tema 13 marzo 2024
Studi - Trasporti Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada AC 1435-A

Il disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (A.C. 1435-A​) e i 25 progetti di legge abbinati, di cui 18 di iniziativa parlamentare, 3 proposti dal consiglio regionale del Veneto, 1 dal consiglio regionale della Lombardia, 1 dal consiglio regionale della Puglia e 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbinate proposte di legge (A.C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483), è stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023 e ha visto lo svolgimento di un'ampia attività di conoscitiva.

La Commissione  IX (Trasporti) della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 28 febbraio 2024 con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato in Commissione. Il testo risulta ora composto di 36 articoli, a fronte dei 18 articoli iniziali.

Il provvedimento, all'esame dell'Assemblea della Camera a partire dal 1 marzo 2024 (A.C. 1435-A​), è stato approvato il 27 marzo 2024. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Per approfondimenti si consulti il dossier.

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L' atto Camera  1435-A  reca  misure puntuali per la  sicurezza stradale e contiene una disposizione di  delega per la revisione del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).
 
Il testo si componeva originariamente di 18  articoli, divenuti  36 dopo l'esame presso la Commissione Trasporti – laddove le norme e di delega e di delegificazione erano nell'art. 17 – e interessava (e interessa, anche a seguito dell'esame in sede referente) diversi aspetti.
 
Anzitutto, vi sono norme relative alle  sanzioni e al  potenziamento dei controlli sulle infrazioni.
 
Vengono modificate in senso restrittivo ( articolo  1) le disposizioni in tema di guida in stato di  ebbrezza e  dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (prevedendo, tra l'altro, l'apposizioni di  codici unionali e in taluni casi dell' alcolock sul veicolo:  articolo 3).
 
Vengono conseguentemente modificati anche gli artt. 589- bis e 590- bis del codice penale, nella parte in cui fanno richiamo all'art. 187 del codice della strada.
Peraltro, in sede referente, è stato aggiunto  l'articolo 2 che modifica l'art. 727 del codice penale, che ha introdotto la fattispecie dell' abbandono di animali per strada; i citati articoli 589- bis e 590- bis sono altresì modificati per prevedere l' aggravante dell'incidente stradale causato da abbandono di animali.
 
Viene  introdotto l'istituto della sospensione breve della patente di guida ( articolo 4). Tale sanzione si  aggiunge alla sottrazione dei punti, di cui all'art. 126- bis del codice della strada (già introdotta nel 2003),  dopo la prima decurtazione del punteggio.
La sospensione breve (che può essere da uno a sette giorni o da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell'automobilista interessato)  non è però prevista per  tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione. Da questo punto di vista, in sede referente è stato aggiunto – tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve – l' uso alla guida dei telefoni cellulari  et similia.   
 
All' articolo  5 è previsto però che la  frequenza di corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole dia  2 punti aggiuntivi.
 
L 'articolo  del disegno di legge (che non consiste in una novella del codice della strada)  istituisce presso la direzione per la motorizzazione del MIT un  registro di agenzie telematiche  che erogano prestazioni di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991. L'iscrizione in tale registro è soggetta a conferma di validità biennale ed è condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati del MIT.
 
All 'articolo 7 – come peraltro modificato in sede referente – sono dettate norme sulle  limitazioni per i neo-patentati ed è previsto che  per i primi tre anni dal conseguimento della  patente B non possano essere guidati:
  • veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;
  • veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata;
Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.
 
Vengono poi modificati gli artt. 122 del codice della strada ( articolo  8) in tema di  esercitazioni di guida e l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 ( articolo 9) in tema di  conducenti nel settore dell'autotrasporto.
L'art. 122 del codice della strada viene modificato nel senso di  consentire le  esercitazioni alla guida per l'aspirante al conseguimento della  patente B  previo svolgimento di un numero minimo di ore  di esercitazione da effettuarsi  presso un'autoscuola.
L'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 viene poi modificato nel senso di  abbassare  in alcuni casi l'età necessaria per la guida  di veicoli adibiti al trasporto di persone per i s oggetti titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC). In particolare, per coloro che abbiano superato corsi di qualificazione iniziali della durata di  280 ore l'età viene abbassata da 21 a  18  anni (tranne che per i titolari di patente D e DE senza di percorrenza, per cui l'età viene abbassata da 21 a 20 anni).
 
Quanto ai modi di  accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici (autovelox e telecamere), sono apportate diverse modificazioni al codice della strada.
In primo luogo viene modificato l'art. 45, comma 6 del Cds, relativo alla specifica dei segnali, dispositivi e apparecchiature che va indicata nel regolamento di attuazione del Codice, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi ( articolo 10, comma 1, lett. a).
Viene poi introdotto, all'articolo 142, il comma 6- ter, secondo cui per il caso di  violazioni reiterate  entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la  violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole ( articolo 10, comma 1, lett. b) .
Indi viene modificato l'art. 193, per porre  a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che esso sia assicurato,  anche quando sia nella legittima disponibilità di altri.
Viene poi  potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l' incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni ( articolo 10, comma 1, c ).
Analoghi principi di  cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, sono introdotti mediante modifiche all'art. 198 del codice della strada sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale compreso tra due intersezioni, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato ( articolo 10, comma 1, lett. d ed e).
 Viene modificato anche l'art. 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, istitutivo dell' elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia  accessibile  anche per i comuni e per i soggetti di cui all'art. 12 del codice della strada ( articolo 10, comma 2).
 
Con  l'articolo 11 del disegno di legge (introdotto in sede referente e che non novella il codice della strada) viene espressamente prevista la  rilevazione mediante dispositivi automatici della violazione dei limiti di velocità nelle  acque di Venezia.
 
