Nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2023 è stata pubblicata la legge n. 37 del 2023 che reca la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (A.C. 585).
La legge prende origine dalla proposta di legge Formentini A. C. 913 (alla quale era stata abbinata anche la proposta di legge C.964) approvata dall'Assemblea di Montecitorio il 24 gennaio 2023 e successivamente trasmessa al Senato (S.494)
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping mira a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996.
A tal fine, il Protocollo garantisce che vengano riconosciuti dagli Stati parti della Convenzione i controlli antidoping effettuati sul loro territorio su sportivi provenienti da altri Stati parti della Convenzione, superando in tal modo la necessità di concludere molteplici accordi bilaterali; viene altresì riconosciuta la competenza dell'Agenzia Mondiale antidoping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.
Per quanto riguarda il rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo stabilisce un meccanismo di monitoraggio vincolante, realizzato da una squadra di valutazione, che visiterà lo Stato oggetto del controllo, e redigerà un rapporto che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione.
Il Protocollo in esame, sottoscritto dall'Italia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004, dopo la ratifica di 5 Stati: Danimarca, Lettonia, Monaco, Norvegia e Svezia). Alla data odierna il Protocollo è stato ratificato da ventinove Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre che dalla Bielorussia e dalla Tunisia. Oltre all'Italia, il Protocollo deve essere ancora ratificato da altri 6 Stati firmatari (Albania, Finlandia, Macedonia del Nord, Malta, Portogallo e Canada).
La legge n. 37 del 2023 è costituita da 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nella relazione che accompagna il progetto di legge, si evidenzia che il Protocollo in oggetto costituisce il primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni, consentendo in tal modo alla Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping di far parte del ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.