tema 28 marzo 2024
Studi - Agricoltura Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

La legge n. 36 del 2024 reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

In estrema sintesi, il provvedimento è volto alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani - di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti - e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A tal fine, per il primo insediamento delle imprese giovanili è istituito un Fondo con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024; è previsto un regime fiscale agevolato ed un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione. Per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo sono previste agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, un regime di prelazione nel caso di più confinanti e, infine, servizi di sostituzione. Vengono poi introdotti alcuni strumenti di coordinamento istituzionale tra cui l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura.

Si ricorda che nella seduta del 9 novembre 2023 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato l'A.C. 752-A , approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024 (A.S 931).  

 Per approfondimenti consulta l'iter e il dossier a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier a cura del Servizio Bilancio dello Stato.

apri tutti i paragrafi

La legge n. 36 del 2024 si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.

L'art. 1 individua le finalità. Esse consistono:

  • nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
  • nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'art. 2 contiene le definizioni di "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. 

L'art. 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Il comma 1 stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)- un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il comma 2  elenca le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Il comma 3, prevede che con decreto del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Il comma 4 indica la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui.

L'art. 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. In particolare, il comma 1 stabilisce che il regime fiscale agevolato di cui possono beneficiare i destinatari delle disposizioni in esame consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il comma 2 stabilisce le condizioni per poter accedere al regime fiscale agevolato, mentre il comma 3 quantifica gli oneri, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, indicando la relativa copertura finanziaria.

 

L'art. 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L'art. 6 interviene in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1. Il comma 3 precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'art. 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati - in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze - a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il comma 2 prevede la copertura degli oneri valutati in  7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

L'art. 8 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è stabilito che si applicano i seguenti criteri preferenziali, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi ,ed il possesso da parte degli stessi di conoscenze ai sensi dell'art. 8 del Regoalemnto (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).Il comma 2 abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.

L'art. 9 introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali volti a garantire il ricambio generazionale e concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

L'art. 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ISMEA e del CREA nonchè delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Sono poi enumerate le  numerose competenze attribuite all'ONILGA.

L'art. 11 interviene in materia di vendita diretta. Si prevede che i comuni possono riservare, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli  esercitata su aree pubbliche, una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo in favore dei destinatari della presente proposta di legge.

L'art. 12 contiene la clausola di salvaguardia.

 L'art. 13 reca la copertura finanziaria.

ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2023
 
temi di Agricoltura e biodiversità