L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa di insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi volti a salvaguardare l'occupazione.
In particolare, tali interventi possono essere raggruppati in tre filoni distinti riguardanti il primo gli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale nelle imprese di rilevanza economica strategica, il secondo la concessione di un'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA e il terzo la proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Misure in qualità di impresa di rilevanza economica strategica
L'ex ILVA, in qualità di impresa di rilevanza economica strategica, può fruire delle misure legislativamente previste al fine di tutelare l'occupazione in tali imprese.
Un primo intervento in merito alle imprese di rilevanza economica strategica si è avuto con il D.Lgs. 148/2015 il quale (art. 42, c. 3) ha stanziato risorse per gli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale qualora vi fossero accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportassero notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevedesse l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti stabiliti dalla normativa generale (di cui al medesimo D.Lgs. 148/2015).
Disposizione analoga è stata posta per le annualità successive, dal 2018 al 2019, dal medesimo D.Lgs. 148/2015 (art. 22-bis) che riconosceva la possibilità di concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi e previo accordo in sede governativa, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. Tale disposizione è stata prorogata più volte, da ultimo dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 193, L. 207/2024) che ne consente l'applicazione sino a tutto il 2027.
in questo quadro si inseriscono disposizioni speciali volte allo stanziamento di ulteriori risorse per esigenze di tutela occupazionale collegate a situazioni peculiari. In particolare sono state stanziate risorse:
Per completezza, merita segnalare che l'ex ILVA, al fine della tutela dell'occupazione, può fruire altresì di un ulteriore strumento offerto dalla normativa generale che riguarda la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, nel 2025 e in continuità con i trattamenti già autorizzati (quindi anche con effetto retroattivo), ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e in deroga ai limiti generali di durata vigenti (c. 191 L. 207/2024). Al fine di ampliare la platea dei beneficiari di tale possibilità sono state stanziate ulteriori risorse per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi (art 8 D.L. 92/2025).
Misure in qualità di impresa operante in area di crisi industriale complessa
L'ex ILVA, in qualità di impresa operante in area di crisi industriale complessa (ex art. 2 D.L. 129/2012), può fruire delle misure legislativamente previste al fine di tutelare l'occupazione in tali imprese.
Un primo intervento per tale tipologia di imprese è stato previsto per le annualità 2016 e 2017 (art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015) attraverso l'autorizzazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, dovevano presentare un piano di recupero occupazionale che prevedesse appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
La suddetta misura è stata poi successivamente prorogata, alle medesime condizioni, dalle leggi di bilancio dal 2018 al 2025 che hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse.
Recentemente, con il D.L. 95/2025, è stata introdotta anche un'ulteriore misura per le imprese in esame che le esonera dal versamento del contributo addizionale relativamente agli anni 2025 e 2026 a condizione che alla CIGS si acceda entro il 31 dicembre 2025.
Sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA
Un altro filone normativo riguarda le disposizioni adottate al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti).
Tale integrazione è stata prevista inizialmente per il 2017 e successivamente prorogata per le annualità sino al 2025.