La legge di bilancio è il provvedimento legislativo che, ogni anno, come noto, introduce disposizioni con effetti finanziari, in particolare per il triennio successivo.
Tra le molteplici norme introdotte con tale strumento, alcune riguardano anche il settore agricolo e primario in generale.
La legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022) reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:
la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (articolo 1, comma 300);
lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile (articolo 1, comma 301);
un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità - di cui all'articolo 1, comma 515, L. n. 234/2021 (articolo 1, comma 302);
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale (articolo1, comma 303);
l'erogazione, anche per il 2023, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. A tal fine vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 324. La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (articolo 1, comma 326);
l'incremento del fondo risorse decentrate relativo al MASAF- a decorre dall'anno 2023 - per un importo complessivo pari a 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, per incentivare e rafforzare le strutture del ministero. Inoltre, a decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato (articolo 1 comma 438);
l'incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 439);
l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura - di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 154 del 2004 - di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 1, comma 440);
l'incremento di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero (articolo 1, comma 457);
il potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, incrementandolo di 120 unità (articolo 1, commi 666-667);
L'attività della Commissione XIII (Agricoltura)
In data 6 dicembre 2022, con riferimento all'all'A.C. 643-bis, la Commissione XIII (Agricoltura) ha approvato la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio). Per ulteriori approfondimenti si rinvia all' iter del provvedimento e, per i profili di interesse della Commissione Agricoltura riferito all'A.C. 643-bis, al dossier del Servizio Studi.
Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025
La legge di bilancio 2023-2025 (L. n. 197/2022) autorizza per il 2023 spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.556 milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.229 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.326 milioni di euro). Le spese in conto capitale assorbono il 51 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 64,5 per cento della legge di bilancio del 2022 e al 49,5 per centodella legge di bilancio 2021).
Rispetto alla legge di bilancio 2022, l'andamento della spesa è crescente nell'anno 2023 (2.556 milioni di euro) e, poi, decrescente nel biennio 2024-2025 (1.637 milioni di euro e 1.382 milioni di euro, inoltre, le spese finali del Ministero nell'anno 2023 (2.556 milioni di euro) risultano in aumento rispetto al bilancio dello scorso anno (1.921,9 milioni di euro), in termini assoluti, di 636,1 milioni di euro.
Rispetto al bilancio statale gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza in misura pari allo 0,3% .
Con riferimento al settore agricolo e della pesca la legge di bilancio (L.n.213/2023) :
prevede l'incremento di 2 milioni di euro delle risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 36);
incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2024, l'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) (articolo 1, comma 40);
autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale (articolo 1, comma 41);
L'attività della Commissione XIII (Agricoltura)
In data 27 dicembre 2023, con riferimento all'all'A.C. 1627, la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole sulla proposta di relazione predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio).
Le spese del Ministero autorizzate per il 2024-2026
La legge di bilancio 2024-2026 (L. n. 213/2023) autorizza per il 2024 spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.582,2 milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.340,8 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.241,4 milioni di euro). Le spese in conto capitale assorbono il 48 per cento delle spese finali del Ministero (erano al 51 per cento nella legge di bilancio del 2023).
Rispetto alla legge di bilancio 2023, l'andamento della spesa è crescente nell'anno 2024 (2.582,6 milioni di euro) e, poi, decrescente nel biennio 2025-2026 (1.614,1 milioni di euro e 1,253,6 milioni di euro), inoltre, le spese finali del Ministero nell'anno 2024 (2.582,2 milioni di euro) risultano in aumento rispetto al bilancio dello scorso anno di 25,7 milioni di euro.
Rispetto al bilancio statale gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza, in misura pari allo 0,3% .
Le spese del Ministero sono allocate su 3 missioni, di cui la principale è "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (stanziamento di competenza 2024 paria a 2.485 milioni di euro). Tale missione inoltre è ripartita in 3 programmi: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (stanziamento pari a 1.427,4 milioni di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (stanziamento pari a 69,6 milioni di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (stanziamento pari a circa 988 milioni di euro).
L'altra Missione è quella relativa ai "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a 44,1 milioni di euro) suddivisa in 2 programmi - Indirizzo politico (stanziamento pari a 14,9 milioni di euro) e Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (stanziamento pari a 29,1 milioni di euro).
Infine, la Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a 53,2 milioni di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali.
