La legge n. 125 del 2014 ha recato la riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. Tra i punti qualificanti la restituzione di una regia di carattere politico al Ministero degli affari esteri, plasticamente rappresentata dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo diviene inoltre parte qualificante della politica estera italiana, tanto che è cambiata la denominazione del Ministero da MAE in MAECI. Nella attuale architettura della cooperazione, l'Agenzia è il braccio operativo e Cassa Depositi e Prestiti il braccio finanziario e banca di sviluppo. Da ultimo, con una modifica recata dalla legge di bilancio per il 2022, è stata resa triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" che reca la visione strategica, su cui anche le Camere esprimono un parere. Interventi di cooperazione nelle aree di crisi vengono altresì autorizzati dalle Camere in occasione dell'esame della Deliberazione sulle missioni internazionali.
Da ultimo, lo scorso 29 giugno la Camera dei deputati ha approvato gli interventi di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2023, posti a carico del "Fondo missioni internazionali", istituito e disciplinato dalla c.d. "Legge quadro sulle missioni internazionali" di cui alla legge n.145 del 2016.
L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'art. 17 della legge n. 125/2014, rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione.
L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione.
L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.
Operativa dal gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue 19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze.
Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, nonché gli uffici di livello dirigenziale, generale e non, presenti in Italia e le sedi all'estero. La nomina del Direttore spetta al Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli Esteri. Il Direttore dell'Agenzia, il Direttore generale della DGCS e il Ministro o viceministro si riuniscono in Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (istituito dall'articolo 21 della legge 125/2014) per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore ai 2 milioni di euro, oltre a definire la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e deliberare le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27 della legge 125/2014).
Le fonti di finanziamento dell'AICS sono costituite da:
a) risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;
b) introiti derivanti dalle convenzioni (per prestazioni di servizi ad altri soggetti pubblici e privati);
c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (capp. 2021 -33,6 mln per l'anno 2023, spese per il personale; 2171 – 7,6 mln per l'anno 2023, spese di funzionamento; 2185 - 622,7 mln per l'anno 2023, attuazione interventi di Cooperazione Internazionale);
d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. CDP si posiziona come motore finanziario di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal blending, cioè il mix di risorse pubblico/private.
Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano) e, in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale. CDP è stata autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.
Si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 ha recato modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.
La legge di bilancio per il 2022 modificando l'art. 12, comma 1 della citata legge n. 125/2014, ha provveduto a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (su cui si veda infra). Resta invece immodificata la previsione (art. 12, co. 5) secondo cui "le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento (triennale) di cui al comma 1".
Con la novella recata al comma 2 del citato articolo 12, la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sarà più dunque allegata al Documento triennale di programmazione, bensì sarà trasmessa alle Camere in modo a sé stante entro il 31 ottobre; il Documento triennale non dovrà più tenere conto della relazione a consuntivo dell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia dell'OCSE-DAC.
In occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio di previsione annuale, in un unico Allegato allo stato di previsione del MAECI (Allegato n. 19) sono indicati - su base triennale - tutti gli stanziamenti previsti per il finanziamento, anche parziale, di politiche di cooperazione di tutti i Ministeri. Il più recente Allegato n. 19 è esposto (p. 689) nel disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS 2448).
Analogamente in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato, al Ministro degli esteri e della cooperazione spetta l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una Relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente. La legge dispone che essa fornisca dati ed elementi sull'utilizzo di tutti gli stanziamenti assegnati a ciascun Ministero per attività di cooperazione nell'anno precedente, oltre che sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. La più recente relazione è allegata nel disegno di legge di rendiconto per il 2021 (si veda infra).
Nel Documento triennale approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 relativamente alle priorità tematiche della cooperazione italiana nel triennio 2021- 2023 si afferma che l'Italia si prefigge di destinare almeno l'85% delle risorse della cooperazione pubblica allo sviluppo ad attività nei settori prioritari.
Le aree tematiche sono articolate attorno ai 5 Pilastri dell'Agenda 2030 (le 5 "P"): Persone, Prosperità, Pianeta, Partenariati, Pace. Ogni iniziativa contiene l'indicazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (OSS) e Target di riferimento e riporterà - come già dallo scorso documento - i codici elaborati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) e dalla sua Development Assistance Committee (DAC), indicatori di Rio per l'Ambiente e indicatori di Policy OCSE-DAC (si veda supra) utilizzati per la rendicontazione annuale all'OCSE-DAC dei flussi di cooperazione allo sviluppo. I codici servono come riferimento per incentivare la concentrazione delle attività e risorse in certi settori e come indicatori di risultato.
