Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
Il provvedimento è esaminato dalla Camera in prima lettura. In conseguenza delle modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio, il provvedimento risulta composto da 24 articoli, rispetto agli originari 23 articoli, suddivisi in 6 Capi.
Il termine per la conversione del decreto-legge è fissato al 18 novembre 2023.
Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia coesione (Capo I - articoli da 1 a 6)
L'articolo 1, modificato in sede referente, reca una nuova disciplina delle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il ciclo 2021-2027. In particolare, sono ridefiniti i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'Accordo per la coesione, in sostituzione dei Piani di sviluppo e coesione, ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Si introduce inoltre la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione, stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il Dipartimento per le politiche di coesione, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, può avvalersi di Invitalia.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina la procedura attraverso la quale il CIPESS trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 alle Amministrazioni centrali o regionali o delle Province autonome per la realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione. Si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché gli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Sono stabilite, infine, le conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie a tali obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul definanziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.
L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.
L'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG. L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti.
L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto.
L'articolo 6, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS). Possono essere stipulati dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici. Si riformula la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali. In sede referente è stata introdotta una disposizione che consente, in relazione agli interventi di efficienza energetica, la cumulabilità degli incentivi riconosciuti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo, del PNRR o del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50%.
Strategia nazionale per le Aree interne e interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa (Capo II - articoli da 7 a 8-bis)
L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche - con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio–sanitari - cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. All'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro.
L'articolo 8, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza. Per le opere indicate sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica. Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti.
L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento. Si prevede che la provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, presenti al Ministro delle infrastrutture e trasporti un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dall'analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economica finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad esso collegate.
Zona economica speciale SUD – ZES unica (Capo III - articoli da 9 a 17)
L'articolo 9 istituisce, dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa. La nuova ZES unica per il Mezzogiorno sostituirà le attuali Zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno.
L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una Struttura di missione per la ZES, nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.
L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno. In sede referente è stata inserita una disposizione con cui si consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.
L'articolo 12 disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.
L'articolo 13, modificato in sede referente, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES - denominato S.U.D. ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Al S.U.D. ZES sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica.
L'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi – precisa il testo come modificato in sede referente - a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
L'articolo 15 stabilisce che coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale, devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. In sede referente è stato specificato che le disposizioni sull'autorizzazione unica nonché le disposizioni sul procedimento unico non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.
L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce per l'anno 2024 il credito di imposta per la ZES unica a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
L'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. In sede referente è stato previsto l'ampliamento dei territori destinatari di finanziamenti per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento.
Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione (Capo IV - articoli 18 e 19)
L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
L'articolo 19 autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, a decorrere dal 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione . Inoltre, in sede referente, il Dipartimento della funzione pubblica è stato autorizzato a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio (Capo V - articoli 21 e 21)
L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.
L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio . Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa. Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture.
Disposizioni finali (Capo VI - articoli 22 e 23)
L'articolo 22, in conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES. Reca inoltre le disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023.
L'articolo 23, infine, stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 20 settembre 2023.
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023 è stato esaminato dalla Camera in prima lettura e assegnato, in sede referente, dalla V Commissione, che ne ha avviato l'esame in data 27 settembre.
La Commissione ha svolto un ciclo preliminare di audizioni nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre, conclusosi con l'audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. La Commissione Bilancio ha quindi svolto le fasi inerenti alla presentazione, la discussione e la votazione delle proposte emendative segnalate dai gruppi parlamentari. In data 26 ottobre, a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative, la Commissione ha concluso l'esame in sede referente, votando il mandato al relatore a riferire in Aula.