L'istituto di pensionamento anticipato denominato Quota 103 era una misura sperimentale introdotta per il 2023 dalla L. 197/2022 e prorogata per il 2024, con requisiti parzialmente diversi, dalla L. 213/2023, nonché, da ultimo, per il 2025 dalla L.207/2024 (legge di bilancio 2025, art. 1, co. 174).
Tale misura consentiva ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici (personale militare delle Forze armate, ivi compreso il personale della Guardia di finanza, personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), di accedere al pensionamento con:
I termini dilatori (cosiddette finestre) per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale erano i seguenti:
Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorreva dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2024, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio fosse presentata entro il 28 febbraio 2025.
Per il 2024 e 2025, tale trattamento di pensione anticipata è stato liquidato in base al sistema contributivo integrale e, fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia, l'importo non poteva essere superiore a 4 volte il minimo (5 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023).
Si ricorda che il trattamento in base alla quota 103 poteva essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti, con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione (il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).
Si segnala altresì che la legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 161, L. 207/2024) ha riconosciuto un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno deciso di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica e attualmente pari, come detto, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.
Il trattamento liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non era cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale (si rileva che l'identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell'ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale); questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.