provvedimento 15 marzo 2024
Studi - Agricoltura Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

La legge n. 24 del 2024,  reca disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

In estrema sintesi, al fine di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema, l'agricoltore è riconosciuto custode dell'ambiente e del territorio, in quanto concorre alla protezione del territorio contro i rischi dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei centri rurali e del rischio idrogeologico. Il provvedimento individua le attività che devono essere svolte per ottenere il riconoscimento di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura.

Si ricorda che in data 7 febbraio 2024 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, l'A.C. 1304, successivamente approvato in via definitiva dal Senato il 21 febbraio 2024 (A.S 17-B).

Per ulteriori approfondimenti consultare l'iter e il dossier del provvedimento del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier a cura del Servizo Bilancio dello Stato.

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La legge in esame si compone di 11 articoli.

 

Si ricorda che la proposta di legge A.C.1304 ( abb. alla pdl A.C. 1123), approvata in prima lettura dal Senato, è stata assegnata alla XIII Commissione  Agricoltura della Camera in sede referente il 18 luglio 2023. L'esame in Commissione è iniziato il 13 settembre 2023 e si è concluso il 16 dicembre 2023. La stessa proposta di legge è stata sottoposta, in sede consultiva, al parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV.

Nella seduta del 25 ottobre 2023, la Commissione Agricoltura ha deliberato di adottare come testo base per il proseguo dell'esame il testo della proposta di legge A.C.1304. Successivamente, nella seduta del 6 dicembre 2023, la Commissione Agricoltura ha   concluso l'esame in sede referente, deliberando di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

L'articolo 1 illustra le finalità. Esse consistono nel riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

L'articolo 2 descrive le diverse attività delle quali i soggetti legittimati a ottenere il riconoscimento - ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale - devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 3 dispone che la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni si realizza attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa. La stessa disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici criteri di premialità come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza.

L'articolo 4 stabilisce che, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 5 stabilisce che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre; ciò allo scopo di riconoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura volta al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo nonchè al benessere economico sociale e ambientale del Paese.

L'articolo 7 prevede che lo Stato, le regioni, le province e i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche volte e diffondere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché le funzioni cui è volta la stessa attività agricola.

L'articolo 8 stabilisce che in occasione della Giornata nazionale dell'agricoltura, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema.

L'articolo 9 statuisce che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale

L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato "De agri cultura", con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri valutati, come indicato nella precedente disposizione, nella misura di 20.000 euro annui.

 

ultimo aggiornamento: 15 marzo 2024
 
temi di Agricoltura e biodiversità