tema 26 marzo 2025
Studi - Trasporti Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

La proposta di legge "Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo" e abbinate, è stata esaminata dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati a partire dal 14 maggio 2024.

A seguito di un'ampia attività conoscitiva la IX Commissione (Trasporti), nella seduta del 15 gennaio 2025, ne ha concluso l'esame in sede referente conferendo all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in ordine al contenuto e alle finalità del provvedimento.

L'Assemblea della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge il 20 gennaio 2025 (A.C. 805-A e abb). Successivamente il provvedimento passerà all'esame del Senato.

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Le proposte di legge abbinate C. 347 e 805 sono finalizzate a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.

Nella seduta di mercoledì 10 luglio 2024, la IX Commissione Trasporti della Camera ha adottato come testo base la proposta C. 805.

 La proposta di legge si compone di 4 articoli e fa riferimento al fermo amministrativo c.d. fiscale di cui all'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze (MEF) n. 503 del 1998 adottato ai sensi dell'articolo 91-bis del medesimo DPR n. 602 del 1973.

Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al ricorrere di determinate circostanze, impongono un obbligo di non circolazione su di uno specifico bene di proprietà di un individuo. In particolare con il fermo amministrativo fiscale si pone un vincolo sul bene mobile del debitore o dei coobbligati al fine di riscuotere crediti non pagati che possono concernere tributi di varia natura. Il fermo, pertanto, costituisce una garanzia patrimoniale per il soggetto esattore, che impedisce non solo la circolazione del veicolo, ma altresì la sua demolizione o radiazione per esportazione, anche in caso di vendita. 

L'articolo 86 del citato DPR n. 602 del 1973, fa riferimento al fermo di beni mobili registrati e stabilisce che le Amministrazioni, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dispongono il fermo del bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (a esempio, gli autoveicoli), vietandone così la circolazione, al fine di riscuotere crediti non pagati.

Il regolamento esecutivo del MEF fa riferimento al fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, disposto ai sensi dell'articolo 91-bis del citato D.P.R., che prevede la possibilità, in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti al ruolo, per la direzione regionale delle entrate di disporre il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguirne il pignoramento.

Il presente provvedimento mira a superare un problema pratico, dovuto alla legislazione vigente, per cui i veicoli tecnicamente definiti "fuori uso", che quindi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti (ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003), non possono essere smaltiti se sottoposti a fermo amministrativo.

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di due commi e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 5 e modificando l'articolo 13 del suddetto provvedimento, al fine di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione, e di incrementare le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.

 

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003, relativo alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, inserendo il comma 8-bis, che prevede la possibilità di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo, disposto ai sensi all'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, e del regolamento MEF n. 503 del 1998, dal pubblico registro automobilistico (PRA), o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico (di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2022), per permetterne la demolizione.

Il nuovo comma 8-bis specifica inoltre che rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione.

Infine, dispone che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

L'ultimo periodo prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.

 

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione (Trasporti), al citato articolo 5 è stato altresì aggiunto il comma 8-ter, che pone in capo ai comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada l'obbligo di attestare l'inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenutoche non è stato reclamato dai proprietari o è stato acquisito per occupazione.

Di tale decisione ne deve essere data comunicazione, senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, al proprietario risultante dal PRA, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo. Il proprietario può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.

Tuttavia, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di:

  • motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale;
  • esigenze di carattere militare;
  • urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale.

 

Il comma 2 dell'articolo in esamemodifica rispettivamente il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 209/2003, rubricato "sanzioni", al fine di:

  • incrementare da 3mila a 10mila euro la soglia minima dell'ammenda per le violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209/2003);
  • incrementare da mille a 3mila euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, comma 1 del 209/2003).

 

 

L'articolo 2, si compone di due commi, e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso contenuta nel Codice dell'ambiente (articolo 231 del decreto legislativo n. 152/2006), al fine di introdurre nel testo le medesime modifiche apportate all'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003.

L'articolo 3, si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare:

  • il comma 1 inserisce tra i servizi a domanda individuale, di cui al decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, quello inerente al rilascio della attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione;
  • il comma 2 specifica che il costo complessivo e le tariffe di cui al precedente comma è stabilito dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 55/1983, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 201/2022;
  • il comma 3, indica che nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione – casi di cui al comma 8-ter del novellato articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003 e al comma 5-ter del novellato articolo 231 del d.lgs. n. 152/2006 (v. supra) – l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciata dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada;
  • il comma 4, dispone che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, rilasciata ai sensi del presente articolo, sia allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.

Infine, l'articolo 4, reca la clausola di invarianza finanziaria del complesso delle disposizioni della presente proposta di legge.

ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2025
 
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