L'
atto Camera 1435-A reca
misure puntuali per la
sicurezza stradale e contiene una disposizione di
delega per la revisione del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).
Il testo si componeva originariamente di 18
articoli, divenuti
36 dopo l'esame presso la Commissione Trasporti – laddove le norme e di delega e di delegificazione erano nell'art. 17 – e interessava (e interessa, anche a seguito dell'esame in sede referente) diversi aspetti.
Anzitutto, vi sono norme relative alle
sanzioni e al
potenziamento dei controlli sulle infrazioni.
Vengono modificate in senso restrittivo (
articolo
1) le disposizioni in tema di guida in stato di
ebbrezza e
dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (prevedendo, tra l'altro, l'apposizioni di
codici unionali e in taluni casi dell'
alcolock sul veicolo:
articolo 3).
Vengono conseguentemente modificati anche gli artt. 589-
bis e 590-
bis del codice penale, nella parte in cui fanno richiamo all'art. 187 del codice della strada.
Peraltro, in sede referente, è stato aggiunto
l'articolo 2 che modifica l'art. 727 del codice penale, che ha introdotto la fattispecie dell'
abbandono di animali per strada; i citati articoli 589-
bis e 590-
bis sono altresì modificati per prevedere l'
aggravante dell'incidente stradale causato da abbandono di animali.
Viene
introdotto l'istituto della sospensione breve della patente di guida (
articolo 4). Tale sanzione si
aggiunge alla sottrazione dei punti, di cui all'art. 126-
bis del codice della strada (già introdotta nel 2003),
dopo la prima decurtazione del punteggio.
La sospensione breve (che può essere da uno a sette giorni o da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell'automobilista interessato)
non è però prevista per
tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione. Da questo punto di vista, in sede referente è stato aggiunto – tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve – l'
uso alla guida dei telefoni cellulari
et similia.
All'
articolo
5 è previsto però che la
frequenza di corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole dia
2 punti aggiuntivi.
L
'articolo
6 del disegno di legge (che non consiste in una novella del codice della strada)
istituisce presso la direzione per la motorizzazione del MIT un
registro di agenzie telematiche
che erogano prestazioni di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991. L'iscrizione in tale registro è soggetta a conferma di validità biennale ed è condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati del MIT.
All
'articolo 7 – come peraltro modificato in sede referente – sono dettate norme sulle
limitazioni per i neo-patentati ed è previsto che
per i primi tre anni dal conseguimento della
patente B non possano essere guidati:
- veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;
- veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata;
Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.
Vengono poi modificati gli artt. 122 del codice della strada (
articolo 8) in tema di
esercitazioni di guida e l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 (
articolo 9) in tema di
conducenti nel settore dell'autotrasporto.
L'art. 122 del codice della strada viene modificato nel senso di
consentire le
esercitazioni alla guida per l'aspirante al conseguimento della
patente B
previo svolgimento di un numero minimo di ore
di esercitazione da effettuarsi
presso un'autoscuola.
L'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 viene poi modificato nel senso di
abbassare
in alcuni casi l'età necessaria per la guida
di veicoli adibiti al trasporto di persone per i s
oggetti titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC). In particolare, per coloro che abbiano superato corsi di qualificazione iniziali della durata di
280 ore l'età viene abbassata da 21 a
18
anni (tranne che per i titolari di patente D e DE senza di percorrenza, per cui l'età viene abbassata da 21 a 20 anni).
Quanto ai modi di
accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici (autovelox e telecamere), sono apportate diverse modificazioni al codice della strada.
In primo luogo viene modificato l'art. 45, comma 6 del Cds, relativo alla specifica dei segnali, dispositivi e apparecchiature che va indicata nel regolamento di attuazione del Codice, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi (
articolo 10, comma 1, lett. a).
Viene poi introdotto, all'articolo 142, il comma 6-
ter, secondo cui per il caso di
violazioni reiterate
entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la
violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole (
articolo 10, comma 1, lett. b)
.
Indi viene modificato l'art. 193, per porre
a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che esso sia assicurato,
anche quando sia nella legittima disponibilità di altri.
Viene poi
potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'
incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni (
articolo 10, comma 1, c
).
Analoghi principi di
cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, sono introdotti mediante modifiche all'art. 198 del codice della strada sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale compreso tra due intersezioni, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato (
articolo 10, comma 1, lett. d ed e).
Viene modificato anche l'art. 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, istitutivo dell'
elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia
accessibile
anche per i comuni e per i soggetti di cui all'art. 12 del codice della strada (
articolo 10, comma 2).
Con
l'articolo 11 del disegno di legge (introdotto in sede referente e che non novella il codice della strada) viene espressamente prevista la
rilevazione mediante dispositivi automatici della violazione dei limiti di velocità nelle
acque di Venezia.
Sempre in sede referente, con l'inserimento dell
'articolo
12, è stata prevista un'ulteriore novella al codice della strada (introducendo il nuovo art. 80-
bis) in ordine alle
campagne di richiamo dei veicoli delle categorie M, N o O.
Viene poi modificato (
articolo 13) l'art. 19 della legge n. 870 del 1986, stabilendo per il
personale della motorizzazione civile somme precise a compenso delle operazioni previste nei numeri da 1 a 12 (eccetto il numero 2) della tabella 3 allegata alla predetta legge.
