Nella nota intitolata "Le statistiche dell'Istat sull'acqua - Anni 2020-2023", diffusa dall'Istat nel marzo 2024, vengono messi in luce i seguenti principali dati relativi al settore idrico italiano:
- nel 2022 la quota di perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile è pari al 42,4%; l'acqua dispersa soddisferebbe le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno;
- l'Italia è terza in Europa, nel 2022, per il prelievo di acqua potabile per abitante;
- le reti comunali di distribuzione erogano ogni giorno, nel 2022, per gli usi autorizzati, 214 litri di acqua potabile per abitante (36 litri in meno del 1999);
- nel 2021, il 21,8% della spesa per la protezione dell'ambiente è destinato ai servizi di gestione delle acque reflue;
- nel 2020, il 19% della superficie agricola utilizzata è irrigato.
La disciplina del servizio idrico è contenuta negli articoli da 147 a 158-bis della parte terza del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il servizio idrico integrato (SII) è costituito, ai sensi della definizione recata dall'art. 141, comma 2, del Codice medesimo, "dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue".
Secondo la disciplina recata dal Codice, l'organizzazione del SII si articola, territorialmente, per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni. Viene altresì previsto che gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'Ente di governo dell'ambito (EGATO).
L'art. 149 del Codice affida all'EGATO il compito di provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano rappresenta lo strumento programmatorio cardine dell'EGATO, risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.
L'EGATO, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e provvede, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
La tariffa costituisce, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, il corrispettivo del SII e viene determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché dell'entità dei costi, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato (SII) sono recate dalle proposte di legge n. 1133 e n. 1056 all'esame della Commissione VIII (Ambiente) della Camera.
La proposta di legge n. 1133 si compone di 2 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni finalizzate alla regolarizzazione delle gestioni del SII. L'articolo 2 invece amplia la platea dei piccoli comuni montani che possono gestire il SII in forma autonoma, in deroga al succitato principio dell'unicità gestionale.
L'articolo unico della proposta di legge n. 1056 riscrive invece, modificandola e integrandola, la disciplina delle gestioni autonome del SII recata dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 147 del Codice dell'ambiente.
Nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge citate, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha svolto alcune audizioni informali.
Si segnala che nella legislatura in corso, l'Autorità del settore idrico (ARERA) ha trasmesso al Parlamento le seguenti relazioni:
- la relazione semestrale sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (Doc. CXLVI);
- la relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Doc. CXLI).
Ai fini del contrasto della scarsità idrica nonché del potenziamento e dell'adeguamento delle infrastrutture idriche, è stato emanato il decreto-legge 39/2023.
Tra le principali disposizioni recate dal decreto-legge si segnalano, in particolare:
- l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Alla cabina di regia sono attribuiti, tra gli altri compiti, l'effettuazione di una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica (art. 1), nonché, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, poteri sostitutivi (art. 2).
- l'articolo 3, che disciplina la nomina e i compiti del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai precedenti commissari straordinari. In attuazione di tali disposizioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023 l'incarico commissariale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il D.P.C.M. del 19 dicembre 2023 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il D.P.C.M. 29 ottobre 2024.
Tra le altre disposizioni del D.L. 39/2023 si segnalano l'articolo 4, che dispone alcune semplificazioni procedurali, e l'articolo 4-bis, che reca misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, derogando ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici. L'articolo 5 prevede che il commissario straordinario, di intesa con la Regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi degli invasi. L'articolo 6 riguarda la realizzazione delle vasche di acque piovane per uso agricolo. L'articolo 7 prevede che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato, non oltre il 31 dicembre 2025 (in virtù delle proroghe disposte dall'art. 12, comma 5, del D.L. 215/2023, e dall'art. 2, comma 5, del D.L. 208/2024), dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente. L'articolo 7-bis consente la rimodulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici. L'articolo 10 interviene sulla disciplina degli impianti di desalinizzazione, mentre l'articolo 11 inserisce tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati. L'articolo 13 prevede l'adozione di un piano di comunicazione, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dell'acqua.
