tema 5 luglio 2023
Studi - Affari esteri Cooperazione italiana allo sviluppo

La legge n. 125 del 2014 ha recato la riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. Tra i punti qualificanti la restituzione di una regia di carattere politico al Ministero degli affari esteri, plasticamente rappresentata dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo diviene inoltre parte qualificante della politica estera italiana, tanto che è cambiata la denominazione del Ministero da MAE in MAECI. Nella attuale architettura della cooperazione, l'Agenzia è il braccio operativo e Cassa Depositi e Prestiti il braccio finanziario e banca di sviluppo. Da ultimo, con una modifica recata dalla legge di bilancio per il 2022, è stata resa triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" che reca la visione strategica, su cui anche le Camere esprimono un parere. Interventi di cooperazione nelle aree di crisi vengono altresì autorizzati dalle Camere in occasione dell'esame della Deliberazione sulle missioni internazionali.

Da ultimo, lo scorso 29 giugno la Camera dei deputati ha approvato gli interventi di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2023, posti a carico del "Fondo missioni internazionali", istituito e disciplinato dalla c.d. "Legge quadro sulle missioni internazionali" di cui alla legge n.145 del 2016.

 

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Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014. La nuova disciplina, sulla quale il legislatore è ulteriormente intervenuto dopo l'entrata in vigore, ha adeguato la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi, nel corso degli ultimi venti anni, nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo. In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", e che essa "si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all' articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato". In tale prospettiva la legge n. 125/2014 ha modificato il nome stesso del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
 Tra i  punti qualificanti della nuova disciplina legislativa della cooperazione allo sviluppo si segnala quanto segue:
  • viene conferita al MAECI, ai sensi dell'articolo 11, una regia di carattere politico del sistema di cooperazione, rappresentata anche dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. Il MAECI, inoltre, nell'espletamento della sua funzione, è affiancato dal Parlamento e da attori non istituzionali;
  • diventa centrale l'obiettivo di "fare sistema" sia attraverso la ricerca della coerenza tra le politiche e le iniziative di cooperazione, sia con il coinvolgimento di tutte le risorse disponibili per esservi investite. In tale ottica, rientrano nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo anche gli interventi di emergenza umanitaria deliberati dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;
  • le risorse destinate dal bilancio dello Stato alla cooperazione allo sviluppo diventano facilmente leggibili in quanto analiticamente esposte in un apposito Allegato al bilancio;
  • la cooperazione allo sviluppo diventa parte qualificante della politica estera italiana, la quale è chiamata a coordinare le proprie relazioni bilaterali e multilaterali con il quadro complessivo di uno sviluppo globale condiviso. Pertanto viene perseguita la coerenza tra i diversi obiettivi della politica italiana di cooperazione allo sviluppo attraverso l'armonizzazione sia dei progetti di cooperazione con la tutela dei diritti umani, sia dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con lo sviluppo di paesi e popolazioni interessati dall'attività italiana di cooperazione;
  • il Parlamento esercita poteri di indirizzo e controllo che espleta tramite i pareri resi dalle Commissioni Affari esteri: tali Commissioni, infatti, esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, che contiene gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo italiana.
  Si ricorda inoltre che il trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) è stato disposto dall'articolo 2 del decreto legge 104/2019 , convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2019. Tale articolo  trasferisce al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale le  funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell' internazionalizzazione del sistema Paese. Inoltre, trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le  esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle  armi chimiche e per le esportazioni di  materiali a duplice uso. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la sede, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023
Gli  obiettivi della cooperazione indicati dalla legge 125/2014 sono:     
  • lo sradicamento della povertà;
  • la riduzione delle disuguaglianze;
  • l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l'eguaglianza di genere e le pari opportunità;
  • la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione.
Le  attività di cooperazione pubblica allo sviluppo, in base alla suddetta legge, si articolano in:
  • iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali;
  • partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo, sia all'esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;
  • iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia italiana per la cooperazione internazionale;
  • iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati;
  • partenariato territoriale, ossia iniziative attuate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  • interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo;
  • contributi ad iniziative della società civile.
soggetti  del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sono:
  • le Amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
  • le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
  • le organizzazioni della società civile e altri soggetti operanti senza fini di lucro puntualmente individuati (art. 26);
  • soggetti con finalità di lucro, se agiscono con modalità conformi ai principi della legge, agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale ed alle clausole ambientali, e rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)istituita dall'art. 17 della legge n. 125/2014, rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione.

