tema 29 settembre 2026
Studi - Ambiente D.L. 143/2026 - Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

Il disegno di legge C. 3118​, di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n.143 (recante "Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi"), approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 23 settembre 2026, è stato esaminato in sede referente dall'VIII Commissione (Ambiente), che ne ha concluso l'esame nella seduta del 28 settembre 2026, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

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L'articolo 1, modificato dal Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso (in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering) qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalla direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP, Single Use Plastics).

Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione della disciplina introdotta dall'articolo in esame, e prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1, lettera a) inserisce il nuovo art. 226-quinquies, in base al quale gli imballaggi in plastica monouso per ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg, quelli per alimenti e bevande consumati nei locali HORECA, quelli per porzioni individuali di condimenti e quelli flessibili per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo possono essere immessi per la prima volta sul mercato nazionale solo se certificati biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti. Si tratta dei formati elencati nell'allegato V al regolamento (UE) 2025/40, vietati dal 1° gennaio 2030; l'obbligo nazionale si avvale della deroga di cui all'art. 9, par. 2, lett. b), del regolamento, le cui condizioni (introduzione prima del 12 agosto 2026 e raccolta con la frazione organica) risultano soddisfatte. Sono previste esclusioni alle condizioni stabilite dal regolamento medesimo (comma 2), una norma transitoria – introdotta dal Senato – che esonera, fino agli orientamenti della Commissione attesi entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi contenenti i prodotti ortofrutticoli analiticamente elencati (comma 2-bis), la salvezza del divieto dei piatti di plastica monouso di cui al D.Lgs. 196/2021 (comma 3) e della normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e sulla gestione dei rifiuti compostabili (comma 4).

Il comma 1, lettera b) introduce nell'art. 261 del Codice il comma 4-quinquies, che punisce dal 1° gennaio 2030 la violazione dell'obbligo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se gli imballaggi superano il 10 per cento del fatturato del trasgressore, con applicazione della legge n. 689 del 1981; il Senato ha escluso la sanzione per l'operatore che dimostri di aver acquisito gli imballaggi con idonea documentazione di conformità, salvo conoscenza o evidenza della non conformità.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 reca la clausola di entrata in vigore.

ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026
 
temi di Ambiente e gestione del territorio