L'articolo 11 del D.L. 63/2024 reca una serie di misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Tale articolo apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 39 del 2023 (c.d. decreto siccità). In particolare, viene prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2025, della durata dell'incarico del Commissario Straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla realizzazione di interventi urgenti.
In particolare si ricorda la riscrittura del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 39/2023 e l'inserimento di due nuovi allegati (nn. 1 e 2) che individuano interventi di urgente realizzazione a cui il nuovo testo del citato comma 5 destina risorse complessivamente pari a 102,03 milioni di euro.
Specifiche disposizioni del D.L. 39/2023 riguardano il sistema acquedottistico del Peschiera, per il quale è prevista l'apertura di una specifica contabilità speciale per il relativo Commissario straordinario (art. 3, comma 7-bis).
Il comma 519 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, ha autorizzato la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera".
Il comma 289 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) prevede che per il supporto tecnico del Commissario, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7%.
Il comma 290-bis della legge di bilancio 2024 (introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L. 19/2024), prevede la facoltà, per il Commissario in questione, di avvalersi di un contingente di esperti o consulenti. Il successivo comma 290-ter (anch'esso introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L. 19/2024) disciplina le modalità di erogazione dei fondi stanziati dal succitato comma 519 e stabilisce, inoltre, che il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
L'articolo 5, comma 2, del D.L. 89/2024, autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera come previsto dall'art. 1, comma 519, della legge di bilancio 2023, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 706 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) dispone, tra l'altro, il versamento all'erario di un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
Si fa inoltre notare che la medesima legge prevede un definanziamento di 50 milioni relativamente all'autorizzazione di spesa recata dal succitato comma 519 della L. 197/2022.
Misure urgenti per la gestione della crisi idrica sono previste dall'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 (c.d. decreto-legge Ambiente).
In particolare, il comma 1, lettera a) reca modifiche all'art. 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) circa la definizione di "acque affinate" stabilendo le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché introducendo disposizioni sulla gestione dei rischi e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate ai soli fini irrigui in agricoltura, superando la disciplina nazionale previgente recata dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185.
Le lettere b) e c) dello stesso comma 1, invece, modificano gli articoli 77 e 78-quater del Codice dell'ambiente, al fine di precisare i casi in cui le regioni o le province autonome non violano le disposizioni del medesimo Codice in materia di obiettivi di qualità ambientale delle acque all'avverarsi di un deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici.
Con la lettera c) del comma 1 si inserisce una modifica di mero coordinamento all'articolo 78-quater del Codice, mentre con la lettera d) si apportano modificazioni all'articolo 104 del Codice, allo scopo di prevedere che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 dalla lettera a) dell'articolo in commento.
Con la lettera e) del medesimo comma si apportano modificazioni all'articolo 141, comma 2, del Codice, al fine di ampliare la definizione di servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue.
Il comma 2 è volto a estendere i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione. In particolare detto Commissario è abilitato a esercitare anche compiti di coordinamento e gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, a condizione che i compiti stessi risultino funzionali a garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche nonché a contrastare situazioni di crisi idrica. Attraverso l'estensione dei compiti del Commissario straordinario si mira a realizzare una maggiore efficacia dell'azione di competenza del Commissario medesimo, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento alla normativa eurounitaria e consentendo, al tempo stesso, il conseguimento delle economie di scala derivanti dal riutilizzo delle acque reflue affinate prodotte da idonei impianti di depurazione.
I commi 2-bis e 2-ter prevedono, rispettivamente, specifiche inerenti ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società Acquedotto pugliese S.p.A. nonché il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni dell'Acquedotto pugliese S.p.A. in favore di alcuni comuni pugliesi.
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche sono previste dall'art. 2 del D.L. 208/2024. Tale articolo reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità), che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l'attività del soggetto attuatore (comma 4).
I commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini: viene prorogato al 31 dicembre 2025 (dal comma 5) il termine ultimo (previsto dall'art. 7 del D.L. 39/2023) fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (comma 5) ed è prorogato al 30 giugno 2026 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (comma 6).
