Il D.L. n. 63/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2024 reca disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
In estrema sintesi sono previsti interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati, misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu, misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare, norme in materia faunistica e venatoria nonché' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare, misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Si ricorda che in data 11 luglio 2024 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, senza modifiche, l'A.C. 1946, già approvato dal Senato (A.S 1138).
Per approfondimenti si consulti l'iter e il dossier redatto in collaborazione tra i Servizi Studi di Camera e Senato .
Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier a cura del Servizo Bilancio dello Stato.
Il provvedimento in esame consta di 33 articoli, suddivisi in 5 Capi.
L'articolo 1 è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura derivante da diverse congiunture connesse, tra l'altro, alla guerra in Ucraina. A tal fine sono disposte diverse misure quali:
- una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei limiti e condizioni della Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni relative agli aiuti di importo limitato (comma 2);
- l'ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine (comma 2-bis);
- l'incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l'estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati (comma 3);
- è stabilito che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge di bilancio 2023, vengano modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3 (comma 4);
- uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino (comma 4-bis), demandando ad un decreto del MASAF la determinazione delle modalità di concessione (comma 4-ter). Sono parimenti determinati gli oneri finanziari, quantificati in euro 15 milioni (comma 4-quater). Con il DM 18 ottobre 2024 è stata attuata la misura in oggetto;
- la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu (comma 5). In attuazione della disposizione è stato adottato il D.M. 27 dicembre 2024 con cui sono stati destinati ulteriori 20 milioni di euro ai produttori di grano ;
- la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione (comma 5-bis);
- la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis (comma 6);
- la riformulazione della disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell'acquacoltura (comma 7). Con D.M. 18 settembre 2024 "Modalita' di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura" sono state stabilite le modalità applicative per l'attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia;
- è indicata la copertura degli oneri di cui al comma 6 (comma 8);
- è indicata la copertura degli oneri di cui al comma 7 (comma 9);
- la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati riguardanti il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Ciò è previsto nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, ed è consentito previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici (comma 9-bis);
- il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell'agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa (c.d. sistema Carta dell'uso dei suoli) relative ad alcuni prodotti energetici (comma 9-ter);
- l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici (comma 9-quater).
L'articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. "Carta dedicata a te" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.
L'articolo 1-ter delinea un sistema di ristori al settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L'articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione - pari al 68 per cento - dei premi e contributi previdenziali, a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
L'articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative ad ondate di calore. Si interviene, in forza del comma 5, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata.
L'articolo 2-ter stabilisce, al fine di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, trattate dall'INPS.
L'articolo 2-quater prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.
L'articolo 2-quinquies istituisce, presso l'INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.
L'articolo 3 introduce:
- sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023 (comma 1);
- l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole (comma 4);
- la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite (comma 5);
- l'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 6);
- la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus (comma 5-ter). Con D.M 3 dicembre 2024 sono stati stabiliti i criteri di riparto e di gestione del Fondo;
- l'autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa (comma 8-bis);
- la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro (commi 8-ter 8-quater).
L'articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli - disciplinati dalla normativa dell'Unione europea - e lo schedario viticolo.
L'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni - "costo di produzione" e "costo medio di produzione"- si specifica che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio.
L'articolo 4-bis ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.
L'articolo 4-ter rafforza le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
L'articolo 5 limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Tuttavia, tale limitazione non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del PNRR e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' specificato al comma 2 che i suddetti limiti non si applicano ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli. Inoltre, il comma 2-bis disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre i comma 2-ter e 2-quater prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di "agrarietà" previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.
L'articolo 5-bis contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.
L'articolo 6, comma 2, rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Tale disposizione è finalizzata a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, ad incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-bis, invece, consente, sino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo, mentre il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario istituito dalla legge n.9 del 2022. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Con D.M. 5 dicembre 2024 si è proceduto alla ripartizione dei fondi previsti dall'art. 6 per il 2024, fondi pari a 6,5 milioni di euro (5 milioni provenienti dal rifinanziamento disposto dall'art. 6 del D.L n. 63/2024 e 1,5 milioni dalle risorse disponibili del Fondo per il sostegno alle filiere agricole e zootecniche), al fine di attuare le misure in materia di biosicurezza.
Inoltre, il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992, stabilendo che, per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 185/1990.
L'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu.
L'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. Il comma 4 stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute.
L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri ponendo, altresì, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste.
L'articolo 9-bis reca disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.
L'articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. Si interviene, in particolare, sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.
L'articolo 9-quater dispone l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale consiste, in particolare, nella razionalizzazione del sistema di controllo.
L'articolo 10 apporta alcune modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di attività venatoria, incidendo sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Inoltre, ai sensi del comma 1-bis, viene esteso, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale.
L'articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024.
L'articolo 11 reca una serie di misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, prorogando, inoltre, la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.
L'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza.
L'articolo 13 detta disposizioni in materia di amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A.
L'articolo 14, comma 1, modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie.
L'articolo 14, comma 2, abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, mentre il comma 3 riconosce alcune indennità al personale dei ruoli direttivi del Corpo.
L'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali.
L'articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi, nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.
L'articolo 15-ter reca la clausola di salvaguardia, specificando che he le disposizioni del decreto legge in parola sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Infine, l'articolo 16 indica la data di entrata in vigore del decreto in parola, fissandola alla data del 16 maggio 2024.