provvedimento 14 aprile 2026
Studi - Ambiente DL 25/2026- Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché la frana di Niscemi

Il decreto-legge n. 25/2026 (A.C. 2823-A) reca "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile".

Nella seduta del 14 aprile 2026 l'VIII Commissione ha concluso l'esame in sede referente deliberando di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge in esame.

Il provvedimento, modificato in sede referente, si compone ora di 29 articoli (a fronte dei 25 del testo iniziale),

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L'articolo 1 reca uno stanziamento, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni per l'anno 2027, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. Tali risorse sono integrate di 50 milioni di euro, per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del c.d. fondo per la ricostruzione. Complessivamente le risorse destinate ai territori citati sono pari a 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

L'articolo 2, modificato in sede referente, riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dalla medesima data. I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna, entro trenta giorni. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies).

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre prevista la sospensione, per il medesimo periodo, dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti dei canoni di leasing per beni mobili strumentali (comma 10-bis).

L'articolo 3 sospende l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate a seguito dei predetti eventi meteorologici.

L'articolo 4, al fine di consentire il risanamento e il ripristino di impianti e infrastrutture gravemente danneggiati a causa degli eventi meteorologici occorsi a partire dal 18 gennaio 2026, sospende dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 l'applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che risultano incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.

L'articolo 5 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori. Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026.

L'articolo 6 riconosce, con riferimento al periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per il 2026.

L'articolo 7 estende gli indennizzi (già previsti dai provvedimenti d'urgenza adottati in risposta agli eccezionali eventi atmosferici del 2023) alle imprese esportatrici (e alle relative filiere) di Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2026. L'intervento assegna le risorse nel limite massimo di 130 milioni di euro a valere su risorse già stanziate, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni, mentre l'istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate a SIMEST.

L'articolo 8 dispone sospensioni di termini in favore di imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge. Si tratta di termini relativi al versamento diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, ad adempimenti contabili e societari, nonché gli adempimenti amministrativi e le relative sanzioni riguardanti la presentazione di atti e documenti alle Camere di commercio. L'articolo prevede, altresì, che i suddetti eventi meteorologici siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che, nei territori interessati, agli immobili c.d. "commerciali" si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile. Tale disposizione si applica alle locazioni stipulate dai titolari di attività economiche, ivi compresi (come specificato in sede referente) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

 

L'articolo 9, modificato durante l'esame in sede referente, dai commi da 1 a 3 dispone che le imprese agricole, le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura situate in Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026 possano ricorrere ai benefici già previsti dalla legge in caso di calamità naturali, dettando specifiche modalità e condizioni. I commi 4 e 5 rifinanziano a tal fine con 108 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale, individuando le relative coperture, mentre il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi siano effettuate direttamente da AGEA. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura devono stipulare un'assicurazione per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

L'articolo 10, comma 1, consente al Ministero del turismo di realizzare, anche mediante la partecipazione della società ENIT, campagne nazionali e internazionali volte a promuovere il turismo nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia. Il comma 2 autorizza a tali fini la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e il comma 3 ne reca la copertura finanziaria.

L'articolo 11, modificato in sede referente, autorizza le regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ad assumere a tempo determinato 10 unità di personale non dirigenziale per un periodo massimo di tre anni, anche attingendo alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni. Inoltre, eleva a 7 unità il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio può conferire per il triennio 2026-2028, a soggetti esterni.

Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede che, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a: a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile; b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dag1i articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 20 l 9, n. 26, in tema di limiti al cumulo fra redditi da pensione e altri emolumenti. Nel corso dell'esame in sede referente il comma 1 è stato modificato estendendo l'ambito di operatività delle relative disposizioni anche ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché stabilendo in particolare, alla lettera a) del medesimo comma 1, che le assunzioni di personale non dirigenziale ivi previste possono essere effettuate per la copertura dei posti vacanti delle strutture dei comuni interessati nel limite di tre unità per i comuni, unioni o forme associate, con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associate.

II successivo comma 2 prevede che alle assunzioni e al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si procede nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per le Regioni Sardegna e Siciliana, le disposizioni di cui al comma l si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.

Infine il comma 3 prevede che alle assunzioni e agli incarichi in questione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali. Nel corso dell'esame in sede referente il comma 3 è stato modificato inserendovi il riferimento anche ai bilanci comunali, in aggiunta a quelli regionali.

 

L'articolo 13 contiene misure volte a favorire i comuni colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. Si prevede per gli anzidetti comuni una proroga al 31 luglio 2026 per la trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto di gestione 2025, una disciplina dedicata relativa all'erogazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno corrente nonché una proroga di 60 giorni solo per il 2026, riferita anche alle relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, del termine per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del termine per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell'ente locale.

L'articolo 14 reca disposizioni per assicurare il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Nello specifico, il comma 1 consente l'applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di aiuti disposti in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Il comma 2 prevede che il MIMIT sottoscriva con le regioni interessate un accordo di programma per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che, per l'intervento in esame, siano utilizzate le risorse già stanziate nel 2021 per le aree di crisi industriale non complessa, fino ad un massimo di 25 milioni di euro.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di un Commissario straordinario per la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi e le relative disposizioni organizzative e finanziarie.

L'articolo 16 prevede contributi economici per l'autonoma sistemazione in favore dei soggetti i cui immobili, collocati nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, siano stati demoliti o da demolire a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale di Niscemi.

L'articolo 16-bis, introdotto in sede referente, autorizza la spesa complessiva di 10 milioni di euro per il triennio 2027-2029 in favore del comune di Reggio Calabria, al fine di realizzare interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, e di 5 milioni di euro per il biennio 2028-2029, per interventi da realizzarsi nel comune di Villa San Giovanni da parte del soggetto attuatore e beneficiario, la città metropolitana di Reggio Calabria, necessari per la riduzione del rischio residuo insistente sul litorale di Cannitello, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. L'articolo disciplina inoltre l'individuazione degli interventi e provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti.

