provvedimento 21 dicembre 2023
Studi - Affari esteri Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

E' stata pubblicata sulla G.U. del 20 dicembre 2023 la LEGGE 7 dicembre 2023, n. 197 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Il 6 settembre 2023 la Camera aveva approvato, in prima lettura, l'A.C. 922, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. Nella seduta del 7 giugno 2023 la III Commissione aveva approvato gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore di modifica del disegno di legge (si veda infra) e aveva poi deliberato il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

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L'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev, il 10 giugno 2021, ha lo scopo di  rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Si intende in tal modo regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

In particolare, l'Accordo sviluppa la collaborazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti. Inoltre esso si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali.

Il testo dell'Accordo, costituito da 14 articoli preceduti da un preambolo, è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. 

ultimo aggiornamento: 6 settembre 2023

Il disegno di legge di ratifica  dell'A.C. 922 è composto da quattro articoli.

Gli articoli 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

Il comma 1, come modificato dalla Commissione Affari esteri della Camera, dispone che agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui ai citati articoli 4 (sullo scambio di informazioni, corsi di aggiornamento, addestramenti, seminari o altro) e 10 (su riunioni e consultazioni mirati a rafforzare la cooperazione bilaterale), valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10 pari a euro 99.220 a decorrere sempre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2, che stabiliva che riguardo agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 2, si sarebbe fatto fronte con apposito provvedimento legislativo, è stato abrogato dalla Commissione con il citato emendamento 3.2 del relatore, che ha anche introdotto il comma 3-bis (si veda infra).

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Il nuovo articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione, recante disposizioni finanziarie, dispone al comma 1 che dall'attuazione dell'Accordo, ad esclusione dei suddetti articoli 4  e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e al comma 2 che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo dell'Accordo (riguardante le spese per l'esecuzione delle richieste), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 6 settembre 2023
 
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