provvedimento 24 marzo 2025
Studi - Agricoltura Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

E' all'esame della Camera l'A.C. 1806 ed abb. che reca "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne". 

In estrema sintesi il provvedimento introduce, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, divieti diversificati a seconda della tipologia di acque interne, cui corrispondono specifiche sanzioni. Le acque interne vengono, infatti, divise in due gruppi: da una parte quelle relative a 8 grandi laghi e a 22 "minori", le acque salse o salmastre o lagunari; dall'altra quelle degli altri laghi, dei fiumi e delle acque dolci. 

Si ricorda che il Senato ha approvato il provvedimento (A.S. 316) in data 27 marzo 2024. 

Per approfondimenti si consulti l'iter e il dossier redatto dal Servizio Studi della Camera dei deputati. 

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L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 40, commi da 1 a 7 e 10, della legge n. 154 del 2016, recante norme in materia di "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

 

Il comma 1, lettera a) - sostituendo i commi 1 e 2 - introduce nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e  individua, in un apposito allegato (All. 1), otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi "minori" .

 

Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

 

Tali modifiche alla disciplina vigente hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle "acque interne" (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre) con divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore) diversificati a seconda che essi siano riferiti:

  • ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40);
  • ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40).

 

Attualmente, il citato articolo 40, comma  1  prevede che, al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, sia considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini di tale legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

 

Divieti previsti per i laghi di cui all'allegato 1 e per le acque salse o salmastre o lagunari

L'articolo 1, comma 1, lettera a)  - sostituendo il comma 2 -  prevede una elencazione di attività vietate già previste dalla normativa vigente tra cui: attività inerenti la pesca e il commercio del pescato di specie di cui sia vietata la pesca; utilizzo di materiale esplosivo, elettrico o usi di sostanze tossiche; prosciugamento dei corpi idrici; pesca sportiva con materiale non idoneo a questa tipologia di pesca; esercizio della pesca professionale senza averne il titolo abilitativo e utilizzo di attrezzi difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

 

La disciplina vigente prevede che nelle acque interne sia vietato: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (comma 2).

 

Divieti previsti per i fiumi, i laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e le acque dolci

 L'articolo 1, comma 1, lettera b) - aggiungendo i commi da 2-bis a 2-ter - introduce una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; inoltre viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (comma 2-bis).

Rispetto a tali divieti, sono disciplinati i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti (comma 2-ter).

Inoltre, è consentito alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-quater).

 

Altri divieti

 In analogia con il testo attualmente vigente, l'articolo 1, comma 1, lettera c) - sostituendo il comma 3 - prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.

  

La disciplina vigente vieta la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2 (comma 3).

 

Sanzioni

 L'articolo 1, comma 1, lettera c) - sostituendo i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis - estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei divieti previsti dal nuovo comma 2-bis. In estrema sintesi le pene previste per chi viola tali divieti sono: l'arresto, multe pecuniarie, sospensione della licenza di pesca e sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (commi 4-7).

Infine è previsto che all'accertamento delle violazioni dei divieti siano assegnate le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (comma 7-bis).

 

Si ricorda che i commi da 4 a 7 dell'articolo 40 prevedono che, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (comma 4).

Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi (comma 5).

Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva (comma 6).

Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (comma 7).

Attualmente le violazioni della pratica del bracconaggio ittico in Italia sono generalmente accertate da varie autorità, tra cui  i Carabinieri e il personale dedicato alla vigilanza degli enti parco e aree protette.  

 

Disposizioni finali

 L'articolo 1, comma 1, lettera d) - sostituendo il comma 10 – introduce la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

La normativa vigente prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo (comma 10).

 

L'articolo 1, comma 2 inserisce il nuovo allegato 1 che individua otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi "minori".

ultimo aggiornamento: 21 marzo 2025
 
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