Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27/6/2023, è stata pubblicata la legge n. 77 dell'8/6/2023: Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
La proposta di legge di iniziativa della senatrice Craxi ed altri (S. 332) era stata approvata in prima lettura dal Senato il 23/2/2023 e poi dalla Camera (A.C. 916) il 30/5/2023.
Nella XVIII legislatura, un disegno di legge analogo, presentato dal Governo, approvato in seconda lettura dalla Commissione Affari esteri (A.C. 3044) non poté concludere il suo iter per la conclusione anticipata della legislatura.
La Carta obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Il nostro Paese l'ha ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 439.
Il Protocollo addizionale del 2019 (indicato anche come Protocollo di Utrecht) stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire, mediante uno strumento giuridico internazionale, il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale, concretizzando una tendenza di lungo termine nello sviluppo sociale degli Stati europei. Il Protocollo è stato finora ratificato da 21 Stati membri del Consiglio d'Europa, di cui 13 appartenenti all'Unione europea.
Il Protollo è costituito da sette articoli, preceduti da un breve preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i paesi membri del CdE.
L'art. 1 stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali, prevedendo che gli Stati aderenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Vendono previste misure per l'attuazione del diritto a partecipare, stabilendo altresì l'impegno delle Parti ad adottare le misure necessarie all'esercizio effettivo del diritto a partecipare agli affari delle comunità locali (art.2). Il Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, pur facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni (art.3); viene inoltre riconosciuta la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo, che potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio (art.4). Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano le disposizioni finali, in particolare: l'art.5 riguarda la firma e l'entrata in vigore del Protocollo, aperto agli stati membri del CdE firmatari della Carta europea delle autonomie locali e che potrà essere ratificato soltanto se lo Stato interessato abbia precedentemente o contemporaneamente completato la procedura interna di ratifica della Carta.; l'art.6 e l'art.7, infine, sono relativi rispettivamente alle procedure di denuncia e alle notifiche a cura del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Il progetto di legge di autorizzazione all'adesione al Protocollo è costituito da 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.