provvedimento 30 giugno 2023
Studi - Affari esteri Ratifica dell'Accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023, è stata pubblicata la Legge n. 83 del 13 giugno 2023, recante la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 

Il provvedimento era stato dapprima approvato dal Senato (S. 376 del Governo, abbinato all'atto S. 108 del senatore Alfieri ed altri), poi con modificazioni dall'Assemblea di Montecitorio il 4 maggio 2023 (A.C. 859 del Governo, abbinato all'A.C. 567 dei deputati Quartapelle Procopio e Ricciardi), per essere infine approvato definitivamente dal Senato il 31 maggio 2023 (S.108-376-B).

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Il provvedimento mira a definire, in condizione di reciprocità, il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. L'accordo intende tenere  conto  "dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici" a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza".

L'Accordo, che  sostituisce quello del 1974, istituisce - a partire dalla sua entrata in vigore - un regime di tassazione concorrente che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. 

L'Accordo definisce le cosiddette "aree di frontiera" che, per quanto concerne l'Italia sono le regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nonché la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di ‘lavoratori frontalieri' e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali continuerà ad applicarsi il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. A titolo di compensazione, la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.

Dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa. Il Protocollo è composto di 12 paragrafi e prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), nonché la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 sulla composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo.
 La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2023

La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976.

Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2023

L'A.C. 859, al quale era abbinato l'A.C. 567, si componeva originariamente di 14 articoli a cui, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera, veniva aggiunto l'articolo 12 dell'A.S. 108-376-B, che passava quindi a 15 articoli.

  Gli articoli 1 e 2 della legge di ratifica ed esecuzione recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera.
  L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro; tale franchigia si applica a tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera. Attualmente l'importo della franchigia, come definito, da ultimo, dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, è pari a 7.500 euro.
  L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. Anche questa norma si applica a tutti i lavoratori frontalieri.
  L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile IRPEF.
  L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, prevedendo tra l'altro che in caso di disoccupazione la NASpI sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi (comma 1), a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera (comma 2).
  L'articolo 8, in relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che – sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo – l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, siano ridotte del 20 per cento.
  Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.
  L'articolo 9, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, prevede che tale compensazione sia pari, per ognuno dei tre cantoni, al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento, fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033.
  L'articolo 10 dispone, tra l'altro, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera, spetti un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, che corrispondono all'importo ottenuto per l'anno 2019 per i trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base al precedente Accordo del 3 ottobre 1974.
  L'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, la cui dotazione annua è indicata nel comma 1 a partire dal 2025, è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Il nuovo articolo 12, inserito durante l'esame alla Camera, contiene "disposizioni diverse": i primi due commi riguardano norme relative al telelavoro; nel terzo si dispone che, in considerazione del rafforzamento dei rapporti economici italo-svizzeri dovuto alla ratifica dell'Accordo in oggetto e delle disposizioni in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi­gore della legge in questione, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (la cosiddetta "black list" dei Paesi con particolari regimi fiscali agevolati) con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del sud­detto decreto.
  Il nuovo articolo 13 (ex articolo 12) dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale con lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
  Il nuovo articolo 14 (ex articolo 13) provvede alla copertura finanziaria del provvedimento. 
  Il nuovo articolo 15 (ex articolo 14) disciplina l'entrata in vigore della legge.

ultimo aggiornamento: 30 giugno 2023
 
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