provvedimento 14 febbraio 2025
Studi - Lavoro A.C. Nuovo T.U. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R - Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

L'Aula avvia l'esame in prima lettura del nuovo testo delle proposte di legge in titolo, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, iscritto nel vigente calendario dell'Assemblea in quota opposizione.

 Tale nuovo testo è stato adottato come testo base dalla Commissione Lavoro, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 2024, e modificato nel corso dell'esame in sede referente.

apri tutti i paragrafi

Il provvedimento in esame si compone di quattro articoli.

 

L'articolo 1, al comma 1, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi (primo periodo). Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (secondo periodo). Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (terzo periodo). Il periodo di  congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali (quarto periodo), ma il lavoratore può riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (quinto periodo). Sono fatti salvi i trattementi  più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro (sesto periodo).

 Ai sensi del comma 2, le suddette malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia (di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010).

 Il comma 3, con riferimento al lavoro autonomo, prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare (in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017). Ai sensi del comma 4, decorso il suddetto periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.

L'articolo 2, al comma 1prevede per i medesimi soggetti, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, il diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi del comma 2, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, si prevede che nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014); il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

L'articolo 3, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Ai sensi del comma 2, la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università, è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Ai sensi del comma 3, ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014); il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'ultimo articolo prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provice autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025
 
temi di Politiche per il lavoro e previdenziali