provvedimento 27 marzo 2026
Studi - Ambiente Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali e il sostegno all'accesso alla locazione

La proposta di legge C. 1562 si intitola "Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione". A tale proposta di legge sono abbinate le proposte di legge C. 1169 e C. 2181.

Nel corso della seduta dell'VIII Commissione del 29 ottobre 2025, il testo della proposta di legge C. 1562 è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nella seduta del 25 marzo 2026 la medesima Commissione ha deliberato di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sulla proposta di legge in esame.

Vedi qui il dossier

apri tutti i paragrafi
La proposta di legge C. 1562 è composta da   19 articoli, suddivisi in cinque Capi riguardanti: le finalità (art. 1), la ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale e rilevazione del fabbisogno abitativo (artt. 2 e 3), le disposizioni per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica (artt. 4-6), le disposizioni per la programmazione dell'edilizia residenziale sociale (artt. 7-10), gli incentivi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale (artt. 11-14), e le disposizioni per sostenere l'accesso alla locazione di immobili abitativi e il pagamento dei canoni nei casi di morosità incolpevole (artt. 15-19).

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della proposta di legge, chiarendo che l'intervento mira a garantire i diritti sociali dei cittadini, ridurre il disagio e l'emergenza abitativa e rispondere al bisogno di alloggi da parte di persone e famiglie in difficoltà.

Per il raggiungimento di questi obiettivi si prevedono misure di sostegno e finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, oltre ad aiuti per facilitare l'accesso agli affitti. Altro strumento fondamentale è il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico già esistente, soprattutto se inutilizzato.

L'attuazione di queste misure deve avvenire seguendo criteri precisi: promuovere il risparmio energetico, migliorare la qualità della vita attraverso servizi innovativi e inclusivi, utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili e rispettare principi ambientali, come quello di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH) e di ridurre il consumo di suolo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità europei.

L'articolo 2 prevede che, entro 90 giorni, i comuni e gli enti territoriali facciano una ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Nei successivi 90 giorni comuni ed enti devono poi individuare il fabbisogno di alloggi, definire i criteri per valutare i progetti e selezionare gli immobili su cui intervenire, privilegiando quelli pubblici e già esistenti (inclusi edifici industriali dismessi), escludendo però aree agricole o vincolate.

L'articolo 3 stabilisce che i comuni devono aggiornare almeno ogni due anni il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, sia pubbliche che private, non utilizzate, abbandonate o degradate, indicando anche le aree edificabili già urbanizzate o ancora disponibili.

Questi dati devono essere resi pubblici sui siti dei comuni e raccolti in una banca dati nazionale, per avere un quadro aggiornato e coordinato della situazione abitativa.

L'articolo 4, al comma 1, istituisce un fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse crescenti nel tempo (300 milioni di euro nel 2024, 400 milioni di euro nel 2025 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2026).

Il fondo serve a sostenere l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica delle Regioni e dei Comuni per aumentare gli alloggi a canone di locazione sociale, soprattutto attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili esistenti, senza consumo di nuovo suolo.

Il comma 2 prevede che un decreto ministeriale dovrà stabilire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di assegnazione, erogazione e controllo dei finanziamenti.

L'articolo 5, commi 1 2 disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei casi in cui gli enti coinvolti non rispettino gli obblighi o ritardino l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo è la previa assegnazione, su proposta della competente direzione generale del Ministero, di un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Ove l'inadempienza persista, il Ministero può intervenire direttamente, affidando l'attuazione a un altro organismo o ad uno o più commissari ad acta. 

Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo. Viene disposto che il titolare del potere sostitutivo, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all'adozione degli atti necessari mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali del MIT. Le ordinanze hanno efficacia immediata e sono soggette a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 4 individua le conseguenze giuridiche derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo.

 

L'articolo 6 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di stabilire:

  • i meccanismi volti a garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • le linee guida per la predisposizione di piani di mobilità degli assegnatari.

 L'articolo 7, al comma 1, dispone che - per le finalità indicate all'articolo 1 - la presente legge promuove un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato «programma Abita».

commi 2 e 3 individuano le seguenti finalità del programma:

- incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale;

- favorire l'attuazione delle misure previste dalla missione 5, componente 2, del PNRR (M5C2) e incrementare l'interlocuzione degli enti territoriali con l'UE per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di housing sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.