Ulteriori disposizioni recate dall'articolo 2: prevedono uno stanziamento di 1 milione di euro in favore del "Commissario per la siccità" per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'officiosità idraulica del Lago Trasimeno (commi 4-bis e 4-ter); recano modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue (commi da 6-bis a 6-quater); riguardano la chiusura del ciclo delle acque interne negli impianti industriali od oggetto di ammodernamento presenti nella Regione Siciliana (comma 6-quinquies) nonché le dighe di Vetto e Campolattaro (commi 6-sexies e 6-septies).
Si segnala inoltre che il comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 202/2024 (c.d. milleproroghe), rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica. Il successivo comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7, mentre il comma 8-bis dispone – in riferimento ai commi 7 e 8 – che il DIPE trasmette alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia nel corso dell'anno precedente.
Elementi di informazione sulla crisi idrica, in particolare riguardo alla situazione del Mezzogiorno, sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 3/01243, 3/01346, 5/02690 e 3/01395.
Nella seduta del 17 luglio 2024, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati ha svolto l'audizione informale di Nicola Dell'Acqua, Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sulle tematiche concernenti il fenomeno della scarsità idrica nelle regioni meridionali e insulari e l'adozione di interventi per fronteggiare tale situazione.
Nelle conclusioni del documento consegnato dal Commissario nel corso dell'audizione viene evidenziato, per quanto concerne le opere, che il Commissario medesimo ha individuato 127 interventi, definiti prioritari, per un importo complessivo di 3,7 miliardi di euro.
Nelle medesime conclusioni viene presentata una tabella (di seguito riprodotta) che "rappresenta il quadro di unione di tutti gli interventi ovvero il piano del Commissario".
Si ricorda che l'articolo 13 del ddl recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, A.C. 2126), prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge "siccità" (D.L. 39/2023), per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.
Tra le misure contemplate dal PNRR in materia di acque, si segnalano in particolare i seguenti investimenti previsti all'interno della componente 4 della missione 2 del piano (M2C4), che complessivamente destinano al miglioramento dell'efficienza del settore idrico un ammontare di risorse pari a 5,4 miliardi di euro:
- investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (I.4.1) a cui sono destinati 2 miliardi di euro;
- investimenti per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (I.4.2) a cui sono destinati 1.924 milioni di euro;
- investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (I.4.3), a cui sono destinati 880 milioni di euro;
- investimenti in fognatura e depurazione (I.4.4), a cui sono destinati 600 milioni di euro.
Si segnala inoltre che nella misura M2C4 del PNRR sono previsti interventi di riforma – effettuati durante la scorsa legislatura – volti alla semplificazione normativa e al rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico (R.4.1), mediante il piano per gli interventi nel settore idrico (v. infra), nonché a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (R.4.2).
Per informazioni circa lo stato di attuazione delle misure citate si rinvia al paragrafo "Acqua e territorio" della sezione "Ambiente" del portale "PNRR - Politiche pubbliche".
Nel DEF 2024 e nel relativo allegato infrastrutturale si evidenzia che il settore idrico è caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti, necessari per allineare lo stato delle infrastrutture ai migliori standard internazionali. Secondo tale allegato, gli investimenti necessari per colmare il gap infrastrutturale, sia in assoluto che fra il Nord e il Sud del Paese, devono perseguire le seguenti finalità prioritarie:
- rendere le infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, invasi, grandi derivazioni) efficienti e resilienti, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, in maniera da garantire il superamento di crisi idriche ormai sempre più frequenti superando la politica "dell'emergenza" (sicurezza dell'approvvigionamento idrico);
- programmare e attuare gli indispensabili interventi di manutenzione necessari soprattutto per l'adeguamento e/o il mantenimento della sicurezza delle grandi e piccole dighe, ma anche dei grandi sistemi di derivazione e adduzione delle acque, sia in termini di sicurezza delle opere strutturali che di conseguente recupero/incremento di capacità utile e di trasporto, e quindi di valore economico (sicurezza infrastrutturale), oltre ad una gestione più efficace della risorsa idrica e una contestuale riduzione delle perdite, anche nelle reti di distribuzione (ottimizzazione della risorsa);
- completare i grandi schemi/sistemi idrici ancora incompiuti, soprattutto nel Mezzogiorno, eventualmente riprogettandoli in un'ottica più moderna laddove necessario.
