La legge n. 59 del 2024 reca l'istituzione del premio di Maestro dell'arte della cucina italiana.
In estrema sintesi, la legge è volta a sostenere e promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un premio al merito, che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale. Nel provvedimento sono inoltre disciplinati i requisiti per la candidatura, l'iter di presentazione delle candidature e quello di conferimento del premio. Gli oneri finanziari connessi al conferimento del premio sono indicati in 2.000 euro a decorrere dal 2024.
Si ricorda che in data 31 gennaio 2024 l'Assembela della Camera dei deputati ha approvato l'A.C. 1419-A e il Senato lo ha approvato definitivamente il 10 aprile 2024 (A.S. 1010).
Per ulteriori approfondimenti consultare l'iter del provvedimento e il dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati.
L'articolo 1 illustra le finalità del disegno di legge in commento che consistono nel sostegno e nella promozione dell'arte culinaria che, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esercita un'azione di sostegno e promozione orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.
L'articolo 2 prevede l'istituzione del premio "Maestro dell'arte della cucina italiana" .Il suddetto premio è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.
L'articolo 3 indica le categoria di merito (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura, arte casearia) nelle quali può essere conferito il premio in esame. E' specificato che il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il suddetto elenco delle categorie di merito può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L'articolo 4 precisa che il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana" è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza ad una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, le specifiche diciture ad esse corrispondenti («Maestro dell'arte della gelateria italiana»; «Maestro dell'arte della pasticceria italiana»; «Maestro dell'arte della cucina italiana»; «Maestro dell'arte vitivinicola italiana»; «Maestro dell'arte olivicola italiana»;«Maestro dell'arte casearia italiana»).
L'articolo 5 stabilisce i requisiti per la candidatura. Si prevede, nello specifico, che possono conseguire il premio i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;
2) aver maturato almeno quindici anni di comprovata esperienza nel settore di riferimento;
3) aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
4) aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.
L'articolo 6 reca disposizioni inerenti l'iter di presentazione delle candidature. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste anche sulla base di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria. E' stabilito che le candidature sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno ed è indicata la documentazione necessaria.
L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature. Esso è composto da:
1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
3) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
4) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
5) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3.
I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni.
L'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'iter di conferimento del premio che viene svolta dal comitato di cui all'articolo 7. La predetta istruttoria è volta, in particolare, ad accertare che i singoli candidati si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungimento di livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.
L'articolo 10 prevede le modalità di revoca del premio. E' stabilito che l'insignito del premio che si renda indegno incorre nella perdita dello stesso. La proposta di revoca del premio può essere avanzata da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 11 contiene le disposizioni transitorie.
L'articolo 12 quantifica in 2.000 euro annui a decorrere dal 2024, gli oneri connessi al conferimento del premio di cui all'art. 1, individuandone la relativa copertura.