L'Assemblea ha approvato in prima lettura la proposta di legge C. 1573-A – di iniziativa popolare - recante disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa che passa ora all'esame del Senato.
Si riporta una sintesi del testo in esame - si compone di 15 articoli - come risultante a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in Aula. Per un esame più approfondito è possibile consultare il dossier relativo al provvedimento in oggetto.
L'articolo 1 reca le finalità della pdl, che è quella di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Il provvedimento inoltre mira a introdurre norme finalizzate a rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale.
L'articolo 2 reca le definizioni utili ai fini della medesima proposta.
L'articolo 3 disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori – ovvero quella che si traduce nella collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa – prevedendo, per le imprese che adottano il sistema dualistico, di cui agli artt. 2409-octies e ss. c.c. – ovvero con un "consiglio di gestione", a cui spetta la gestione dell'impresa, e con un "consiglio di sorveglianza", a cui spettano compiti diversi, tra cui quelli di sorveglianza – che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle cause di esclusione della relativa nomina (di cui all'art. 2409-duodecies c.c.).
L'articolo 4 disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società che non adottano il sistema dualistico, stabilendo che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, dai lavoratori. Con una proposta emendativa approvata in Aula si è disposto che tali amministratori non possono assumere incarichi direttivi qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
L'articolo 5 interviene in tema di distribuzione degli utili. A seguito di un emendamento approvato in recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio, tale articolo dispone che per il 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi (se erogata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali), innalza da 3.000 a 5.000 euro lordi il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva.
L'articolo 6 prevede che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441, comma 8, (diritto di opzione per le azioni di nuova emissione) del codice civile, nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando, come specificato in recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio, la disciplina di cui ai commi da 184-bis a 189 della legge n. 208 del 2015, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per cento, taluni contributi e i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. La disposizione prevede, altresì, per il solo anno 2025, l'esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
L'articolo 7 prevede la possibilità per le aziende di promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
L'articolo 8 riconosce altresì alle aziende la possibilità di prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e, come specificato a seguito di una proposta emendativa approvata in Aula, della genitorialità e i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori.
L'articolo 9 prevede la possibilità che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Nel caso di consultazione su gli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
L'articolo 10 definisce la procedura di consultazione, che deve svolgersi secondo determinate modalità ed entro specifici termini.
L'articolo 11 fa salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
L'articolo 12 prevede per i rappresentanti delle commissioni paritetiche, costituite ai sensi del precedente art. 7, e i partecipanti al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione delle aziende una formazione (anche in forma congiunta) non inferiore a 10 ore annue, finalizzata a sviluppare conoscenze e competenze tecniche e specialistiche, nonché trasversali. Tali corsi possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il fondo nuove competenze e i fondi interprofessionali per la formazione continua.
L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull'attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, proponendo altresì agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazione di norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori. A seguito di un emendamento approvato in recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio, è stato specificato che ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 14 prevede che le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società cooperative in quanto compatibili
L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.