In materia di tutela e sicurezza sul lavoro il ddl prevede:
- con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1):
- che almeno quattro componenti della Commissione per gli interpelli abbiano un profilo professionale giuridico;
- che il Ministero della salute aggiorni l'elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all'educazione continua in medicina;
- che l'ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- la soppressione dell'ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest'ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- che l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
- il differimento dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla conclusione, previa consultazione delle parti sociali, di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza;
- che in via generale sia l'azienda sanitaria locale l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente;
- una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l'altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;
- l'abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81 del 2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro;
- la redazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.
- la modifica della disciplina per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 2);
- che anche l'INAIL possa recuperare le somme indebitamente versate dallo stesso Istituto successivamente al decesso dei beneficiari (articolo 3);
- la modifica della disciplina concernente i ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento ritenuto illegittimo e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni Inail in favore dei suddetti lavoratori domestici (articolo 4);
- che, dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS, siano messe a disposizione dell'INAIL (articolo 5).
In materia di ammortizzatori sociali e di politiche formative il ddl prevede:
- che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi (articolo 6);
- per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel FIS (Fondo di integrazione salariale) dell'INPS (articolo 8);
- la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati senza vincoli di riparto tra le misure relative ai lavoratori assunti (dalle agenzie di somministrazione) con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti (dalle medesime agenzie) a tempo indeterminato (articolo 9)
- la possibilità di riconoscere un'indennità ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni che hanno prestato servizio a tempo determinato in attività di comunicazione e informazione per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle suddette amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore CCNL Funzioni locali 2016-2018 (articolo 12);
- l'incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (articolo 16);
- dal 2024, l'estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante (articolo 15);
- la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma, anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, e non solo, come già previsto, in apprendistato professionalizzante (articolo 18)
- l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito dell'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (articolo 32).
In materia di contratti a termine e di somministrazione il ddl:
- esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori - che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti - i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) (articolo 10, comma 1, lettera a) );
- elimina la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi (articolo 10, comma 1, lettera b));
- definisce le caratteristiche delle attività stagionali che, in base alla normativa vigente, sono escluse dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi (articolo 11)
In materia di rapporto di lavoro il ddl:
- specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi (articolo 13);
- prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile (articolo 14);
- dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza (articolo 19).
In materia previdenziale e contributiva il ddl:
- introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti (articolo 23);
- estende anche al personale a contratto degli uffici all'estero la possibilità già prevista per le PA, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, di trasmettere all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto (articolo 24);
- prevede che, in tutte le controversie in materia contributiva nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti (articolo 25);
- consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e/o controllo del Ministero stesso, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi SpA, in conformità con l'oggetto sociale di quest'ultima (articolo 26);
- rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa previgente (articolo 27);
- uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tali termini sono posti in relazione alle attività amministrative dell'INPS, compresa quella sul monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa stabiliti per i medesimi istituti, e non concernono la decorrenza dei trattamenti in oggetto (articolo 29);
- prevede la possibilità per il lavoratore dipendente privato (o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa), in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione, di richiedere all'INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia. Tale possibilità è riconosciuta qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta (già prevista nell'ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore) (articolo 30)
Tra le ulteriori disposizioni del ddl in esame si segnalano:
- l'estensione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali – già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza – anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista (articolo 7);
- l'applicabilità del regime forfetario previsto dalla normativa vigente agli iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale ain favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato (articolo 17);
- la previsione della possibilità di svolgimento in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (articolo 20);
- l'intervento di coordinamento normativo nell'ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. L'intervento allinea formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022 con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo (articolo 21);
- il riconoscimento della possibilità per le parti dell'atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all'ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa (articolo 22);
-
la possibilità per i dipendenti pubblici in quiescenza di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'ARAN, riconoscendo loro il diritto di versare i contributi sindacali secondo le modalità già previste dalla normativa vigente in relazione alle organizzazioni rappresentate nel CNEL. Si prevede altresì che tale personale non rilevi ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto (articolo 28);
- la previsione che le riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano svolgersi, anche in via ordinaria, mediante videoconferenza, anche per una sola parte dei componenti (articolo 31);
- le disposizioni volte a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia (articolo 33);
- il riconoscimento della possibilità per i vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, se dipendenti del SSN, di usufruire di permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili, per la partecipazione ad attività istituzionali per le attività connesse all'espletamento del relativo mandato (articolo 34)
ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024