Sempre in sede referente, con l'inserimento dell 'articolo  12, è stata prevista un'ulteriore novella al codice della strada (introducendo il  nuovo art. 80- bis) in ordine alle  campagne di richiamo dei veicoli delle categorie M, N o O.
Viene poi modificato ( articolo 13) l'art. 19 della legge n. 870 del 1986, stabilendo per il  personale della motorizzazione civile somme precise a compenso delle operazioni previste nei numeri da 1 a 12 (eccetto il numero 2) della tabella 3 allegata alla predetta legge.
 
Con l' articolo 14 del disegno di legge sono introdotte modifiche in tema di  micromobilità elettrica, materia già disciplinata dalla legge di bilancio per il 2029 (n, 160 del 2019). In estrema sintesi viene stabilito:
  • l'obbligo del contrassegno per tutti i monopattini;
  • l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;
  • il divieto di uscire dai centri urbani;
  • l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
 
L' articolo  15 reca una serie di disposizioni inerenti alla  circolazione delle  biciclette, principalmente mediante la modifica:
  • di alcune definizioni legislative;
  • dei poteri dei comuni;
  • della disciplina del sorpasso.
 
Con l' articolo  16 viene modificato l'art. 175 del codice della strada per  consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (e sulle altre indicate nel comma 1 del predetto art. 175) ai  motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici (se a motore termico) o  con potenza non inferiore a 6 kW (se a motore elettrico)  ove condotti da maggiorenni. Si rammenta che altrimenti il principio generale mantenuto nell'art. 175 è che biciclette, ciclomotori e motocicli inferiori a 150 centimetri cubici di cilindrata non possono circolare sulle autostrade.
 
All' articolo  17 sono previste modifiche alle  norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari.
 
In sede referente sono stati poi approvati gli  articoli 18 e  19 del disegno di legge, l'uno inerente alla  facilitazione dell'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva (mediante novella all'art. 41, comma 5 del codice della strada); l'altro inerente all' accessibilità in sicurezza delle gallerie ferroviarie.
 
Gli  articoli  20 e 21 del disegno di legge apportano diverse modifiche al codice della strada in tema di  auto di sicurezza ( safety car), p rescrizioni luminose a contenuto variabile, personale esposto al traffico e obbligo di tenere la destra.
 
L' articolo 22 contiene disposizioni volte a  contrastare il fenomeno del contromano. In sede referente è stata approvata una modifica dell'articolo 143, comma 12, del codice della strada che prevede la  confisca obbligatoria  del veicolo qualora un incidente derivante da  circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.
 
L' articolo 23 concerne modifiche alle norme inerenti alla  sosta  dei veicoli, in particolare, recando modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada e, principalmente, all'art. 7, che inerisce alla  circolazione nei centri abitati.
Vengono anche dettate nuove norme in materia di  sanzioni per le  violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato (articolo 24).  A quest'ultimo proposito, in sede referente è stato approvato l' articolo 25, che modifica l'art. 6 del codice della strada prevedendo che per gli  ambiti di rilevanza  culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO  possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale (ZTLT). Tuttavia, la proposta di istituzione della ZTLT è sottoposta al  parere del  prefetto.
Per tali ZTLT viene previsto che l 'accesso per gli autorizzati non possa essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possano essere gestiti mediante dispositivi installati sui veicoli (tali dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite con decreto interministeriale MIT e Interno).
 
L' articolo  26 prevede una novella alla legge n. 689 del 1981 al cui art. 27, sesto comma, viene aggiunto un periodo: vi si stabilisce che la  maggiorazione già prevista per tutte le  violazioni amministrative  di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada,  non può  mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti  dell'importo della sanzione.
 
L' articolo  27 del disegno di legge, modificando l'art. 7 del codice della strada, prevede che  i comuni possano istituire  ZTL  solo se rientrino nelle  tipologie individuate con un decreto interministeriale MIT, Interno e Ministero della Cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata.
In sede referente sono stati poi aggiunti gli  articoli:
  • 28 (in tema di circolazione in ambito portuale);
  • 29 (in ordine alla circolazione delle macchine agricole);
  • 30 (in tema di locazione senza conducente);
  • 31 (di deroga all'art. 179 del codice della strada per i veicoli portavalori);
  • 32 (in tema di automobili storiche e da collezione).
 
L' articolo  33 del disegno di legge prevede che il  provvedimento di  limitazione della circolazione nelle isole minori sia  adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente,  sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente.
 
Il nuovo  articolo 34 prevede una modifica dell'art. 56, comma 4, del codice della strada in materia di  rimorchi.
 
L' articolo  35 del disegno di legge (come accennato), prevede  sia una  delega legislativa,  sia disposizioni di  delegificazione.
La  delega legislativa attiene alla  revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della  circolazione stradale. Sono previsti 4 principi di carattere generale e 27 criteri direttivi specifici. Viene stabilito che il  termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi ed è previsto comunque il  parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza unificata e del Consiglio di stato. La norma sul  c.d. "scorrimento" (art. 17, comma 1, terzo periodo) è scandita secondo la seguente tempistica:
  • trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo nei 40 giorni che precedono la scadenza della delega;
  • proroga del termine per l'esercizio della delega di 120 giorni.
Il  comma 4, dell'art. 35 prevede che  entro un anno dall'emanazione dell'ultimo dei decreti legislativi il Governo sia autorizzato per taluni ambiti  ad adottare regolamenti di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
 
L' articolo   36 prevede che il  Governo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge  possa aggiornare  il regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della repubblica n. 495 del 1992). 
Viene infine prevista la  clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti si consulti il relativo   dossier.
ultimo aggiornamento: 13 marzo 2024
 
temi di Trasporti e reti