L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione. 

L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.

Operativa dal gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue 19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze

  Lo Statuto dell'Agenzia è stato approvato con decreto MAECI-MEF 22 luglio n. 113, entrato in vigore il 31 luglio 2015, che ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento. Il regolamento di organizzazione è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015, come modificato con stesso decreto ministeriale del 13 febbraio 2020; il regolamento interno di contabilità è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello statuto le modalità di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva in materia di responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento,  sono regolate con una convenzione stipulata ogni tre anni e modificabile su proposta di ciascuna delle parti. La convenzione 2022-2024 attualmente in vigore è stata firmata il 19 agosto 2022. Il d.p.c.m. 2 novembre 2015 stabilisce la dotazione organica dell'Agenzia ed i contingenti massimi di personale. 
  Dal punto di vista organizzativo, l'AICS in Italia si articola in due uffici di livello dirigenziale generale, denominati vicedirezioni, e in undici uffici di livello dirigenziale non generale. Come supra anticipato, gli uffici sono collocati presso la sede centrale di Roma, fatto salvo l'Ufficio VI collocato a Firenze. Quanto al numero delle  sedi all'estero, (appunto attualmente 19), è subordinato alle risorse finanziarie disponibili e ai limiti della dotazione organica. In materia di  organizzazione dell'Agenzia è successivamente intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge. n. 8/2020. La disposizione, nell'introdurre talune modifiche in materia di personale operante nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, ha previsto, tra l'altro, l'incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'AICS ed ha elevato il numero di unità da assumere localmente. La norma, inoltre, ha  incrementato a decorrere dall'esercizio 2020 lo stanziamento a disposizione dell'agenzia.

 

Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, nonché gli uffici di livello dirigenziale, generale e non, presenti in Italia e le sedi all'estero. La nomina del Direttore spetta al Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli Esteri. Il Direttore dell'Agenzia, il Direttore generale della DGCS e il Ministro o viceministro si riuniscono in Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (istituito dall'articolo 21 della legge 125/2014) per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore ai 2 milioni di euro, oltre a definire la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e deliberare le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27 della legge 125/2014).

Le fonti di finanziamento dell'AICS sono costituite da:

a)  risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;

b)  introiti derivanti dalle convenzioni (per prestazioni di servizi ad altri soggetti pubblici e privati);

c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (capp. 2021 -33,6 mln per l'anno 2023, spese per il personale; 2171 – 7,6 mln per l'anno 2023, spese di funzionamento; 2185 - 622,7 mln per l'anno 2023, attuazione interventi di Cooperazione Internazionale);

d)  donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e)  una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

  

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. CDP si posiziona come motore finanziario di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal blending, cioè il mix di risorse pubblico/private.

Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano) e, in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale. CDP è stata autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

Si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 ha recato modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Il Documento triennale di programmazione e di i ndirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo definisce la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e tematiche; esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. Esso viene elaborato dal Ministro degli esteri e della cooperazione - limitatamente agli interventi multilaterali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - e viene approvato (previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) dal Consiglio dei Ministri - pertanto vincolando tutti i Ministeri.
L'ultimo Documento triennale 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (15 giugno 2022), dopo l'esame da parte delle commissioni Affari esteri di Camera e Senato, che si sono espresse sul corrispondente schema di decreto AG 316, rispettivamente, il 17 novembre 2021 ( parere favorevole con osservazioni) ed il 16 novembre 2021 ( parere favorevole).

La legge di bilancio per il 2022 modificando l'art. 12, comma 1 della citata legge n. 125/2014, ha provveduto a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (su cui si veda infra). Resta invece immodificata la previsione (art. 12, co. 5) secondo cui "le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento (triennale) di cui al comma 1".

Con la novella recata al comma 2 del citato articolo 12, la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sarà più dunque allegata al Documento triennale di programmazione, bensì sarà trasmessa alle Camere in modo a sé stante entro il 31 ottobre; il Documento triennale non dovrà più tenere conto della relazione a consuntivo dell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia dell'OCSE-DAC.

In occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio di previsione annuale, in un unico Allegato allo stato di previsione del MAECI (Allegato n. 19) sono indicati - su base triennale - tutti gli stanziamenti previsti per il finanziamento, anche parziale, di politiche di cooperazione di tutti i Ministeri. Il più recente Allegato n. 19 è esposto (p. 689) nel disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS 2448).

