In data 9 aprile 2024 l'Assemblea della Camera ha approvato, con modifiche, la proposta di legge A.C. 851-A inerente Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
La proposta di legge passa ora all'esame del Senato.
La proposta di legge (AC 851- A) – modificata nel corso dell'esame in sede referente - si compone di tre articoli e reca alcune novelle al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al fine di attribuire rilevanza ai costi di produzione per la determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione. Inoltre, è prevista una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Infine, sono previste campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore.
L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente – novellando l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 - introduce la lettera o-bis), la quale definisce "costi di produzione", quei "costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali" [comma 1, lettera a), modificata nel corso dell'esame in sede referente]. Si prevede, inoltre, che tali costi vengano tenuti in considerazione sia nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente [comma 1, lettera b)] che nelle condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale [comma 1, lettera c), introdotta durante l'esame in sede referente]. Infine - novellando l'articolo 8, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo - aggiunge la lettera d) (anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente) che dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 - un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente). Sono stabiliti, altresì, i principi e i criteri direttivi a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi (sostenibilità ambientale, sociale ed economica; agevolazioni fiscali, sistemi premianti; incentivi per la costituzione di consorzi; assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia, Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale [comma 2 lettere da a) a d)]. Inoltre è disciplinata la rispettiva procedura di adozione (commi 3 e 4) e la clausola di invarianza finanziaria (comma 5).
L'articolo 3, introdotto in sede referente, prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1). Agli oneri, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2)