Per quanto riguarda le priorità geografiche definite nel Documento triennale, la loro individuazione contempera, da un lato, l'esigenza di intervenire in Paesi che per relazioni storiche, commerciali e culturali e per scelte di politica estera, rivestono particolare importanza per l'Italia; dall'altro, si tiene conto del quadro socio-economico e di governance dei Paesi partner: si privilegiano i Paesi meno avanzati (PMA), per rispettare l'impegno internazionale assunto dall'Italia a raggiungere il target dello 0,15-0,20 per cento nella Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)/Reddito nazionale lordo (RNL) per i PMA entro il 2020-2030. La scelta si è orientata, quindi, su Paesi "vicini", non solo geograficamente: Paesi con i quali l'Italia ha costruito nel tempo rapporti stretti a livello politico, economico, culturale, sociale e di cooperazione allo sviluppo, nei quali intende garantire una continuità d'azione che si innesta su un'antica e intensa presenza, anche al fine di favorire il raggiungimento di condizioni di stabilità e di sicurezza e una composizione pacifica dei conflitti presenti in alcuni di essi.
Le priorità paese risultano pertanto le seguenti:
(A cura del Servizio Studi della Camera)
Con la piena attuazione della riforma del settore della cooperazione, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione previste nello stato di previsione del MAECI afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).
Per quanto concerne quest'ultima, le risorse totali ammontano a 663,8 milioni, laddove, lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato registra, a carico dell'intero Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo della missione 4 dello Stato di previsione del MAECI 1.001,81 milioni di euro per il 2023.
Un apposito allegato allo stato di previsione del MAECI riporta, come previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
A tal riguardo si osserva che da tempo si discute in merito alla opportunità di includere tra gli aiuti pubblici allo sviluppo anche le risorse dedicate alla gestione dei flussi migratori e all'accoglienza ai rifugiati.
Organizzazioni della società civile sostengono che, per quanto necessari, questi fondi, contabilizzati anche dall'Ocse fra quelli dedicati all'APS, non dovrebbero essere considerati tali, dal momento che vengono spesi in Italia anziché nei paesi partner.
L'interpretazione estensiva degli interventi pubblici qualificabili come "aiuto pubblico allo sviluppo" è seguita anche dall'Italia, come si evince dalla lettura dell'allegato 19 allo stato di previsione del MAECI che riporta, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
Il totale degli stanziamenti di competenza 2023 previsti nel richiamato allegato raggiunge la somma di 6.183,4 milioni per l'anno 2023.
A titolo esemplificativo si segnala che con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, il totale riferito alla cooperazione allo sviluppo è pari a 1.507,85 milioni. L'allegato contempla, in particolare, i seguenti capitoli: il capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 855,59 milioni; il capitolo 2352, Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 501,93 milioni; il capitolo 2353, Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, 117,77 milioni.
Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta per il 2023 a 2.846,57 milioni, si richiamano, in particolare i seguenti capitoli: i capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), 2.168,12 milioni; il capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, 432 milioni; il capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, 90 milioni; il capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, 93,34 milioni; il capitolo 1649, oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa), 27,5 milioni. Si segnala, infine, che circa 349 mln per interventi di cooperazione sono presenti sul Fondo missioni internazionali, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia.
Con riferimento allo stato di previsione del MAECI si ricorda, in particolare, il capitolo 2306, che espone la somma di 263,13 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato; il capitolo 3393, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, pari nel complesso a circa 149,69 milioni; il capitolo 3109, recante fondo da ripartire per i africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 30 milioni.
Circa 349 mln per interventi di cooperazione sono presenti sul Fondo missioni internazionali, allocato anch'esso nello stato di previsione del Ministero dell'economia.
Nel 1970, assieme agli altri paesi membri del Comitato per gli Aiuti allo Sviluppo (DAC) dell'Ocse, l'Italia si è impegnata a destinare annualmente lo 0,7% del suo Reddito Nazionale Lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).
Il rapporto tra i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e il reddito nazionale lordo (Rnl) è internazionalmente riconosciuto come indicatore dell'impegno di un Paese nella cooperazione allo sviluppo.
Analogo obiettivo è stato previsto al punto 17 dell'Agenda 2030 laddove si stabilisce che " i paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo".
Nel 2021 è stato destinato all'APS circa lo 0,28% del RNL pari a 5,75 miliardi di euro. L'obiettivo dello 0,7 è stato raggiunto da Danimarca (0,7%), Germania (0,74%), Lussemburgo (0,99%), Norvegia (0,93%) e Svezia (0,92%).
Secondo i dati dell'OCSE rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, l'Italia nel 2021 è scesa al ventesimo posto tra i paesi donatori, con lo 0,22% della ricchezza nazionale dedicata all'aiuto pubblico allo sviluppo.
Da tempo le organizzazioni della società civile sollecitano i governi in carica ad attuare politiche che portino ad un aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo, in particolare alla luce delle crisi che negli ultimi anni stanno colpendo duramente i paesi in via di sviluppo (climatica, sanitaria, alimentare).
