Il contratto di espansione era una misura transitoria vigente per il periodo dal 2019 al 2023 (art. 41 D.Lgs. 148/2015) che per gli anni 2022 e 2023 si applicava alle imprese con più di 50 dipendenti (1.000 nel 2019 e 2020 e 100 nel 2021).
Tale contratto, stipulato in sede governativa, consentiva di avviare contestualmente piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovavano a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata (con il riconoscimento di un'indennità di accompagnamento alla quiescenza) e piani di nuove assunzioni.
Per i lavoratori che non si trovavano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico, il contratto prevedeva altresì la possibilità di ridurre l'orario di lavoro. In tali casi, in deroga alla normativa generale, l'intervento straordinario di integrazione salariale poteva essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Fino al 31 dicembre 2023 si riconosceva la possibilità di una rimodulazione – attraverso un accordo integrativo da concludersi entro il 31 dicembre 2023 - delle cessazioni dei rapporti di lavoro relative ai suddetti lavoratori più vicini al conseguimento della pensione previste da un accordo di espansione stipulato entro il 31 dicembre 2022 da parte di gruppi di imprese con un organico di lavoratori dipendenti superiore a 1.000 unità. Tale nuova tempistica delle cessazioni doveva essere compresa entro l'arco temporale dei 12 mesi successivi all'ultimo termine originariamente previsto per le cessazioni (art. 25 D.L. 48/2023).