provvedimento 5 luglio 2023
Studi - Lavoro D.L. 48/2023: decreto lavoro

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, reca misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

Di seguito una sintesi delle principali misure ivi contenute.

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Il decreto legge in esame istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione.

In particolare, tale Assegno:

  • è definito come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, di carattere nazionale al fine di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (articolo 1);
  • è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione (articolo 2, comma 1);
  • è riconosciuto subordinatamente al possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza, al reddito e al patrimonio, al godimento di beni durevoli e all'assenza di misure cautelari personali, di prevenzione e di sentenze definitive di condanna intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta (articolo 2, comma 2);
  • è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui e da un'integrazione dell'affitto fino a 3.360 euro annui (importi elevati, rispettivamente, a 7.560 e a 1.800 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). L'integrazione al reddito è moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 1);
  • ha una durata non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi e il relativo beneficio economico, erogato tramite la Carta di inclusione, viene modificato in caso di variazioni della condizione occupazionale, reddituale o familiare (articolo 3, commi da 2 a 10, e articolo 4, comma 8);
  • può essere richiesto all'INPS, ai patronati o ai CAF e la domanda comporta l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, e la successiva sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale e lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare svolta dai servizi sociali . Al termine della suddetta valutazione multidimensionale, i soggetti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro - salvo determinate eccezioni - vengono avviati ai CPI o ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (articoli 4, commi da 1 a 7, 5 e 6, comma 4);
  • comporta l'adesione ad un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa da parte dei nuclei familiari, ad eccezione di determinati soggetti (articolo 6, commi 1 e 5);
  • comporta lo svolgimento di un'attività ispettiva sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio esercitata dall'INL, dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dall'INPS e dalla Guardia di finanza (articolo 7);
  • è oggetto di revoca, di decadenza o di sospensione ricorrendo determinate ipotesi (articolo 8, commi da 5 a 13 e da 19 a 20);
  • comporta l'accettazione, da parte del componente attivabile al lavoro del nucleo familiare beneficiario, di un'offerta di lavoro che abbia determinate caratteristiche. Se tale offerta riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (articolo 9).

A seguito dell'introduzione della suddetta misura dell'Assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024, viene prevista una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza e all'applicazione del sistema sanzionatorio penale, operativa sino al 31 dicembre 2023, fermo restando il limite massimo di fruizione di Rdc già previsto per il 2023 e pari a sette mensilità.

Fermo restando che tale beneficio può essere goduto sino al 31 dicembre 2023, si prevede altresì che il predetto limite dei sette mesi non si applichi ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età e ai percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro (articolo 13, commi da 1 a 7).

Il provvedimento istituisce, altresì, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro - incompatibile con la fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza - che consiste in un'indennità mensile di 350 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, ivi compreso il servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività (la cui disciplina è recata dal provvedimento in esame), che versano in determinate condizioni economiche (tra cui un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui) e che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza (ossia non sono soggetti disabili o soggetti con carichi di cura) e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (obbligo èattribuito ai soggetti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, senza carichi di cura). Tale indennità è corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i suddetti soggetti, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, ed è soggetta all'applicazione delle medesime disposizioni in materia di revoca, decadenza, sospensione, controlli, incentivi all'occupazione e offerte di lavoro previste per l'Assegno di inclusione (articolo 12).

Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, viene istituito il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) (articolo 5).

L'attuazione delle disposizioni relative alle suddette misure è oggetto di apposito monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che predispone un rapporto annuale trasmesso alle Camere (articolo 11, commi da 1 a 4).

Il decreto in commento prevede altresì alcuni incentivi per favorire le assunzioni e misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti. In particolare:

  • riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato (articolo 10, commi da 1 a 5);
  • ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, riconosce in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della misura, nel limite di 500 euro mensili (articolo 10, comma 6);
  • stabilisce un incentivo - per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali - ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani NEET al di sotto dei trenta anni, registrati al PON "Iniziativa Occupazione Giovani" (articolo 27);

  • introduce un incentivo per le assunzioni da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni (articolo 28);
  • prevede l'obbligo dell'utilizzo della clausola sociale al fine di salvaguardare il personale impiegato nei contact center nell'ambito delle procedure competitive per l'affidamento del Servizio a tutele graduali (articolo 36-ter);
  • dispone, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (articolo 39-bis);

  • prevede un aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, della percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima (articolo 39);

  • dispone, per il periodo d'imposta 2023, l'incremento, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, da 258,23 euro a 3.000 euro del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Nel regime di esenzione vengono inserite le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 40).

In tema di lavoro agile, il provvedimento in esame proroga il diritto a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in forma semplificata, ossia anche in assenza di accordi individuali:

  • al 31 dicembre 2023 per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e per i lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni, accertata dal medico competente. La suddetta proroga concerne anche la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente (articolo 42, comma 3-bis);
  • al 30 settembre 2023 per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022 (articolo 28-bis).

