La legge di bilancio 2023 ha ridisegnato l'istituto del pensionamento cosiddetto Opzione donna, prevedendo che a tale forma di penionamento anticipato potessero accedere le lavoratrici con un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e che avessero maturato al 31 dicembre 2024 (termine così prorogato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2025) di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali risultasse attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico era ridotto a 59 anni. Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l'accesso al pensionamento in esame, non si applicavano gli adeguamenti alla speranza di vita previstai dalla normativa vigente (ex art. 12 D.L. 78/2010).
L'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, era riconosciuto, in particolare, alle lavoratrici in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
fossero lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali risultava attivo, al 1° gennaio 2024 (cfr. Circ. INPS n. 59 del 2024) un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In questo caso il requisito anagrafico è ridotto a 59 ann
Restava fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome potessero comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna", come disciplinato antecedentemente alla legge di bilancio 2023 (ex art. 16, c. 1, D.L. 4/2019