Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2023 è stata pubblicata la legge n. 78 dell'8 giugno 2023 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018".
La proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 913, già approvata dal Senato lo scorso 21 febbraio (S. 329 - Senatori Craxi ed altri), era stata approvata dalla Camera in via definitiva nel corso della seduta del 30 maggio 2023.
Un identico provvedimento era stato approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1280), il 13 ottobre 2021, dopo essere stato esaminato dalla Commissione Affari esteri della Camera e da questa approvato il 15 giugno 2021, ma l'iter di approvazione non era stato completato.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato spiega che il Protocollo emandativo ha lo scopo di introdurre modifiche al testo del preesistente Accordo bilaterale (sul quale si veda infra) richieste dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.
Il Protocollo modifica prima di tutto (all'articolo 1) l'articolo 11 dell'Accordo, prevedendo la possibilità di usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone un complesso veicolare composto da un veicolo motore e da un veicolo trainato (ad esempio un autocarro con rimorchio o un trattore con semirimorchio), qualora entrambi i veicoli siano registrati nel territorio di una delle Parti, precisando altresì che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata. Vengono poi specificate (nell'articolo 2) le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo: per l'Italia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per l'Armenia il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche. Si stabilisce inoltre (all'articolo 3) che nell'attuazione del Protocollo dovranno essere pienamente rispettate le leggi e i regolamenti dei due Paesi contraenti, nonché gli obblighi internazionali e, per l'Italia, quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Infine l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni.
L'Accordo sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci, modificato dal Protocollo in oggetto, è in vigore dal 30 novembre 2004 allo scopo di disciplinare il trasporto dei viaggiatori fra i due Paesi, svolto con servizi regolari di autobus, servizi regolari di transito, servizi occasionali e altri servizi con autobus, nonché il trasporto di merci tra i due Paesi o in transito. Vengono quindi specificati i requisiti di cui deve disporre un'impresa avente sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti per l'autorizzazione all'effettuazione del trasporto di merci nel territorio dell'altra Parte, i requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa e i relativi massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati determinati dagli organi competenti dei due Paesi. Viene inoltre stabilito l'obbligo per i trasportatori e per il personale impiegato sui veicoli di trasporto al rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, le sanzioni nei casi di infrazione, l'obbligo del rispetto delle norme valutarie e fiscali per i trasportatori delle due Parti, le esenzioni e possibilità di importazione temporanea, la fatturazione e i pagamenti, nonché le modalità di risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'Accordo e le Autorità competenti di ciascuna Parte contraente, istituendo anche una apposita Commissione mista.
Dossier:
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci
Il disegno di legge di ratifica all'esame contiene, nei primi due articoli l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre il terzo riguarda una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il quarto articolo, come di consueto, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.