Analogamente in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato, al Ministro degli esteri e della cooperazione spetta l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una Relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente. La legge dispone che essa fornisca dati ed elementi sull'utilizzo di tutti gli stanziamenti assegnati a ciascun Ministero per attività di cooperazione nell'anno precedente, oltre che sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. La più recente relazione è allegata nel disegno di legge di rendiconto per il 2021 (si veda infra).

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Nel Documento triennale approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 relativamente alle priorità tematiche della cooperazione italiana nel triennio 2021- 2023 si afferma che l'Italia si prefigge di destinare almeno l'85% delle risorse della cooperazione pubblica allo sviluppo ad attività nei settori prioritari.

Le aree tematiche sono articolate attorno ai 5 Pilastri dell'Agenda 2030 (le 5 "P"): Persone, Prosperità, Pianeta, Partenariati, Pace. Ogni iniziativa contiene l'indicazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (OSS) e Target di riferimento e riporterà - come già dallo scorso documento - i codici elaborati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) e dalla sua Development Assistance Committee (DAC), indicatori di Rio per l'Ambiente e indicatori di Policy OCSE-DAC (si veda supra) utilizzati per la rendicontazione annuale all'OCSE-DAC dei flussi di cooperazione allo sviluppo. I codici servono come riferimento per incentivare la concentrazione delle attività e risorse in certi settori e come indicatori di risultato.

Per quanto riguarda le priorità geografiche definite nel Documento triennale, la loro individuazione contempera, da un lato, l'esigenza di intervenire in Paesi che per relazioni storiche, commerciali e culturali e per scelte di politica estera, rivestono particolare importanza per l'Italia; dall'altro, si tiene conto del quadro socio-economico e di governance dei Paesi partner: si privilegiano i Paesi meno avanzati (PMA), per rispettare l'impegno internazionale assunto dall'Italia a raggiungere il target dello 0,15-0,20 per cento nella Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)/Reddito nazionale lordo (RNL) per i PMA entro il 2020-2030. La scelta si è orientata, quindi, su Paesi "vicini", non solo geograficamente: Paesi con i quali l'Italia ha costruito nel tempo rapporti stretti a livello politico, economico, culturale, sociale e di cooperazione allo sviluppo, nei quali intende garantire una continuità d'azione che si innesta su un'antica e intensa presenza, anche al fine di favorire il raggiungimento di condizioni di stabilità e di sicurezza e una composizione pacifica dei conflitti presenti in alcuni di essi.

Le priorità paese risultano pertanto le seguenti:

  • Africa mediterranea: Egitto, Tunisia
  • Africa orientale: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan
  • Africa occidentale Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal
  • Africa australe: Mozambico
  • Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, Palestina
  • Balcani: Albania (con competenza su tutta l'area)
  • America latina e Caraibi: Cuba, El Salvador
  • Asia: Afghanistan, Myanmar

ultimo aggiornamento: 4 novembre 2022
  La legge n. 125/2014 ha istituito (art. 15) il  Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), attribuendogli il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con le stesse iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, dal vice Ministro della cooperazione e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di bilancio, il CICS ha il compito di  rappresentare le esigenze finanziarie necessarie all'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di proporre la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero (come previsto dall' art. 14, comma 1 della legge 125/2014) sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
  Il regolamento interno del CICS, previsto dal comma 7 dell'art. 15 della legge 125/2014 , è stato approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015.
  Con delibera adottata il 23 marzo 2017 il Comitato ha poi creato  5 gruppi di lavoro tematici: 1. migrazioni e sviluppo; 2. settore privato nella cooperazione allo sviluppo, con un focus sull'energia; 3. formazione professionale, istruzione secondaria e università; 4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile; 5. Africa sub-sahariana. I gruppi sono incaricati, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, di istruire e facilitare il lavoro del CICS tramite approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti. 
Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo è previsto dall' art. 16 della legge 125/2014, che ne ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ( decreto istitutivo del Consiglio del 28 novembre 2014, modificato con decreto 26 maggio 2021). Il Consiglio è composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, coinvolti nella Cooperazione Internazionale allo sviluppo, compresi i rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delle principali reti di organizzazione della società civile e di aiuto umanitario e delle università. Il Consiglio, i cui membri si riuniscono a titolo gratuito, rappresenta uno strumento permanente di partecipazione e proposta chiamato ad esprimere pareri su tutti i profili attinenti la cooperazione allo sviluppo (in particolare è chiamato ad esprimere parere sul Documento triennale di programmazione).
  La partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo è favorita anche dalla convocazione, ogni tre anni, da parte del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di una Conferenza pubblica nazionale. La prima Conferenza, intitolata "Novità e futuro: Il mondo della Cooperazione Italiana" si è svolta a Roma il 24-25 gennaio 2018. La seconda Conferenza, intitolata "COOPERA 2022", si è svolta a Roma il 23-24 giugno 2022.

(A cura del Servizio Studi della Camera)

ultimo aggiornamento: 4 novembre 2022

Con la piena attuazione della riforma del settore della cooperazione, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione previste nello stato di previsione del MAECI afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

Per quanto concerne quest'ultima, le risorse totali ammontano a 663,8 milioni, laddove, lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato registra, a carico dell'intero Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo della missione 4 dello Stato di previsione del MAECI 1.001,81 milioni di euro per il 2023.

Un apposito allegato allo stato di previsione del MAECI riporta, come previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

A tal riguardo si osserva che da tempo si discute in merito alla opportunità di includere tra gli aiuti pubblici allo sviluppo anche le risorse dedicate alla gestione dei flussi migratori e all'accoglienza ai rifugiati.

Organizzazioni della società civile sostengono che, per quanto necessari, questi fondi, contabilizzati anche dall'Ocse fra quelli dedicati all'APS, non dovrebbero essere considerati tali, dal momento che vengono spesi in Italia anziché nei paesi partner.

L'interpretazione estensiva degli interventi pubblici qualificabili come "aiuto pubblico allo sviluppo" è seguita anche dall'Italia, come si evince dalla lettura dell'allegato 19 allo stato di previsione del MAECI che riporta, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
  Il totale degli stanziamenti di competenza 2023 previsti nel richiamato allegato raggiunge la somma di 6.183,4 milioni per l'anno 2023.

 

A titolo esemplificativo si segnala che con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, il totale riferito alla cooperazione allo sviluppo è pari a 1.507,85 milioni. L'allegato contempla, in particolare, i seguenti capitoli: il capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 855,59 milioni; il capitolo 2352, Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 501,93 milioni; il capitolo 2353, Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, 117,77 milioni.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta per il 2023 a 2.846,57 milioni, si richiamano, in particolare i seguenti capitoli: i capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), 2.168,12 milioni; il capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, 432 milioni; il capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, 90 milioni; il capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, 93,34 milioni; il capitolo 1649, oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa), 27,5 milioni. Si segnala, infine, che circa 349 mln per interventi di cooperazione sono presenti sul Fondo missioni internazionali, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Con riferimento allo stato di previsione del MAECI si ricorda, in particolare, il capitolo 2306, che espone la somma di 263,13 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato; il capitolo 3393, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, pari nel complesso a circa 149,69 milioni; il capitolo 3109, recante fondo da ripartire per i africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 30 milioni.

Circa 349 mln per interventi di cooperazione sono presenti sul Fondo missioni internazionali, allocato anch'esso nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Nel 1970, assieme agli altri paesi membri del Comitato per gli Aiuti allo Sviluppo (DAC) dell'Ocse, l'Italia si è impegnata a destinare annualmente lo 0,7% del suo Reddito Nazionale Lordo  all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Il rapporto tra i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e il reddito nazionale lordo (Rnl) è internazionalmente riconosciuto come indicatore dell'impegno di un Paese nella cooperazione allo sviluppo.

Analogo obiettivo è stato previsto al punto 17 dell'Agenda 2030 laddove si stabilisce  che " i paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo".

Nel 2021 è stato destinato all'APS circa lo 0,28% del RNL pari a 5,75 miliardi di euro. L'obiettivo dello 0,7 è stato raggiunto da Danimarca (0,7%), Germania (0,74%), Lussemburgo (0,99%), Norvegia (0,93%) e Svezia (0,92%).

Secondo i dati dell'OCSE rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, l'Italia nel 2021 è scesa al ventesimo posto tra i paesi donatori, con lo 0,22% della ricchezza nazionale dedicata all'aiuto pubblico allo sviluppo.

 

Da tempo le organizzazioni della società civile sollecitano i governi in carica ad attuare politiche che portino ad un aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo, in particolare alla luce delle crisi che negli ultimi anni stanno colpendo duramente i paesi in via di sviluppo (climatica, sanitaria, alimentare).

 

 

 

 

 

 

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Ai sensi dell'articolo 3 della "Legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016) il Governo, nella medesima Relazione analitica sulle missioni in corso che è tenuto a trasmettere al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno (cfr. quadro normativo), riferisce anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

A sua volta il comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge prevede che gli importi del "Fondo missioni internazionali" destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della legge n. 125 del 2014 (cfr. infra) - che reca la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" -, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge n. 125 del 2014.

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, di cui al Doc XXVI n. 1,  riferisce, quindi, alle Camere anche:

  1. sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022;
  2. sugli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione da porre in essere nel periodo 1° gennaio 2023- 31 dicembre 2023.

Le schede nn. 48/2023, 49/2023, 50/2023 e 51/23 della richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 (DOC XXVI n.1) descrive le diverse iniziative di cooperazione da avviare nell'anno 2023 attraverso le risorse del richiamato "Fondo Missioni Internazionali 2023" (cfr. quadro normativo).

 Il fabbisogno complessivo di tali interventi per l'anno 2023 è pari a euro 358.668.800.

Si segnala che a ciascuna delle seguenti schede corrisponde un'apposita relazione tecnica che reca anche informazioni di dettaglio sulla ripartizione dello stanziamento complessivo indicato nelle richiamate schede.

 

Tabella di raffronto 2022/2023

ESIGENZE GENERALI DI MISSIONE INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

SCHEDA

 

 

 

 

 

MISSIONE

FABBISOGNO FINANZIARIO 2022*

FABBISOGNO FINANZIARIO 2023

VARIAZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO         2022/ 2023

48

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario

290.661.229

251.000.000

-39.661.229

49

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza

47.300.000

29.950.000

-17.350.000

50

Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza

22.230.000

17.718.800

-4.511.200

51

Interventi operativi di emergenza e sicurezza

48.500.000

60.000.000

11.500.000

 

TOTALE

408.691.229

358.668.800

 

 

* Si segnala che l'importo del 2022, riferito alla scheda 48, comprende euro 40.000.000 di obbligazioni esigibili nel 2023; l'importo del 2022, riferito alla scheda 49 comprende euro 23.100.000 per obbligazioni esigibili nel 2023; l'importo del 2022 riferito alla scheda 50 comprende euro 6.750.000 per obbligazioni esigibili nel 2023.

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

La partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza è prevista dalla scheda 50 della richiamata Deliberazione la cui area geografica di riferimento  riguarda Nord Africa, Medio Oriente, Sahel ed altre aree di crisi in cui l'ONU svolge attività di prevenzione dei conflitti e sostegno ai processi di pace, stabilizzazione, post-conflitto e transizione democratica; Paesi destinatari di programmi della NATO di rafforzamento delle istituzioni e degli enti di sicurezza e difesa; Paesi in cui si svolgono le Missioni civili  dell'OSCE; Paesi della sponda sud del Mediterraneo Partner dell'OSCE e membri dell'Unione per il Mediterraneo; Paesi in cui si svolgono le Missioni civili dell'UE; Unione Europea, con riferimento sia ad attività a cura del SEAE (seminari, eventi formativi) che a quelle dell'European lnstitute of Peace, del Centro di Eccellenza per il contrasto alle minacce ibride con sede ad Helsinki in Finlandia e del Centro di Eccellenza per la gestione civile delle crisi con sede a Berlino; Paesi non-UE dell'Iniziativa Centro-Europea, dell'Iniziativa Adriatico Ionica (Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia) e del Regional Cooperation Council, Paesi non-UE in Asia, Africa e Sud Est Europa beneficiari di iniziative di prevenzione e contrasto dell'estremismo violento.

In relazione alla scheda in esame la relativa Relazione tecnica fa presente che si intende erogare contributi volontari alle organizzazioni internazionali per assicurare anche nel 2023 il profilato il ruolo dell'Italia nel settore del mantenimento della pace e sicurezza internazionali. La Relazione tecnica rileva, in particolare, che in particolare, che i contributi alle Nazioni Unite riflettono il convinto sostegno dell'Italia all'azione di prevenzione e gestione dei conflitti, anche nello spazio cibernetico, svolta dall'ONU con particolare riguardo a: diplomazia preventiva, mediazione, consolidamento della pace e delle Istituzioni locali, prevenzione di atrocità di massa. In tale ottica si inquadrano l'azione italiana per rafforzare il peacekeeping e il peacebuilding anche attraverso una partecipazione dei giovani e delle donne ai processi di pace e prevenzione dei conflitti, in attuazione delle Agende onusiane "Donne, Pace e Sicurezza" e "Giovani, Pace e Sicurezza".

Queste le finalità di cui si prevede il finanziamento con le risorse previste dalla scheda in esame:

  • l'attività di diplomazia preventiva e di soluzione dei confitti del Dipartimento degli affari politici e il consolidamento della pace (DPPA) delle Nazioni Unite e dell'Ufficio dell'ONU per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere;
  • le iniziative delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace e per favorire la partecipazione dei giovani e delle donne al Sustaining Peace:
  • le iniziative del Segretariato delle Nazioni Unite per un peace-keeping moderno ed efficace;
  • le attività e le iniziative del Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (UNPD) e delle altre agenzie dell'ONU operanti in Libia;
  • il sostegno finanziario al Tribunale speciale dell'ONU per il Libano;
  • le iniziative promosse dalla NATO per contribuire a fare fronte alla minaccia pandemica;
  • i progetti nella cornice "Science for Peace" (SPS) della NATO;
  • le attività dell'European Institute of Peace, del Centro di eccellenza alle minacce ibride di Helsinki e del Centro di eccellenza per la gestione civile delle crisi di Berlino;
  • l'attività del Segretariato e i progetti dell'Unione per il Mediterraneo, con particolare riferimento all'azione climatica;
  • le iniziative del Centro mediterraneo per l'integrazione per la de-radicalizzazione ed il contrasto all'estremismo religioso violento tra i giovani della sponda sud del Mediterraneo;
  • la Corte penale internazionale;
  •  l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;
  • l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i diritti umani
  • le attività del Fondo Globale per il Coinvolgimento e la Resilienza delle Comunità (nell'acronimo inglese, GCERF), costituito in seno al Global Counter Terrorism Forum  (GCTF), che realizza progetti di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento in comunità a rischio, anche nella regione del Sahel;
  • l'Istituto Internazionale per la Giustizia e lo Stato di Diritto di Malta, costituito anch'esso in seno al Global Counter Terrorism Forum (GCTF), e le sue attività di formazione nel contrasto al terrorismo internazionale e al crimine organizzato transnazionale;
  • il Programme Office di Rabat (Marocco) dell'Ufficio Antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT) che realizza attività di formazione nel contrasto al terrorismo in Africa;
  • Il Processo di Aqaba e le sue attività di contrasto alla radicalizzazione nel Continente africano nel quadro della partecipazione dell'Italia alla Coalizione globale anti-Daesh e del suo Africa Focus Group;
  • attività di cyber capacity building e cyber sicurezza attraverso CICR, UNIDIR e Banca Mondiale; ü
  • il mantenimento degli attuali livelli di presenza di funzionari italiani distaccati presso l'Organizzazione e le sue missioni sul campo nonché presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE il sostegno alle attività di pace e sicurezza dell'OSCE, quali le missioni di monitoraggio elettorale ed i progetti extra-Bilancio dell'Organizzazione, e al Progetto "Support Programme for Ukraine (SPU)".
  • assicurare la partecipazione dell'Italia alle iniziative dell'Unione europea in ambito PESCPSDC (iniziative di gestione delle crisi e missioni civili organizzate dal Servizio europeo di azione esterna), e ad eventi di aggiornamento e formazione organizzati dallo stesso SEAE;
  • sostenere l'attività istituzionale della Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica e le sue iniziative per l'attuazione della Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR);
  • contribuire, attraverso il rifinanziamento del Fondo InCE presso la Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di cui l'Italia è l'unico donatore), a progetti di cooperazione a beneficio dei Paesi non membri dell'UE dell'Iniziativa, per sostenerne la stabilizzazione, la democratizzazione e il percorso europeo;
  • sostenere la cooperazione regionale nell'Europa sud-orientale attraverso la partecipazione al Regional Cooperation Council, organismo regionale di promozione e coordinamento della cooperazione regionale con finalità di stabilizzazione della regione, e avente sede a Sarajevo, in Bosnia e Erzegovina.

Per tali esigenze, la quantificazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2023 è pari a 17.718.800. Nel 2022 il fabbisogno stimato è stato pari 22.230.000 euro, di cui euro 6.750.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023. Si ricorda che nell'esercizio 2021 lo stanziamento è stato di 16.800.000 euro. 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Tra i dossier dei servizi di documentazione delle Camere si segnalano:

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023
 
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