In tema di contratti a termine, somministrazione di lavoro e prestazioni occasionali il presente decreto legge:

  • modifica la disciplina delle causali in presenza delle quali i contratti a tempo determinato possono avere una durata suoeriore ai 12 mesi ma comunque non oltre i 24 mesi. In particolare, si conferma che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, si reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, si sopprime la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e si introduce la causale di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi (articolo 24, comma 1);
  • esclude anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, l'esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i dodici mesi e dispone che nel computo di tali dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale del rapporto previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (articolo 24, commi 1-bis e 1-ter);
  • esclude dal computo del limite previsto per il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (intercorrenti tra somministratore e utilizzatore) i lavoratori in apprendistato e determinati soggetti (articolo 24, comma 1-quater);
  • modifica la disciplina del lavoro occasionale, elevando da 10.000 a 15.000 il compenso massimo per ciascun utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, con riferimento alla totalità dei prestatori, e da 10 a 25 il numero massimo di dipendenti a tempo indeterminato che un utilizzatore nei suddetti settori può avere perché sia vietato il ricorso al lavoro occasionale (articolo 37).

In materia previdenziale, il provvedimento in esame:

  • modifica le sanzioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella Gestione separata, sostituendo i limiti minimi e massimi di 10.000 e 50.000 euro con nuovi limiti commisurati all'importo omesso e pari, rispettivamente, al 150 e al 400 per cento (articolo 23);
  • introduce, per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS, la possibilità di versamento, entro il 31 dicembre 2023, della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico - in seguito a norme speciali - dei debiti contributivi (articolo 23-bis);
  • fino al 31 dicembre 2023, introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro relative ai lavoratori più vicini al conseguimento della pensione (e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza) previste da un accordo di espansione stipulato entro il 31 dicembre 2022 da parte di gruppi di imprese con un organico di lavoratori dipendenti superiore a 1.000 unità (articolo 25);
  • incrementa le risorse per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Tale incremento è pari a 1,2 milioni di euro per il 2023, 4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2027 e 2,8 milioni per il 2028 (articolo 25-bis).

In materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività ispettiva:

  • è modificata la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedendo, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di nominare un medico competente se questo è previsto dal DUVR, che gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dell'amministrazione tenuta alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono adempiuti con lo svolgimento della valutazione dei rischi alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari, l'estensione ai lavoratori autonomi e ai componenti dell'impresa familiare dell'obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, l'obbligo per il medico competente di richiedere la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, l'integrazione della disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore, l'obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze particolari, l'inserimento di un altro titolo di studio - diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - tra quelli che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili (articolo 14);
  • si prevede che, per determinate finalità, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore della Guardia di finanza per i controlli ispettivi sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro (articolo 15);
  • si prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, negli ambiti del lavoro e della legislazione sociale, nel territorio della Sicilia (articolo 16);
  • per l'AS e l'AA 2023-2024 viene estesa l'assicurazione INAIL nei settori dell'istruzione e della formazione a determinati soggetti (operanti come docenti, studenti o altro in tali settori) per infortuni in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento (articolo 18).

Tra le ulteriori disposizioni si segnalano:

  • l'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà (articolo 11, comma 5),
  • la previsione secondo cui le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e le suddette province autonome possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro (articolo 12, comma 13-bis, e articolo 12-bis);
  • l'incremento di 5 mln per il 2023 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (articolo 18-bis);
  • l'incremento, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, della dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 (articolo 19);
  • la possibilità che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL o al supporto tecnico e operativo per l'attuazione delle componenti del PNRR relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione (articolo 21);
  • l'introduzione di semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori (articolo 26);
  • la possibilità di una deroga al principio che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti di enti del Terzo settore non può essere superiore al rapporto uno a otto (elevato da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze). In caso di comprovate esigenze non si applica il divieto di corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro (articolo 29);
  • la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2023 per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, in deroga ai generali limiti di durata, CIG in deroga (articolo 30);
  • l'incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento per i CAF relativo alla presentazione tramite i medesimi delle domande di Reddito e di Pensione di cittadinanza e alle attività di assistenza nelle DSU (articolo 32);
  • la previsione secondo cui i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgano specifiche mansioni fanno parte del personale addetto ai trasporti di persone e di merci che svolge un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia, al quale non si applica il limite dell'orario normale di lavoro settimanale (articolo 36-bis);
  • la previsione secondo cui anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici (articolo 43, comma 1).
ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

In materia di giustizia, l'articolo 8 del provvedimento in commento reca disposizioni in materia di sanzioni penali per l'indebita percezione dei benefici (commi 1-4) e di sospensione dei benefici medesimi a seguito di provvedimenti non definitivi dell'autorità giudiziaria penale (commi 14-18).