Ai sensi dell'articolo 3 della "Legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016) il Governo, nella medesima Relazione analitica sulle missioni in corso che è tenuto a trasmettere al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno (cfr. quadro normativo), riferisce anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
A sua volta il comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge prevede che gli importi del "Fondo missioni internazionali" destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della legge n. 125 del 2014 (cfr. infra) - che reca la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" -, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge n. 125 del 2014.
La deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, di cui al Doc XXVI n. 1, riferisce, quindi, alle Camere anche:
Le schede nn. 48/2023, 49/2023, 50/2023 e 51/23 della richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 (DOC XXVI n.1) descrive le diverse iniziative di cooperazione da avviare nell'anno 2023 attraverso le risorse del richiamato "Fondo Missioni Internazionali 2023" (cfr. quadro normativo).
Il fabbisogno complessivo di tali interventi per l'anno 2023 è pari a euro 358.668.800.
Si segnala che a ciascuna delle seguenti schede corrisponde un'apposita relazione tecnica che reca anche informazioni di dettaglio sulla ripartizione dello stanziamento complessivo indicato nelle richiamate schede.
Tabella di raffronto 2022/2023
ESIGENZE GENERALI DI MISSIONE INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE |
||||
SCHEDA
|
MISSIONE |
FABBISOGNO FINANZIARIO 2022* |
FABBISOGNO FINANZIARIO 2023 |
VARIAZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO 2022/ 2023 |
48 |
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario |
290.661.229 |
251.000.000 |
-39.661.229 |
49 |
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza |
47.300.000 |
29.950.000 |
-17.350.000 |
50 |
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza |
22.230.000 |
17.718.800 |
-4.511.200 |
51 |
Interventi operativi di emergenza e sicurezza |
48.500.000 |
60.000.000 |
11.500.000 |
|
TOTALE |
408.691.229 |
358.668.800 |
|
* Si segnala che l'importo del 2022, riferito alla scheda 48, comprende euro 40.000.000 di obbligazioni esigibili nel 2023; l'importo del 2022, riferito alla scheda 49 comprende euro 23.100.000 per obbligazioni esigibili nel 2023; l'importo del 2022 riferito alla scheda 50 comprende euro 6.750.000 per obbligazioni esigibili nel 2023.
La partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza è prevista dalla scheda 50 della richiamata Deliberazione la cui area geografica di riferimento riguarda Nord Africa, Medio Oriente, Sahel ed altre aree di crisi in cui l'ONU svolge attività di prevenzione dei conflitti e sostegno ai processi di pace, stabilizzazione, post-conflitto e transizione democratica; Paesi destinatari di programmi della NATO di rafforzamento delle istituzioni e degli enti di sicurezza e difesa; Paesi in cui si svolgono le Missioni civili dell'OSCE; Paesi della sponda sud del Mediterraneo Partner dell'OSCE e membri dell'Unione per il Mediterraneo; Paesi in cui si svolgono le Missioni civili dell'UE; Unione Europea, con riferimento sia ad attività a cura del SEAE (seminari, eventi formativi) che a quelle dell'European lnstitute of Peace, del Centro di Eccellenza per il contrasto alle minacce ibride con sede ad Helsinki in Finlandia e del Centro di Eccellenza per la gestione civile delle crisi con sede a Berlino; Paesi non-UE dell'Iniziativa Centro-Europea, dell'Iniziativa Adriatico Ionica (Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia) e del Regional Cooperation Council, Paesi non-UE in Asia, Africa e Sud Est Europa beneficiari di iniziative di prevenzione e contrasto dell'estremismo violento.
In relazione alla scheda in esame la relativa Relazione tecnica fa presente che si intende erogare contributi volontari alle organizzazioni internazionali per assicurare anche nel 2023 il profilato il ruolo dell'Italia nel settore del mantenimento della pace e sicurezza internazionali. La Relazione tecnica rileva, in particolare, che in particolare, che i contributi alle Nazioni Unite riflettono il convinto sostegno dell'Italia all'azione di prevenzione e gestione dei conflitti, anche nello spazio cibernetico, svolta dall'ONU con particolare riguardo a: diplomazia preventiva, mediazione, consolidamento della pace e delle Istituzioni locali, prevenzione di atrocità di massa. In tale ottica si inquadrano l'azione italiana per rafforzare il peacekeeping e il peacebuilding anche attraverso una partecipazione dei giovani e delle donne ai processi di pace e prevenzione dei conflitti, in attuazione delle Agende onusiane "Donne, Pace e Sicurezza" e "Giovani, Pace e Sicurezza".
Queste le finalità di cui si prevede il finanziamento con le risorse previste dalla scheda in esame:
Per tali esigenze, la quantificazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2023 è pari a 17.718.800. Nel 2022 il fabbisogno stimato è stato pari 22.230.000 euro, di cui euro 6.750.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023. Si ricorda che nell'esercizio 2021 lo stanziamento è stato di 16.800.000 euro.
Tra i dossier dei servizi di documentazione delle Camere si segnalano: