La legge n. 24 del 2024, reca disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
In estrema sintesi, al fine di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema, l'agricoltore è riconosciuto custode dell'ambiente e del territorio, in quanto concorre alla protezione del territorio contro i rischi dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei centri rurali e del rischio idrogeologico. Il provvedimento individua le attività che devono essere svolte per ottenere il riconoscimento di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura.
Si ricorda che in data 7 febbraio 2024 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, l'A.C. 1304, successivamente approvato in via definitiva dal Senato il 21 febbraio 2024 (A.S 17-B).
Per ulteriori approfondimenti consultare l'iter e il dossier del provvedimento del Servizio Studi della Camera dei deputati.
Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier a cura del Servizo Bilancio dello Stato.
La legge in esame si compone di 11 articoli.
Si ricorda che la proposta di legge A.C.1304 ( abb. alla pdl A.C. 1123), approvata in prima lettura dal Senato, è stata assegnata alla XIII Commissione Agricoltura della Camera in sede referente il 18 luglio 2023. L'esame in Commissione è iniziato il 13 settembre 2023 e si è concluso il 16 dicembre 2023. La stessa proposta di legge è stata sottoposta, in sede consultiva, al parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV.
L'articolo 1 illustra le finalità. Esse consistono nel riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
L'articolo 2 descrive le diverse attività delle quali i soggetti legittimati a ottenere il riconoscimento - ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale - devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
L'articolo 3 dispone che la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni si realizza attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa. La stessa disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici criteri di premialità come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza.
L'articolo 4 stabilisce che, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.
L'articolo 5 stabilisce che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre; ciò allo scopo di riconoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura volta al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo nonchè al benessere economico sociale e ambientale del Paese.
L'articolo 7 prevede che lo Stato, le regioni, le province e i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche volte e diffondere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché le funzioni cui è volta la stessa attività agricola.
L'articolo 8 stabilisce che in occasione della Giornata nazionale dell'agricoltura, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema.
L'articolo 9 statuisce che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale
L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato "De agri cultura", con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.
L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri valutati, come indicato nella precedente disposizione, nella misura di 20.000 euro annui.