Il sistema attuale di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è il risultato di un lungo processo di riforma avviatosi nel 2012 con l'obiettivo di superare il precedente approccio settoriale, che proponeva strumenti diversificati e distinte condizioni di accesso basate sullo status occupazionale o sull'età.
La relativa disciplina è ora dettata dal D.Lgs. 148/2015, come sostanzialmente modificato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 191-203, L. 234/2021) al fine di ampliare le tutele esistenti e assicurare una maggiore protezione a tutti i lavoratori.
Gli ammortizzatori in esame, che si sostanziano nei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, sono finalizzati a sostenere economicamente il reddito dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi a tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti ed esclusi i dirigenti. Questi ultimi possono invece essere destinatari delle prestazioni (e dei connessi obblighi contributivi) erogate dai Fondi di solidarietà, ma solo se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei fondi medesimi.
Salvo determinate eccezioni, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, ossia un lasso temporale di 5 anni che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ciascuna unità produttiva. Tale durata massima aumenta a 30 mesi per le imprese dell'edilizia e quelle lapidee e a 36 mesi per la causale "contratto di solidarietà" (di cui si parlerà più avanti con riferimento alla CIGS).
Ai fini dell'accesso alle integrazioni salariali in oggetto, l'anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono avere maturato presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento deve essere pari almeno a 30 giorni.
In tali casi, per le imprese che ne fanno richiesta è prevista una riduzione del monte ore, mentre ai lavoratori interessati viene erogata una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Attualmente è previsto un unico massimale, annualmente rivalutato e pari per il 2025 a 1.322,05 euro netti (cfr. Circ. INPS n. 25 del 2025). Tale importo massimo deve essere incrementato (ex art. 2, c. 17, L. 549/1995), nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (per il 2025 pari a 1.586,45 euro netti).
La formazione è attualmente obbligatoria per i soli lavoratori beneficiari di interventi di CIGS, anche a carico dei fondi di solidarietà (art. 25-ter D.Lgs. 148/2015).
Tali lavoratori devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (anche mediante fondi paritetici interprofessionali), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
In attuazione del richiamato art. 25-ter, sono stati adottati i decreti ministeriali del 2 agosto 2022, uno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 settembre 2022, n. 227, e l'altro su quella del 28 ottobre 2022, n. 253, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di attuazione delle predette iniziative di carattere formativo e le modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo.
I suddetti decreti ministeriali definiscono, tra l'altro, la funzione dei progetti formativi o di riqualificazione in oggetto, i quali devono sviluppare competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza o ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione. In particolare:
Si ricorda che, come disposto dall'art. 6 della L. 203/2024, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi
La disciplina della CIGO è contenuta negli articoli da 9 a 18 del D.Lgs. 148/2015.
1. Campo di applicazione e causali
La CIGO può essere richiesta dai datori di lavoro appartenenti a determinati settori (di cui all'art. 10 del D.Lgs. 148/2015) in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito di eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure di situazioni temporanee di mercato.
2. Durata
Salvo gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili e ad eccezione di quelli richiesti da imprese dell'edilizia o lapidee, la CIGO può essere concessa fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane e, se relativa a più periodi non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
3. Contribuzione
Il contributo ordinario a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO varia da un minimo dell'1,70% ad un massimo del 4,70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali a seconda del tipo e del livello occupazionale dell'impresa.
Si ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito altresì un contributo addizionale, che si aggiunge al suddetto contributo ordinario, che varia dal 9 al 15 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seconda del numero di settimane di CIGO o di CIGS fruite.
La disciplina della CIGS è contenuta negli articoli da 19 a 25-ter del D.Lgs. 148/2015.
1. Campo di applicazione
La CIGS può essere richiesta da tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale (e che dunque rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) che eroga l'assegno ordinario - vedi infra). Si prescinde dal numero di dipendenti per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e per i partiti e i movimenti politici (art. 20, co. 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 148/2015).
2. Causali e durata
La CIGS può essere richiesta per le seguenti causali (artt. 21 e 22 del D.Lgs. 148/2015):
I datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possono altresì fruire di un ulteriore intervento di CIGS di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili), in deroga ai limiti di durata generali, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale determinato da riorganizzazione o crisi aziendale, i cui programmi devono essere diretti anche ad un recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori coinvolti hanno l'obbligo di seguire un percorso formativo e accedono al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50 per cento della CIGS residua autorizzata e non fruita (art. 22-ter D.Lgs. 148/2015).
Limitatamente al biennio 2022-2023, si segnala altresì che, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga ai limiti di durata generali, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 (art. 44, c. 11-ter, D.Lgs. 148/2015).
3. Contribuzione
Il contributo ordinario a carico delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 a carico dei datori di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore). Per il solo 2022, tale aliquota era ridotta allo 0,27% per le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, avessero occupato mediamente più di 15 dipendenti, ad esclusione, quindi, dei partiti politici e delle imprese del trasporto aereo.
Per il contributo addizionale si rinvia a quanto detto nel paragrafo in materia di CIGO.
Potenziali beneficiari della CISOA sono gli operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti), In tali casi la misura dell'integrazione è uguale a quella applicabile negli altri settori, ossia pari all'80 per cento della retribuzione, ma la durata massima è di novanta giorni nell'anno (artt. 1 e 18 D.Lgs. 148/2015 e circolare n.17 del 2016 del MLPS).
Si ricorda che per poter accedere alla CISOA si richiede il requisito minimo dello svolgimento, su base annuale, di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Dal 1° gennaio 2022 il medesimo trattamento è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
I Fondi di solidarietà bilaterali comprendono i Fondi costituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, e istituiti presso l'INPS (art. 26 del D.Lgs. 148/2015), i due Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti presso l'INPS per le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40 D.Lgs. 148/2015) e i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'artigianato e per i lavoratori in somministrazione, non istituiti presso l'INPS (art. 27 D.Lgs. 148/2015).
Attualmente, l'istituzione di tali Fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, tutti i predetti Fondi assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari al massimale unico previsto per i trattamenti di integrazione salariale (pari per il 2025 a 1.322,05 euro netti).
I Fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovevano adeguarsi, entro il 30 giugno 2023, ai suddetti obblighi, vale a dire l'estensione della loro efficacia ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel FIS a decorrere dal 1° luglio 2023.
Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce un riepilogo sistematico delle indicazioni per il suddetto adeguamento.
In primo luogo, la circolare specifica che, ai fini dell'adeguamento, i fondi di solidarietà dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e, qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell'accordo collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2022 (da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Inoltre, con riferimento alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, qualora questi prevedano una prestazione che non risponde ai requisiti relativi a causali, importo e durata previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'adeguamento alla legge è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative.
La normativa vigente prevede altresì una serie di prestazioni facoltative che le parti sociali possono inserire nell'accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale, che possono affiancarsi a quelle obbligatorie. Tra tali prestazioni facoltative si configura anche la possibilità per i Fondi in oggetto di prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni di lavoratori di età non superiore a 35 anni (cosiddetta staffetta generazionale, art. 26, c. 9, lett. c-bis), D.Lgs. 148/2015).
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 (come modificato dalla L. 234/2021), sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Si precisa che, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel FIS sono confluiti i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 e che non si sono adeguati entro il 30 giugno 2023 alla normativa vigente, che prevede per tali Fondi l'obbligo di estendere la relativa efficacia ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e di erogare l'assegno di integrazione salariale. Il FIS eroga l'assegno di integrazione salariale (già assegno ordinario), di importo pari all'integrazione salariale, che spetta ai datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore.
L'assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, è riconosciuto ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda:
Con riferimento alle causali che legittimano l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale da parte del FIS, si specifica che (cfr. Circ. INPS 109/2022 ):
Come specificato dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2022 (di adeguamento del Fondo alle disposizioni della legge di bilancio 2022) sono destinatari delle prestazioni del FIS i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.
Dal 1° gennaio 2022 le aliquote relative al finanziamento del Fondo sono pari:
Fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, la legge di bilancio 2022 ha previsto una riduzione delle suddette aliquote, in misura variabile da 0,0110 a 0,560 punti percentuali, a seconda del requisito dimensionale dell'impresa.
Dal 1° gennaio 2025 si prevede una riduzione pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento (art. 29, c. 8-bis, D.Lgs. 148/2015).
In caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è pari al 4 % della retribuzione persa dai lavoratori. Tale aliquota si riduce del 40 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Limitatamente all'anno 2022, anche per il FIS, così come per la CIGS, era prevista una riduzione delle aliquote ordinarie nella misura dello 0,63 %.
In linea generale, il pagamento diretto da parte dell'INPS delle integrazioni salariali è concesso solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa.
Dal 1° gennaio 2022, in caso di richiesta di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il contratto di espansione è una misura transitoria vigente per il periodo dal 2019 al 2023 (art. 41 D.Lgs. 148/2015) che per gli anni 2022 e 2023 si applica alle imprese con più di 50 dipendenti (1.000 nel 2019 e 2020 e 100 nel 2021).
Tale contratto, stipulato in sede governativa, consente di avviare contestualmente piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata (con il riconoscimento di un'indennità di accompagnamento alla quiescenza) e piani di nuove assunzioni.
Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico, il contratto prevede altresì la possibilità di ridurre l'orario di lavoro. In tali casi, in deroga alla normativa generale, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Fino al 31 dicembre 2023 si riconosce la possibilità di una rimodulazione – attraverso un accordo integrativo da concludersi entro il 31 dicembre 2023 - delle cessazioni dei rapporti di lavoro relative ai suddetti lavoratori più vicini al conseguimento della pensione previste da un accordo di espansione stipulato entro il 31 dicembre 2022 da parte di gruppi di imprese con un organico di lavoratori dipendenti superiore a 1.000 unità. Tale nuova tempistica delle cessazioni deve essere compresa entro l'arco temporale dei 12 mesi successivi all'ultimo termine originariamente previsto per le cessazioni (art. 25 D.L. 48/2023).
I lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale sono beneficiari dell'assegno individuale di ricollocazione (art. 24-bisD.Lgs. 148/2015).
L'assegno - istituito dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2015 - consiste in un importo che può essere speso dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e può essere erogato in favore del beneficiario di CIGS a condizione che le aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di ricollocazione (ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 148/2015) e che i lavoratori in CIGS rientrino negli ambiti e profili professionali specificati e quantificati dall'Accordo.
Si ricorda che il suddetto Accordo può giungere al termine della procedura di consultazione sindacale che l'impresa è tenuta a svolgere quando intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 24 del D.Lgs. 148/2015); tale Accordo è, infatti, volto a limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.