provvedimento 29 ottobre 2025
Studi - Cultura Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia

La Camera dei deputati, in data 4 novembre 2025, ha approvato in via definitiva la proposta di legge AC 2313, recante "disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi".

La proposta di legge era già stata approvata dal Senato, in data 19 marzo 2025, e non ha subito modificazioni nel corso della propria lettura alla Camera. 

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La proposta di legge si compone di 3 articoli.

 

L'articolo 1, al comma 1, prevede la redazione della Mappa della memoria, attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché di preservarne la memoria nelle future generazioni.

Il comma 2 della norma in commento stabilisce che per l'attuazione delle finalità espresse al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.

Il comma 3 prevede che le risorse appena citate siano assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che la  Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale è stata istituita presso la Presidenza del consiglio del Ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, con la denominazione iniziale di  struttura di missione per la  commemorazione del centenario della prima guerra mondiale. Nel corso degli anni, la collocazione, la composizione, le funzioni e la denominazione della struttura sono state più volte modificate di pari passo con l'avvicendarsi degli Esecutivi, in coerenza con quanto disposto dall' articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, che prevede che le strutture di missione istituite dal Presidente del Consiglio per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi abbiano una durata comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite. L'assetto attuale della Struttura è disciplinato dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, come successivamente modificato, dapprima, dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2023, ed in seguito dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2025.
Si segnala che il  testo della proposta di legge in commento si riferisce alla struttura in questione utilizzando la sua precedente denominazione ("Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali"): quella, cioè, antecedente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da ultimo citato (che, del resto, è stato emanato in un momento successivo all'approvazione della proposta di legge al Senato).
Sul punto, si segnala che nelle premesse al  parere favorevole espresso dalla Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge in esame, si afferma che "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2025 – adottato successivamente all'approvazione della proposta di legge da parte del Senato – ha modificato la denominazione della Struttura di missione cui l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge assegna le predette risorse, rinominandola «Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale», a cui pertanto deve intendersi riferito il richiamo contenuto nel provvedimento". 
La struttura è attualmente collocata alle dirette dipendenze del  Ministro per le politiche giovanili e lo sport (come sempre è stato a partire dal Governo Conte II; precedentemente, la struttura era stata collocata, nel periodo 2013-2018, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, e poi, durante il Governo Conte I, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri). 
La Struttura di missione, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, e successive modificazioni, tra i  compiti e le  funzioni ad essa assegnati: assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle  celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, nonché gli interventi finalizzati alla  valorizzazione  dei luoghi della memoria; coordina gli aspetti organizzativi delle attività di promozione, in particolar modo nei confronti delle nuove generazioni, dei valori e del significato profondo delle personalità, degli eventi e della memoria, rappresentativi per l'Italia; realizza i necessari adempimenti per la definizione delle residuali attività, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi, previste dalle precedenti programmazioni e da specifiche disposizioni di legge; può svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico-operativo finalizzate alla realizzazione dei citati programmi, iniziative e interventi.
Le attività della Struttura trovano il loro impulso nei programmi stabiliti dall'Autorità di Governo e nelle proposte di programmazione provenienti dal  Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, organismo consultivo disciplinato da un apposito  decreto del Ministro per lo sport e i giovani.

 

L'articolo 2, al comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il comma 2 dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisca le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.

 

Con particolare riferimento a quanto appena sopra esposto si segnala che, mentre le disposizioni in commento concernono la promozione di viaggi nella storia e nella memoria presso i  campi di prigionia, di internamento e di concentramento in  Italia, nell'anno in corso è entrata in vigore la  legge n. 46 del 2025approvata da ultimo dal Senato, all' unanimità, il 19 marzo 2025, finalizzata ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un  fondo, con una dotazione di  2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i " viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli  ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah. Ciò si prevede tramite una modifica alla  legge 20 luglio 2000, n. 211, recante Istituzione del  Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti". 
 

L'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, specifica che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 sopra descritti, complessivamente pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda come di seguito specificato.

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2025
 
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