Il decreto-legge n. 98 del 2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, dopo l'approvazione, con modificazioni, dal Senato, è stato approvato in via definitiva dalla Camera (Legge n. 127 del 2023).
Il provvedimento reca alcune disposizioni transitorie in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Esso promuove altresì la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle suddette emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
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Il provvedimento reca alcune disposizioni transitorie in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Esso promuove altresì la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle suddette emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale collegati ad eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale.
L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181, che deve essere previsto – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.
La disposizione reca una deroga procedurale, stabilendo che il trattamento in questione venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'INPS.
L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008) - valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione - a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
L'articolo 4 differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
La disposizione proroga, inoltre, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si differisce, poi, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale determinate risorse (1.000 milioni di euro), volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è quindi vigente dal 29 luglio 2023.