In particolare, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (si tratta di una disposizione analoga a quella già prevista per il reddito di cittadinanza). 

E', inoltre, punita con la reclusione da uno a tre anni l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio (anche in tal caso, si tratta di una disposizione analoga a quella già prevista per il reddito di cittadinanza).  

E' prevista l'immediata decadenza dal beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di condanna definitiva per i reati di cui sopra o di condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita.

Quanto alla sospensione dei benefici, essa è prevista nel caso di applicazione di una misura cauterlare personale, di provvedimenti non definitivi in ordine ai reati che comportano la decadenza dai benefici,nonché nei confronti del beneficiario che sia latitante o si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena.

Si segnala, infine, che l'art. 13 (Disposizioni transitorie) prevede, al comma 7, che il sistema sanzionatorio penale previsto dall'art. 7 del D.L. 4/2019 continui ad applicarsi in relazione al beneficio del reddito e della pensione di cittadinanza per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

In tema di politiche sociali il provvedimento:

  • dispone sulla possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse, nei limiti dell'importo di 2.730.660,28 euro, del cd. fondo bonus trasporti, come modificato dal DL. 5/2023, per l'estensione del riconoscimento del beneficio, in deroga ai limiti previsti per le richieste fuori termine riferite al 2022, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito (art. 20);

  • modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite - limite pari attualmente a 43.131,90 euro -; tale maggiorazione viene estesa da parte della novella - con effetti in ogni caso non anteriori al 1° giugno 2023 - ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto; l'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni, successivi all'evento del decesso, e sempre che continuino a sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico e universale. Resta fermo che la misura della maggiorazione è variabile in relazione al valore dell'ISEE; gli importi minimi e massimi della maggiorazione sono attualmente pari, rispettivamente, a 32,4 euro mensili (nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 16.215,00 euro) e a 0,1 euro mensili (art. 22);

  • istituisce un Fondo con dotazione di 60 milioni di euro destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei Comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa (art. 42).

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

In materia di trasporti, il decreto legge in esame:

reca una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia, disponendo che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea, integri il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale "Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa". Prevede inoltre che, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia  l'amministrazione straordinaria prosegua nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea (articolo 31);

modifica la disciplina del sostegno al settore dell'autotrasporto merci, destinando 85 milioni € al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta. Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio (articolo 34);

esonera, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte nell'apposito Albo nazionale, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, conseguentemente autorizzando la spesa di 1,4 milioni di euro (articolo 35);

consente la deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi; in virtù della norma i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra UE. È inoltre istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato ad erogare contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera (articolo 36).

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

In tema di istruzione ed educazione, il presente provvedimento prevede le seguenti disposizioni:

- si istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale (articolo 17, commi 1-3).

- si integra con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nei commi da 784 a 787 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018). In particolare, si stabilisce il principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. A tal fine, si impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione l'individuazione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, del docente coordinatore di progettazione. Si demanda, poi, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO. Si prevede altresì l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza con un'apposita sezione con l'indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO. Si specifica, inoltre, che la sezione integrativa del DVR deve indicare altresì "ogni altro segno distintivo utile ad identificare gli studenti" (articolo 17, comma 4). Si novella, poi, l'art. 1 della L. n. 107/2015, prevedendo che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta. Si stabilisce, inoltre, che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», devono assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO (articolo 17, comma 5);

 - si prevede, in via transitoria, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno accademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuate dalla disposizione - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. Si ricorda che la norma vigente a regime comprende, invece, nell'ambito dell'assicurazione, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro - ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte. L'estensione temporanea in oggetto è posta esplicitamente al fine della valutazione dell'impatto della medesima estensione. Si provvede anche alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'estensione transitoria (pari a 17,3 milioni di euro per il 2023, a 30,4 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025), rinviando per la relativa copertura alle disposizioni di cui al successivo art. 44 (articolo 18);

- si recano proroghe di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile. In particolare, si proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al suddetto istituto da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si provvede, poi, alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e alla relativa copertura. L'onere (che è relativo alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) è quantificato in 541.839 euro per l'anno 2023 (articolo 28-bis);

- si recano disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando, a tal fine, la legge europea 2017. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell'Italia (articolo 38).

 

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

Il D.L. n. 48/2023 incrementa il Fondo rotativo Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di 545 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 44, comma 3).

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

Con riferimento alle politiche fiscali e finanziarie, il provvedimento:

  • incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 (articolo 41);
  • introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società con azioni quotate (articolo 43, comma 2);
  • rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2022 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi (articolo 44 comma 2).

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023

Per quanto riguarda il settore della Difesa, l'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Il contributo è fissato in 14.5 milioni di euro (di cui 5.5 milioni per il 2023 e 9 milioni per il 2024).

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023
 
temi di Politiche per il lavoro e previdenziali