Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2023 è stata pubblicata la legge n. 76/23 recante la ratifica e l' esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
La legge prende origine dall'A.S. 331, approvato lo scorso 22 febbraio e successivamente trasmesso alla Camera A.C. 915.
Il testo del disegno di legge presentato al Senato riproponeva in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (S.1278) e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, fu licenziato dalla Commissione esteri della Camera (A.C. 3043), senza tuttavia completare il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura.
L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato con la Bolivia ha l'obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali, fornendo un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per lo sviluppo delle relazioni, contribuire allo sviluppo del Paese, accrescere i legami di amicizia già esistenti e migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, nonché a semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate, quantificandone al meglio la relativa spesa.
L'Accordo in esame, composto da da 20 articoli, preceduti da un breve preambolo, sostituisce il precedente Accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'Accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato.
Il nuovo accordo, oltre a promuovere una maggiore collaborazione in campo scientifico e tecnologico (art.15), aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile, stabilisce la collaborazione tra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali di cui sono parte (art.12). Vengono inoltre previsti ampi settori di collaborazione nei settori dell'editoria (art.9), della cultura e delle arti (art.10), dello sport e dei giovani.
La legge n. 76 del 2023 si compone di cinque articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia.
L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'conomia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 4 reca clausole finanziarie e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Il comma 2 prevede che ad eventuali oneri relativi all'articolo 20 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale