provvedimento 5 luglio 2023
Studi - Affari esteri Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2023 è stata pubblicata la legge n. 62/23 recante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

La legge trae origine dall'A.C. 770,  approvato dalla Camera nella seduta del 4 aprile 2023 e successivamente trasmesso al Senato che lo approvava in via definitiva nella seduta del 9 maggio 2023 (AS.639).

L'Accordo è stato sottoscritto in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia che si è svolta a Roma il 24 maggio 2022. In tale circostanza sono stati siglati, insieme all'Accordo in esame sulla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive, una Dichiarazione congiunta concordata tra i due Ministri degli Affari Esteri e una Dichiarazione congiunta sulle risorse del Mare Adriatico.

 
apri tutti i paragrafi

L'Accordo in esame si compone di un preambolo e di quattro articoli.

Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale, e in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 (cfr. supra), cui aderiscono sia l'Italia sia la Croazia; e affermano altresì la validità dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi fatto a Roma l'8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830, in vigore dal 21 gennaio 1970) e dell'Accordo tra Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, fatto a Roma tra il 22 e il 29 luglio 2005, richiamati anche nell'articolo 1 dell'Accordo, quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, mentre il comma 3 rinvia a un successivo accordo la definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro.

L'articolo 2, assicura la salvaguardia dagli effetti dell'Accordo delle attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia, dei diritti sovrani e della giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione UNCLOS e delle disposizioni dell'articolo 58 della stessa Convenzione in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva (cfr. supra).

Il primo comma dell'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, questa dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Infine, l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Dossier

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive

https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17753/ratifica-ed-esecuzione-accordo-repubblica-italiana-e-repubblica-croazia-sulla-delimitazione-zone-economiche-esclusive-3.html

ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023

La legge n. 62/23 si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale (comma 1) dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo, ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali, si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), da una relazione tecnica e da una dichiarazione di esclusione dall'obbligo di Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN, in particolare, pone la legge di autorizzazione alla ratifica come necessario strumento per il recepimento nel quadro normativo nazionale dell'Accordo, in quanto ai sensi dell'art. 80 della Costituzione ciò è previsto per gli accordi internazionali che comportano variazione di territorio e di confini. Si osserva, inoltre, come l'Accordo in esame sia necessario in base alla supra citata legge 14 giugno 2021, n. 91 che, come si è visto, autorizza l'istituzione della ZEE italiana, prevedendo che i suoi limiti esterni siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. L'ATN stabilisce, infine, la piena compatibilità della ratifica dell'Accordo con le regole di suddivisione di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, ricordando peraltro l'obbligo delle Regioni di applicare gli accordi internazionali anche nelle materie di loro esclusiva competenza. Viene infine dichiarata la compatibilità dell'Accordo con la normativa europea e gli altri obblighi internazionali.

Al disegno di legge è inoltre allegata una dichiarazione sottoscritta in occasione della quinta sessione del Comitato dei Ministri Italia-Croazia (si veda supra), con la quale le Parti si impegnano, sotto il profilo politico, a creare un meccanismo di coordinamento sulla gestione delle risorse ittiche nel Mare Adriatico, da attivare preventivamente in presenza di possibili cambiamenti riguardanti il regime di pesca in vigore nelle rispettive zone economiche esclusive, anche in relazione all'introduzione di possibili misure di tutela delle risorse ittiche.

ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023

Nel corso dell'esame in sede referente, avviato il 15 febbraio il relatore on. Formentini rilevava come nel testo del disegno di legge non vi fosse l'allegato richiamato nel titolo del provvedimento trasmesso dal governo. Per tale ragione, nella successiva seduta del 21 febbraio 2023, tale titolo veniva così modificato con l'approvazione dell'emendamento Tit. 1 del relatore: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022".

ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023
 
temi di Politica estera e relazioni internazionali