La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della pensione di cittadinanza dal 2024, nell'ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.
Contestualmente, ha istituito un "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva", nel quale confluiscono parte delle economie derivanti dalla soppressione dell'istituto del reddito e della pensione di cittadinanza e dall'azzeramento della relativa autorizzazione di spesa (precedentemente prevista in misura pari a 8.784,9 milioni di euro l'anno). La sezione indica in misura pari a 7.076,10 mln di euro per l'anno 2024 ed a 7.076,70 mln di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva (cap. 3552).
La legge di bilancio 2023 non modifica i requisiti previsti dall'articolo 2 del D.L. 4/2019 per avere accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza o, per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età superiore a 67 anni, della Pensione di cittadinanza.
Per avere diritto al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza, il nucleo familiare deve dunque possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
È escluso dal diritto al Reddito di Cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
È prevista, altresì, l'esclusione dal beneficio del RdC per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.
La Legge di Bilancio 2023 riduce, invece, la durata massima del beneficio nel 2023 a sette mensilità. Ciò, quindi, in deroga all'articolo 4, comma 6, in base al quale il Rdc è riconosciuto, sempre che mantenga i requisiti previsti, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, con la possibilità di rinnovarlo (in tal caso, salvo non si tratti di Pensione di cittadinanza, l'erogazione del beneficio è sospesa per un mese). Sul punto, l'art. 13 del D.L. 48/2023 specifica che la fruizione del beneficio in esame non può andare oltre il 31 dicembre 2023.
La riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M n. 159 del 2013), minorenni o persone con almeno sessant'anni di età e ai soggetti che sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, prima della scadenza dei sette mesi. In tale ultima ipotesi, i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023. in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine del 30 novembre 2023 l'erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione (art. 13 D.L. 48/2023) (cfr. Mess. INPS 2835/2023).
Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.
Quanto alla determinazione del beneficio, la Legge di Bilancio 2023 prevede che, ferme restando le ordinarie modalità di calcolo, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono quindi comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
In altri termini, mentre di norma, in caso di variazione della condizione occupazionale nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE, in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro stagionale o intermittente, esso non comporta alcuna decurtazione dell'importo erogato a titolo di Rdc, fino al raggiungimento del limite massimo di 3.000 euro lordi. Superato tale limite, il beneficiario deve darne comunicazione all'INPS ed il beneficio è ridotto dell'80 per cento del maggior reddito percepito in eccedenza.
La Legge di Bilancio 2023, inoltre, dispone che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
È demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione. In ogni caso, alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza è costituito da:
Il beneficio economico della Pensione di Cittadinanza, invece, è costituito da:
Il beneficio economico del RdC e della Pensione di Cittadinanza, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può in ogni caso essere:
Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e la DIS-COLL. Tuttavia, tali prestazioni comportano una riduzione dell'importo del RdC. L'avvio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo, come sopra ricordato, è compatibile, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'INPS e l'adeguamento dell'importo riconosciuto.
Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione del Reddito o della Pensione di Cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC, che permette di effettuare acquisti e prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per individuo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza).
Peraltro, occorre osservare come i requisiti di acccesso al Reddito di Cittadinanza per i soggetti stranieri (v. art. 2, co. 1, lett. a) D.L. 4/2019), sopra richiamati, siano stati oggetto di pronunce da parte sia della Corte Costituzionale che della Corte di Giustizia del'Unione Europea.
In particolare, con la sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022 la Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittimi i requisiti del possesso del permesso di soggiorno UE e della residenza per un determinato arco temporale quali condizioni necessarie per poter accedere al RdC.
La Corte, infatti, ha sottolineato come tale prestazione assistenziale non si risolva in un mero sussidio economico, ma costituisca una misura più articolata, comportante anche l'assunzione di precisi impegni dei beneficiari, concernenti l'accesso ad un "percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale". Pertanto,considerando la durata del beneficio e gli obiettivi da esso perseguiti, la Corte ha concluso che la misura avesse un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, compatibile con il soggiorno di lungo periodo richiesto ai soggetti stranieri.
Il tema ha suscitato l'attenzione anche da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea, in quanto la normativa in materia di RdC e Pensione di cittadinanza non era considerata in linea con il diritto unionale, in particolare con l'art. 45, par. 2, TFUE.
Nello specifico, la Commissione UE ha deciso di avviare una procedura di infrazione (n. 2022/4024) in ragione del fatto che il regime di reddito minimo italiano non fosse in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale.
