La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".
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Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, composto originariamente di 12 articoli, il quale dispone interventi urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Il testo originario del D.L. 153/2024 prevede misure riguardanti i seguenti ambiti:
Nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato, sono state introdotte disposizioni riguardanti valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica e alcune disposizioni relative agli investimenti nell'ambito del Piano Mattei.
A seguito delle modifiche approvate in Senato, il provvedimento si compone ora di 14 articoli, di cui di seguito si illustrerà brevemente il contenuto.
L'articolo 1 modifica il T.U. Ambiente (D.lgs. 152/2006) con una serie di modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi. Si condiziona la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti di competenza statale e per quelli di competenza regionale, a quanto disposto dal decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Precisa inoltre che il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) spetta al competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene sul novero dei progetti cui la Commissione tecnica VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, deve dare precedenza, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, la definizione dei progetti strategici per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC da considerarsi prioritari in sede di valutazione ambientale, indicando una serie di progetti da considerare prioritari nelle more della sua adozione. La novella proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, prevede che la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA e VAS, composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri ed esperta in materia ambientale, operi anche come struttura di supporto della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
L'articolo dispone che, per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA allega una dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, oltre ad autorizzare il MASE ad avvalersi – per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC – del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. in relazione a determinati progetti.
Si prevede infine la possibilità per il Ministero della difesa di definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale e disciplina l'eventuale procedimento di valutazione o autorizzazione ambientale del programma o dei singoli interventi in esso inseriti.
L'articolo 2 abroga le disposizioni che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), vieta, salvo alcune eccezioni, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fissa taluni criteri di cui l'amministrazione competente deve tenere conto, riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi, interviene sulla disciplina del c.d. "gas release", meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas, interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla normativa adottata all'indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita.
L'articolo 3 estende i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque. Si introducono inoltre disposizioni specifiche inerenti ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società (Acquedotto pugliese Spa) nonché il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società (Acquedotto pugliese Spa) in favore di alcuni comuni pugliesi.
L'articolo 4 reca alcune disposizioni in materia di economia circolare, intervienendo in particolare sulla disciplina del gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare ed istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, modificando il T.U. Ambiente con particolare riguardo al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e intervienendo sulla disciplina del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Infine si introducono modifiche alla legge n. 60 del 2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cosiddetta legge "Salva Mare").
L'articolo 5 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 che aveva introdotto, tra l'altro, delle disposizioni urgenti per la città di Genova, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, differisce i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36/2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica e disciplina la decorrenza dell'efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere.
L'articolo 6 introduce misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte a valorizzare il rapporto tra il proponente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente e a consentire l'approvazione congiunta da parte dell'autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi. Dispone inoltre che per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti. Infine, si estende l'applicazione del procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le CSC anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo.
L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara e istituisce una struttura di supporto al commissario straordinario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale.
L'articolo 8 prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. Si prevede inoltre che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).
L'articolo 9 prevede la priorità per l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti, finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale. Si dispone poi sulla revoca delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; sull'impignorabilità delle risorse delle contabilità speciali dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico; in merito alla destinazione delle eventuali economie di risorse derivanti dagli accordi di programma stipulati; sulla possibilità di nomina di un soggetto attuatore del Piano degli interventi e in merito alle ulteriori attribuzioni per i Commissari di Governo. La novella introduce anche disposizioni disciplinanti la nomina, i poteri e le facoltà di deroga attribuite al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali. L'articolo disciplina inoltre la revoca delle risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico. La revoca delle risorse è predisposta qualora i soggetti attuatori, Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e Province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in assenza di giustificato motivo, omettano di registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse. Si procede poi alla proroga, fino al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, oltre a prevedere uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023. Infine, relativamente a queste ultime Regioni, prevede che i piani speciali, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione.
L'articolo 10 contiene una pluralità di disposizioni riguardanti le amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica. In particolare, si abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, modifica alcune disposizioni relative agli investimenti nell'ambito del Piano Mattei.
L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie riferite al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge.
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.