In data 6 novembre 2024, con riferimento all'A.C. 2112-bis, la Commissione XIII (Agricoltura) ha ha approvato una relazione con osservazioni predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio).
Le spese del Ministero autorizzate per il 2025-2027
La legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024) autorizza per il 2025 spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.042 milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.311 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 731 milioni di euro). Le spese in conto capitale assorbono circa il 64,2 per cento delle spese finali del Ministero (erano al 48 per cento nella legge di bilancio del 2024).
Rispetto alla legge di bilancio 2024, l'andamento della spesa è decrescente sia nell'anno 2025 (2.042 milioni di euro) sia nel biennio 2026-2027 (1.282 milioni di euro e 1.097 milioni di euro). Inoltre, le spese finali del Ministero nell'anno 2025 (2.582,2 milioni di euro) risultano in diminuzione rispetto al bilancio dello scorso anno di 540 milioni di euro, pari a - 20,9%.
Rispetto al bilancio statale gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza, in misura pari allo 0,2% .
Le spese del Ministero sono allocate su 3 missioni, di cui la principale è "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a 1.937,6 milioni di euro). Tale missione inoltre è ripartita in 3 programmi: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a 1.009,5 milioni di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a 80,3 milioni di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a circa 847,8 milioni di euro).
L'altra Missione è quella relativa ai "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a 54,1 milioni di euro) suddivisa in 2 programmi - Indirizzo politico (con 24,7 milioni di euro) e Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (con 29,3 milioni di euro).
Infine, la Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a 51 milioni di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali.
La legge di bilancio per il 2026 (l. n. 199/2025) reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:
• il rifinanziamento, con 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, della dotazione del Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità istituito dal comma 450, art. 1, della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te" (art. 1, commi 5- 6);
• l'estensione all'anno 2026 del regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che era già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (art. 1, comma 15);
• un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, si rideterminano i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Si prevede poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Si aggiornano le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato) (art. 1, commi 119-124);
• il differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate al 1° gennaio 2027 (art. 1, comma 125);
• la messa a regime dal 2026 della disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025 (art. 1, comma 156);
• una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto (art. 1, comma 157);
• l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio per il personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti da Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) (art. 1, comma 282);
• l'incremento di 10 milioni di euro della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali (art. 1, comma 348);
• l'ampliamento delle competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della pesta suina africana (PSA), attribuendogli il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali (art. 1, comma 419);
• l'estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 (art. 1, commi 438-447);
• l'introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 (art. 1, commi 448-452);
• il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 454-459);
• il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) (art. 1, commi 460-466);
• il rifinanziamento con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. (art. 1, comma 468);
• la proroga al 31 dicembre 2026, per le imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati, stanziati a favore delle medesime imprese (art. 1, comma 569);
• la previsione di nuove disposizioni in tema di amministrazione dei beni civici frazionali, prevedendo che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278, che disciplina la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (art. 1, comma 688);
• la riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028. Per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è previsto per il 2026 una riduzione di 7,8 milioni di euro, 8,6 milioni per il 2027 e 8,4 per il 2028 (art. 1, commi 715-716);
• l'estensione all'anno 2026 l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei (art. 1, commi 768-769);
• l'introduzione di nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie consentendo alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, come soggetti giuridici privi di finalità di lucro. (art. 1, comma 788);
• la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. Si prevede altresì che l'ubicazione e la dimensione dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca (art. 1, commi 799-800);
• la riduzione dell'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato (art. 1, comma 859);
• l‘istituzione di un "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027 (art. 1, commi 875-876);
• l'incremento della dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo, pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028. (comma 877)
• l'introduzione della regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali deve necessariamente contenere, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente (art. 1, comma 932);
• la previsione di misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Più specificamente, la norma introduce la possibilità da parte del produttore di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni esigibili, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'istante di inserire anche le imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo dall'Organismo. Prevede, altresì, la facoltà di richiedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l'applicazione degli interessi legali. Consente, inoltre, al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, con il pagamento della sola prima rata del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione del comma precedente, aumentando la misura della riduzione massima, che passa da 10 punti percentuali a 15 punti percentuali, apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante (art. 1, comma 947);
• il rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu. È, infatti, ridefinito l'organico della struttura, che viene trasferita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il Commissario straordinario utilizzi gli uffici del MASAF per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'esercizio di tutte le funzioni attuative del Piano di intervento (art. 1, commi 960-961).