L'articolo 17 prevede che la disciplina di cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della L. n. 234/2021, si applichi anche alle emergenze verificatesi nel 2023 e nel 2024, a condizione che la ricognizione dei fabbisogni sia stata completata entro il 31 dicembre 2025 e che non siano già stati previsti con norma primaria specifici finanziamenti con legge.

L'articolo 18 novella la disciplina dell'Agenzia «ItaliaMeteo» – recentemente commissariata dalla legge di bilancio 2026 – al fine di:

- ampliare le possibilità di proroga del personale comandato e dei contratti di lavoro flessibile, estendendole altresì agli incarichi individuali di lavoro autonomo (co. 1, lett. a));

- prorogare, al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell'Agenzia (co. 1, lett. b), n. 1));

- stabilire che l'Agenzia ha sede in Roma e che il Commissario straordinario si avvale, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPC);

- disciplinare il conferimento dell'incarico del nuovo direttore e la durata dell'incarico dei componenti del collegio dei revisori (co. 1, lett. b)-c)).

L'articolo 18-bis, introdotto in sede referente, modifica la Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025) al fine di ampliare il novero delle amministrazioni pubbliche da cui poter attingere il personale da attribuire al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 19, comma 1, modificato in sede referente, prevede l'istituzione, presso la CONSAP, del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività di accertamento e stima economica dei danni a beni immobili assicurati a seguito di eventi calamitosi. Elenca, altresì, i requisiti per l'iscrizione al predetto ruolo. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'esercizio di tale attività professionale e le condizioni per l'iscrizione al ruolo da parte di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, nonché della Svizzera. Il comma 4 stabilisce che l'attività in oggetto possa essere esercitata solo da soggetti iscritti al ruolo e punisce l'attività esercitata in difetto di iscrizione, richiamando le norme del codice penale applicabili a tale fattispecie. Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, prevede l'acquisizione di una relazione geologica ai fini della redazione delle perizie concernenti talune tipologie di eventi. Il comma 5 impone agli iscritti al ruolo il pagamento di un contributo annuale alla CONSAP. Il comma 6 reca le disposizioni relativa alla tenuta del ruolo da parte della CONSAP. I commi 7 e 8 dispongono in merito alle sanzioni disciplinari e al relativo procedimento. Il comma 9 reca disposizioni di carattere transitorio e il comma 10 demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione della disciplina sul funzionamento del ruolo degli esperti assicurativa catastrofali in esame.

L'articolo 20 disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione del sistema di allarme pubblico di protezione civile.

Il comma 1 prevede che il sistema di accesso a internet tramite App per il rischio da precipitazioni intense sia regolato con apposito provvedimento del Capo del DPC (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che assicuri la sua attivazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Relativamente, invece, ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane il termine del 31 dicembre 2026 per l'attivazione di IT-Alert, attraverso cui possono essere inviati messaggi di emergenza ai cellulari. Il comma 2 stabilisce, fatte salve alcune eccezioni, l'obbligo di trasmettere al DPC dati utili per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente decreto-legge. Infine, il comma 3 affida allo stesso Dipartimento il coordinamento della Rete Radio Nazionale di protezione civile.

L'articolo 20-bis, introdotto in sede referente, estende, anche ai territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, la disciplina dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata introdotta (per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023) dai commi 435-442 della legge di bilancio 2024.

L'articolo 21, modificato in sede referente, reca modifiche, anche di carattere integrativo, alla disciplina della ricostruzione privata – con particolare riferimento alla delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito – nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024 (comma 1). Sono altresì regolati i conseguenti profili finanziari, precisando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 2).

Le citate modifiche (recate dal comma 1) sono principalmente volte a precisare che la delocalizzazione può:

• avvenire non solo nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato ma anche nei comuni limitrofi;

• riguardare non solo gli edifici per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione in loco, ma anche quelli per i quali sia interdetta la riparazione (la novella individua altresì i fattori che inibiscono la riparazione/ricostruzione dell'edificio);

• riguardare – a particolari condizioni e nel limite di spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori succitati – anche immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi alluvionali in questione.

Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, estende le facoltà assunzionali - previste per le regioni e gli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 - anche ai territori degli enti locali, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali.

L'articolo 22 introduce alcune misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023. L'articolo in questione, in particolare, novella l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, inserendo i commi da 1-ter a 1-decies. 

Il comma 1 dell'articolo 23 chiarisce che, ai sensi di quanto previsto dal decreto in esame, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi.

L'articolo 23, comma 1-bis, inserito in sede referente, consente l'assegnazione dei contributi pubblici previsti dal presente decreto, senza tener conto dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali cui sono tenute le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte nel relativo Registro, nei seguenti casi: (a) per le imprese danneggiate da eventi diversi da quelli previsti dal decreto ministeriale n. 18 del 2025 (alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana); (b) per le microimprese e le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, a condizione che l'assicurazione sia comunque stipulata entro 60 giorni dalla percezione del contributo (pena la revoca dallo stesso).

Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione del comma 4-quater dell'art. 1 del D.L. n.120/2021.

Il comma 1-quater, introdotto in sede referente, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 23-bis, introdotto in sede referente, prescrive al Governo la trasmissione alle Camere, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure da esso previste.

L'articolo 24, modificato in sede referente, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame, quantificati complessivamente in circa 356,1 milioni di euro per il 2026, 28,1 milioni di euro per il 2027 e 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

L'articolo 25 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.




ST - Ambiente,

ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026
 
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