Con l'
articolo 14 del disegno di legge sono introdotte modifiche in tema di
micromobilità elettrica, materia già disciplinata dalla legge di bilancio per il 2029 (n, 160 del 2019). In estrema sintesi viene stabilito:
- l'obbligo del contrassegno per tutti i monopattini;
- l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;
- il divieto di uscire dai centri urbani;
- l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
L'
articolo
15 reca una serie di disposizioni inerenti alla
circolazione delle
biciclette, principalmente mediante la modifica:
- di alcune definizioni legislative;
- dei poteri dei comuni;
- della disciplina del sorpasso.
Con l'
articolo
16 viene modificato l'art. 175 del codice della strada per
consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (e sulle altre indicate nel comma 1 del predetto art. 175) ai
motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici (se a motore termico) o
con potenza non inferiore a 6 kW (se a motore elettrico)
ove condotti da maggiorenni. Si rammenta che altrimenti il principio generale mantenuto nell'art. 175 è che biciclette, ciclomotori e motocicli inferiori a 150 centimetri cubici di cilindrata non possono circolare sulle autostrade.
All'
articolo
17 sono previste modifiche alle
norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari.
In sede referente sono stati poi approvati gli
articoli 18 e
19 del disegno di legge, l'uno inerente alla
facilitazione dell'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva (mediante novella all'art. 41, comma 5 del codice della strada); l'altro inerente all'
accessibilità in sicurezza delle gallerie ferroviarie.
Gli
articoli
20 e 21 del disegno di legge apportano diverse modifiche al codice della strada in tema di
auto di sicurezza (
safety car), p
rescrizioni luminose a contenuto variabile, personale esposto al traffico e obbligo di tenere la destra.
L'
articolo 22 contiene disposizioni volte a
contrastare il fenomeno del contromano. In sede referente è stata approvata una modifica dell'articolo 143, comma 12, del codice della strada che prevede la
confisca obbligatoria
del veicolo qualora un incidente derivante da
circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.
L'
articolo 23 concerne modifiche alle norme inerenti alla
sosta
dei veicoli, in particolare, recando modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada e, principalmente, all'art. 7, che inerisce alla
circolazione nei centri abitati.
Vengono anche dettate nuove norme in materia di
sanzioni per le
violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato (articolo 24). A quest'ultimo proposito, in sede referente è stato approvato l'
articolo 25, che modifica l'art. 6 del codice della strada prevedendo che per gli
ambiti di rilevanza
culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO
possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale (ZTLT). Tuttavia, la proposta di istituzione della ZTLT è sottoposta al
parere del
prefetto.
Per tali ZTLT viene previsto che l
'accesso per gli autorizzati non possa essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possano essere gestiti mediante dispositivi installati sui veicoli (tali dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite con decreto interministeriale MIT e Interno).
L'
articolo
26 prevede una novella alla legge n. 689 del 1981 al cui art. 27, sesto comma, viene aggiunto un periodo: vi si stabilisce che la
maggiorazione già prevista per tutte le
violazioni amministrative
di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada,
non può
mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti
dell'importo della sanzione.
L'
articolo
27 del disegno di legge, modificando l'art. 7 del codice della strada, prevede che
i comuni possano istituire
ZTL
solo se rientrino nelle
tipologie individuate con un decreto interministeriale MIT, Interno e Ministero della Cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata.
In sede referente sono stati poi aggiunti gli
articoli:
- 28 (in tema di circolazione in ambito portuale);
- 29 (in ordine alla circolazione delle macchine agricole);
- 30 (in tema di locazione senza conducente);
- 31 (di deroga all'art. 179 del codice della strada per i veicoli portavalori);
- 32 (in tema di automobili storiche e da collezione).
L'
articolo
33 del disegno di legge prevede che il
provvedimento di
limitazione della circolazione nelle isole minori sia
adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente,
sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente.
Il nuovo
articolo 34 prevede una modifica dell'art. 56, comma 4, del codice della strada in materia di
rimorchi.
L'
articolo
35 del disegno di legge (come accennato), prevede
sia una
delega legislativa,
sia disposizioni di
delegificazione.
La
delega legislativa attiene alla
revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della
circolazione stradale. Sono previsti 4 principi di carattere generale e 27 criteri direttivi specifici. Viene stabilito che il
termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi ed è previsto comunque il
parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza unificata e del Consiglio di stato. La norma sul
c.d. "scorrimento" (art. 17, comma 1, terzo periodo) è scandita secondo la seguente tempistica:
- trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo nei 40 giorni che precedono la scadenza della delega;
- proroga del termine per l'esercizio della delega di 120 giorni.
Il
comma 4, dell'art. 35 prevede che
entro un anno dall'emanazione dell'ultimo dei decreti legislativi il Governo sia autorizzato per taluni ambiti
ad adottare regolamenti di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
L'
articolo
36 prevede che il
Governo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge
possa aggiornare
il regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della repubblica n. 495 del 1992).
Viene infine prevista la
clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti si consulti il relativo
dossier.
ultimo aggiornamento: 13 marzo 2024