Si contestava all'Italia il mancato rispetto del regolamento (UE) n. 492/2011, della direttiva 2004/38/CE e della direttiva 2003/109/CE in quanto il requisito che impone di aver soggiornato nel paese per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta per ottenere il RdC, non consentirebbe ai cittadini UE, ai soggiornanti di lungo periodo provenienti da paesi terzi ed ai beneficiari di protezione internazionale, di accedere agevolmente ad una misura di protezione sociale.
Si segnala che la suddetta procedura di infrazione è stata archiviata in data 24 aprile 2024.
Infine, sulla questione si è da ultimo espressa la Corte di Giustizia UE con la pronuncia resa in data 29 luglio 2024 (cause riunite C‑112/22 e C‑223/22).
L'organo giurisdizionale europeo, in sede di rinvio pregiudiziale, ha ribadito che la normativa nazionale di uno Stato membro, che subordina l'accesso a prestazioni di assistenza e/o di protezione sociale, da parte di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, al possesso del requisito della residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, contrasta con l'articolo 11, par. 1, lett. d), della Direttiva 2003/109/CE.
Quest'ultima norma tutela lo status dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo, equiparandoli, per taluni aspetti, ai cittadini UE.
La Legge di Bilancio 2023 reca alcune novità in relazione alle condizioni cui è subordinata l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.
Si ricorda che l'erogazione del Reddito di Cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero (nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali) di un Patto per l'inclusione sociale. Con la sottoscrizione di tali patti, è offerta la disponibilità, pena la decadenza dal beneficio, a svolgere colloqui con i Centri per l'Impiego e i servizi dei comuni, a partecipare a progetti formativi finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro e ad attività utili alla collettività a cui possono essere dedicate, compatibilmente con le altre attività, dalle otto alle sedici ore settimanali. Sono esonerati i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età superiore a 65 anni, già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità (ferma restando, per questi ultimi, la facoltà di manifestare comunque la loro disponibilità).
Con riguardo agli obblighi formativi, si prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i diciotto e i sessantacinque anni - fermo restando che la fruizione non può andare oltre il 31 dicembre 2023 (come disposto dall'art. 13 del D.L. 48/2023) - debbano essere inseriti in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. Dalla mancata frequenza del programma assegnato, il D.L. 48/2023 non fa più derivare la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione.
Inoltre, i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non abbiano adempiuto all'obbligo scolastico (si ricorda che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria) debbano iscriversi e frequentare i percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo. Viene altresì demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l'iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).
Con riguardo alla partecipazione a progetti utili alla collettività, si richiede ai comuni l'impiego di tutti i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, e non più almeno un terzo di essi, nell'ambito dei progetti utili alla collettività.
In relazione a tali attività, è utile ricordare la pubblicazione Progetti utili alla collettività (PUC): spunti per la progettazione. Esperienze nei Comuni italiani , del febbraio 2020, che ha fornito una prima panoramica delle esperienze e delle buone prassi realizzate su tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto ed altro, attuate nei Comuni anche con l'apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del Terzo Settore. Attualmente, l'elenco dei PUC attivati dai Comuni (Catalogo PUC) è disponibile nella sezione dedicata della pagina web GEPI - Piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale (lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza).
Infine, i percettori del reddito di cittadinanza decadono, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza qualora non accettino la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (fino al 1° gennaio 2023, invece, la decadenza era prevista se non veniva accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima offerta congrua a seguito del rinnovo del beneficio).
L'obbligo di accettazione della prima offerta di lavoro opera un rinvio all'articolo 4, comma 8, che prevede l'obbligo per i beneficiari del RdC di accettare offerte di lavoro congrue ai sensi del dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015 e del successivo comma 9.
L'offerta è considerata congrua, ai sensi delle disposizioni sopra citate e del D.M. 10 aprile 2018 che vi ha dato attuazione, se:
Il decreto istitutivo del RdC ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del Reddito di Cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del RdC sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di un'agenziale per il lavoro, il 20% dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.
Il D.L. 4/2019, infine, riconosce ai beneficiari del RdC un beneficio addizionale (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 4.680 euro) nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il DM 12 febbraio 2021 ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza di tale beneficio addizionale.
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un ulteriore incentivo per l'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, alternativo rispetto a quello suesposto. In particolare, si riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i suddetti soggetti l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.