provvedimento 19 aprile 2024
Studi - Affari esteri Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 A.C. 1267

Nella G.U. n. 92 del 19 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge n. 53/24 dell'8 aprile 2024 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

L'iter della legge ha preso avvio alla Camera, con l'esame in sede referente presso la Commissione Affari esteri e comunitari del disegno di legge governativo recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'accordo in parola (A.C. 1267) e si è concluso con l'approvazione in Senato il 26 marzo 2024.

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Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali. Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo

Il Governo fa, altresì, presente che una volta in vigore, l'Accordo porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti. 

Nella relazione viene anche messa in rilievo la natura mista dell'Accordo, ricordando che tali Accordi misti rilevano sotto il profilo del diritto internazionale poiché creano una obbligazione che è al tempo stesso degli Stati membri e dell'Unione, ma sono rilevanti anche sotto il profilo del diritto europeo in quanto s'inseriscono nell'ordine giuridico europeo. 

Riguardo poi alle finalità e all'iter di approvazione dell'Accordo, sempre nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica si rende noto che, al fine di aggiornare il citato Accordo di partenariato del 1980, l'Unione europea ha preferito modificare la propria strategia avviando sei diversi negoziati con i singoli Paesi ASEAN. I negoziati con Singapore sono stati avviati nell'ottobre 2005 e si sono conclusi nel maggio 2013. L'Accordo, il quarto siglato con singoli Stati dell'ASEAN (dopo quelli con l'Indonesia, le Filippine e il Vietnam), è stato parafato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013. A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'Accordo, nel luglio 2018, l'Accordo è stato firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018, in occasione del vertice Asia-Europa (ASEM).

L'articolo 1 pone il rispetto dello Stato di diritto, dei princìpi democratici e dei diritti umani quali elementi essenziali dell'Accordo medesimo.

L'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti del dialogo e della cooperazione, in settori quali la lotta al terrorismo, la criminalità transnazionale, i crimini internazionali, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, il commercio e gli investimenti, la giustizia, la libertà e la sicurezza e tutti gli altri settori di reciproco interesse (le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche).

L'articolo 3 fa riferimento all'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali (ASEAN, vertice ASEM e 'Organizzazione mondiale del commercio), mentre l'articolo 4 prevede che, per ciascun settore oggetto di cooperazione, le Parti concordino di svolgere le attività pertinenti a livello sia bilaterale sia regionale, in forma integrata e sinergica.

L'articolo 5, riguarda la prevenzione e la lotta al terrorismo.

L'articolo 6 si occupa della cooperazione delle Parti nei tribunali internazionali come la Corte penale internazionale.

La clausola sulla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa è contenuta nell'articolo 7.  

L'articolo 8 impegna le Parti a rispettare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

L'articolo 9 fa riferimento all'avvio di un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti.

La cooperazione disciplinata dal titolo IV dell'Accordo riguarda lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie (articolo 10), la promozione dell'impiego di norme internazionali e la collaborazione su questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi (articolo 11), la collaborazione in materia doganale (articolo 12), il rafforzamento della cooperazione in materia di investimenti (articolo 13), l'introduzione e l'applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto (articolo 14), lo scambio di informazioni e la promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi (articolo 15); la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 16);

L'articolo 17 disciplina la promozione dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni.

L'articolo 18 si occupa della protezione dei dati personali.

L'articolo 19 riguarda le politiche in materia di migrazione, legale e irregolare, di traffico e tratta di esseri umani e di protezione internazionale.

Le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione (articolo 20), nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (articolo 21) e in materia di droghe illecite (articolo 22).

L'articolo 23 regola la cooperazione sulle iniziative di promozione e tutela in ambito nazionale, regionale e in seno alle Nazioni Unite, mentre i successivi articoli 24, 25 e 26 attengono alla cooperazione bilaterale in materia economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari (articolo 24), di dialogo sulla politica economica (articolo 25) e in ambito fiscale, anche combattendo le pratiche fiscali riconosciute dannose (articolo 26).

In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle Parti all'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuoverne la responsabilità sociale, l'accountability, le pratiche commerciali responsabili e viene poi incoraggiato il rafforzamento delle relazioni dei settori privati delle Parti (articolo 27).

Viene inoltre ribadita l'importanza delle nuove tecnologie per lo sviluppo economico e sociale (articolo 28), anche nei settori degli audiovisivi e dei media (articolo 29) e in quelli delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione (articolo 30). Analoghe previsioni disciplinano le materie dell'istruzione e della cultura individuando modalità e strumenti per espandere la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture (articolo 33).  

Nel settore dell'energia (articolo 31), la cooperazione delle Parti è rivolta in particolare alla diversificazione dell'approvvigionamento, all'utilizzo razionale, al trasferimento di tecnologie, al contrasto dei cambiamenti climatici, alla promozione della concorrenza

 L'articolo 32 riguarda il dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti.

Gli articoli 34 e 35 riguardano la promozione dello sviluppo sostenibile, impegnando le Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica (articolo 34).  

L'articolo 35 riguarda l'impegno delle Parti nei settori dell'occupazione e degli affari sociali come la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità tra i sessi, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, con la riaffermazione da parte delle Parti del proprio impegno a ratificare e applicare le convenzioni fondamentali dell'OIL.

In materia di sanità, l'articolo 36 definisce l'impegno delle Parti a cooperare trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, 

Secondo quanto previsto dall'articolo 37, le Parti si adoperano a promuovere la cooperazione statistica, mentre con l'articolo 38 sostengono il dialogo con la società civile.

Con riferimento al conseguimento degli obiettivi di cooperazione stabiliti dall'Accordo, l'articolo 39 impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi e le risorse finanziarie necessari, mentre l'articolo 40 instaura tra le Parti un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.   

L'Accordo contempla, poi, l'istituzione di un Comitato misto, che ne garantisca il buon funzionamento e la corretta applicazione, previsto dagli articoli 41 e 42.

L'articolo 43 prevede inoltre gli obblighi di applicazione o esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.

In caso di mancata esecuzione dell'Accordo (articolo 44) sono previste consultazioni sotto l'egida del Comitato misto, che può esprimere una raccomandazione o individuare una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti.  

Seguono clausole relative alle agevolazioni (articolo 45), all'applicazione territoriale (articolo 46), alla definizione delle Parti (articolo 47) e alla diffusione delle informazioni (articolo 48).  

Per quanto concerne i tempi di entrata in vigore e durata, l'articolo 49 prevede che l'Accordo, concluso per un periodo di cinque anni e automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno (a meno che una delle Parti non notifichi con preavviso di sei mesi l'intenzione di non prorogarlo), entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

Dossier

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-18630/ratifica-ed-esecuzione-accordo-partenariato-e-cooperazione-l-unione-europea-e-i-suoi-stati-membri-parte-e-repubblica-singapore-1.html

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 19 aprile 2024
 
temi di Politica estera e relazioni internazionali