Per la  disciplina attuativa del piano viene prevista (dal  comma 4) l'emanazione di un  decreto ministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del  made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata,  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 dispone che il 10% degli alloggi sociali realizzati o riqualificati è destinato alla locazione temporanea:

- a soggetti sottoposti a procedure di sfratto;

- o agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.

Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche abitative e di procedere a un rapido avvio del programma Abita, l'articolo 8 prevede, al comma 1, primo periodo, l'istituzione presso il MIT del comitato esecutivo per il programma Abita, di seguito denominato «comitato».

Il secondo periodo del comma 1 individua i compiti del comitato.

In relazione alle procedure per addivenire all'approvazione del programma Abita, il comma 2 dell'articolo in esame dispone che:

- sulla proposta di programma nazionale predisposta dal Comitato è acquisito il parere della Conferenza unificata, che è reso entro 20 giorni dalla data di trasmissione;

- il programma è approvato con decreto del MIT.

Il comma 3 disciplina la composizione del comitato, mentre il comma 4 disciplina la nomina dei componenti del comitato prevedendo che la stessa avvenga con D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 dispone che, per lo svolgimento della propria attività, il comitato si avvale del supporto tecnico delle strutture del MIT e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici prevista dall'art. 1, commi da 162 a 170, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

In base al  comma 6, ai componenti del comitato  non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 9 - al fine di consentire l'attuazione degli interventi del programma Abita - prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del MIT, del Fondo per il programma Abita con una dotazione complessiva di 49 miliardi di euro (1 miliardo per l'anno 2024 e 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040).

commi da 2 a 10 disciplinano la copertura degli oneri relativi.

L'articolo 10 (commi 1-2-3-4) disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati nell'ambito del programma Abita.

L'articolo 11, al comma 1, dispone che, per la realizzazione degli alloggi sociali, sono consentiti gli interventi edilizi previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico dell'edilizia (TUE - DPR 380/2001), al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili in condizioni di dismissione o degrado, e di ridurre il consumo di suolo. La noma fa salvi, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici, i limiti previsti dal medesimo TUE. 

Il comma 2  estende gli interventi consentiti al comma 1 anche agli edifici di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari o che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica o adeguamento sismico nonché gli edifici di altra natura o con altra destinazione, purché rientranti nelle disposizioni previste all'articolo 2.

Il comma 3 stabilisce che gli interventi di ristrutturazione riguardanti gli alloggi indicati ai commi 1 e 2, diversi dagli interventi di demolizione e ricostruzione, devono essere altresì funzionali al miglioramento antisismico dell'edificio mediante la riduzione dell'indice di vulnerabilità sismica, al conseguimento di una classe energetica in fascia C ovvero al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. La norma prevede comunque il rispetto della normativa antisismica e per l'efficientamento energetico.

Il comma 4 stabilisce che i progetti di realizzazione o di riqualificazione degli alloggi devono prevedere, ove non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connessi e complementari alla residenza, con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessari a garantire l'integrazione sociale dei conduttori degli alloggi, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva ammessa, mediante interventi di riuso e recupero degli immobili e delle infrastrutture esistenti e di riqualificazione di aree urbane e insediamenti in condizioni di dismissione o degrado.

Il comma 5 prevede che gli interventi previsti al comma 1 non possono essere realizzati su edifici abusivi o situati nei centri storici ricadenti nelle aree omogenee A degli strumenti urbanistici vigenti o in aree soggette a inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi e alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico-sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

L'articolo 12 al comma 1, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), in quanto compatibili con la presente proposta di legge, una detrazione pari al 40 per cento delle spese documentate che siano effettuate per gli interventi di cui al predetto articolo 16-bis, comma 1, fino a un ammontare complessivamente non eccedente 96 mila euro per unità immobiliare. La misura in esame è finalizzata alla promozione del recupero del patrimonio edilizio e della riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale.

I soggetti che possono beneficiare della detrazione in oggetto sono i seguenti:

  • ex IACP, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti soggetti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di in house providing), per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • gli operatori pubblici o privati, per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale. 

Il comma 2 riconosce la detrazione nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo, per i soli interventi di seguito indicati:

  • quelli relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;
  • quelli relativi all'installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;
  • quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 

Il comma 3 prevede un'ulteriore detrazione pari al 20 per cento delle spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore. 

Il comma 4 riconosce una detrazione per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, qualora comportino il passaggio a classi energetiche superiori.

Le percentuali di tali detrazioni sono riconosciute per ogni classe migliorata nelle seguenti misure:

  • 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3 dell'articolo in commento ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al medesimo comma 3;
  • 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al predetto comma 3. 

Il comma 5 incrementa di un ulteriore 10 per cento le detrazioni previste dalla presente disposizione qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili.

Il comma 6 fa salva, ove più favorevole, l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina del c.d. superbonus in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 13, al comma 1, prevede per i soggetti che tra il 2024 e il 2030 effettuino spese per interventi di cui all'articolo 12, la facoltà di opzione, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali spettanti per i predetti interventi, per la cessione di un credito di imposta di pari importo, successivamente cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il comma 2 delinea la modalità di fruizione del credito d'imposta in esame.

Il comma 3 stabilisce l'applicabilità anche al credito di imposta in esame, per gli anni dal 2025 al 2030, delle disposizioni di cui agli articoli 122-bis e, in quanto compatibili, 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Infine, il comma 4 disciplina la copertura finanziaria delle misure previste dalla disposizione in esame e dall'articolo 12 della presente proposta di legge.

Al fine di promuovere la solidarietà e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, l'articolo 14 istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per sostenere la creazione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e l'acquisto di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico, l'articolo 14, al comma 1, istituisce un fondo presso il MIT con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e il 2025, e 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2030.
Ai sensi del comma 3, il finanziamento di questo fondo viene garantito attraverso una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il fondo è volto alla concessione di contributi a fondo perduto per coprire le spese sostenute per la creazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle stesse CER.

Ai sensi del  comma 2, con decreto interministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, si stabiliranno i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) sarà responsabile dell'erogazione dei contributi e fornirà informazioni sul proprio sito istituzionale per l'accesso al fondo.

L'articolo 15 istituisce al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 

Tale Fondo è volto a favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante:

- la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali;

- la concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

Il comma 2 stabilisce che ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso di determinati requisiti.

Il comma 3 stabilisce che il possesso dei suddetti requisiti è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione (articolo 46 del DPR n. 445 del 2000), presentata in sede di richiesta di accesso al Fondo.

Il comma 4  prevede che la concessione e la gestione delle garanzie sia affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MEF, con proprio decreto, adottato di concerto con il MIT e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce:

- le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia;

- le condizioni per il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie, in caso di cessione dell'immobile locato;

- i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse garanzie, per la loro concessione e per la loro gestione affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa.

Tale decreto stabilisce, altresì, che il citato Fondo nazionale di garanzia si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

L'articolo 16, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

Il comma 2 prevede che, ai fini della presente legge, per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. 

Il comma 3 prevede che il contributo del Fondo è concesso ai soggetti in possesso di determinati requisiti.

Il comma 4 stabilisce che il possesso dei requisiti previsti al comma 3 è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione (articolo 46 del DPR n. 445 del 2000), presentata in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo.

Il comma 5 stabilisce i criteri preferenziali per la concessione del contributo del Fondo.

Il comma 6 rimette ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per il calcolo del contributo del Fondo, dell'importo massimo concedibile, del periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

Il comma 7  prevede che il contributo del Fondo sia erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto indicato al comma 6.

Il comma 7 prevede altresì che l'Agenzia delle entrate esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei contributi medesimi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali indicati al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, attraverso il versamento diretto delle somme in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

L'articolo 17 prevede, allo scopo di garantire una gestione ottimale delle risorse dei fondi istituiti con la proposta di legge in esame, verifiche fiscali e patrimoniali con cadenza periodica nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari dei predetti fondi. Tali attività sono svolte al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, nonché il possesso dei requisiti previsti dai citati articoli 15, comma 2 (Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi) e 16, comma 3 (Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli).

Le suddette verifiche sono espletate dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 18 reca le disposizioni finali.

L'articolo 19 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 16.




ST - Ambiente,

ultimo aggiornamento: 27 marzo 2026
 
temi di Ambiente e gestione del territorio