Per quanto concerne l'utilizzo della risorsa, si evidenzia che il settore idropotabile oggi costituisce circa il 20% dei prelievi, mentre il settore agricolo nel suo complesso utilizza circa il 53% dei prelievi e l'uso industriale e quello legato all'energia incidono rispettivamente per il 21% e il 6%, e che è indispensabile un maggiore coordinamento fra i vari settori, al fine di affrontare il tema delle grandi infrastrutture idriche nazionali sia in termini di nuove opere che di salvaguardia del patrimonio esistente, con visione coordinata, finanziamenti adeguati agli obiettivi strategici da perseguire, regole certe e condivise per l'individuazione delle priorità, nel rispetto di un governo unitario della risorsa idrica, teso a regolamentare i trasferimenti di risorsa sulla base dei fabbisogni idrici e delle disponibilità delle singole regioni.
L'allegato infrastrutturale sottolinea quindi che, per le finalità indicate, è stata istituita la Cabina di regia per la crisi idrica (con il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, v. paragrafo "L'emergenza idrica") e, con i commi 516 e ss. dell'art. 1 della legge 205/2017 e con la riforma inserita nel PNRR (avviata con il D.L. 121/2021, che ha introdotto disposizioni di modifica dei citati commi 516 e ss.) "si è posto rimedio alla mancanza di un atto di pianificazione in materia di sistemi idrici. È infatti in corso di predisposizione il 'Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico' (PNIISSI), con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla risorsa idrica complessiva, anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni e rinnovati criteri di selezione delle infrastrutture idriche su cui intervenire". Tale Piano, come evidenziato dal DEF 2024, rappresenta un passo fondamentale nella direzione di "garantire un supporto duraturo al comparto, a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio finale alle diverse tipologie di utenti e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico di un settore strategico per il Paese" e testimonia "l'importanza riconosciuta dal MIT e dal Governo alla gestione sostenibile delle risorse idriche ed al corretto sviluppo delle relative infrastrutture al fine di garantire, ancor di più in un contesto affetto dai cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico".
Dal punto di vista finanziario, il DEF 2024 evidenzia che ad oggi, per il PNIISSI, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva pari a 3.367,21 milioni di euro (risultante dalla somma dei 2.467,21 milioni di euro finanziati per il periodo 2018-2033, che costituivano le risorse da cui era alimentato il piano nella sua versione precedente alla riforma del PNRR, e dei 900 milioni di euro previsti dalla misura M2C4-I4.1 del PNRR), sono stati impegnati circa 2,2 miliardi di euro.
In relazione allo stato di attuazione del PNIISSI, l'allegato infrastrutture al DEF 2024 evidenzia che "le procedure per iniziare tale attività di pianificazione a livello nazionale sono state avviate dal MIT il 21 giugno 2023 con la pubblicazione di un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, da parte dei soggetti proponenti. Nei modi e nei tempi stabiliti dall'avviso (...) sono pervenute 562 proposte", per un costo complessivo stimato di oltre 13,5 miliardi di euro. L'allegato ricorda altresì che "attualmente, il MIT sta valutando le proposte pervenute secondo un'analisi multicriteriale che analizza le proposte su base tecnica, economico-finanziaria, ambientale e sociale (accessibilità ed impatti dell'opera sulle comunità)".
Nel comunicato web del MIT del 27 giugno 2024 viene reso noto che, dopo la presentazione "della proposta nell'ultima cabina di regia sull'idrico del nuovo piano di settore PNIISSI, i ministeri coinvolti hanno espresso formalmente la condivisione, sentita anche ARERA. La proposta relativamente alla nuova fase di pianificazione degli investimenti risulta composta da 418 interventi per un importo richiesto totale di 12 miliardi di euro".
La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato della legge di bilancio 2025 evidenzia che "il Piano, adottato con D.P.C.M. (D.P.C.M. 17 ottobre 2024, n.d.r.), riporta 418 nuovi interventi, per un fabbisogno di 12 miliardi di euro; nel dettaglio: a) 227 progetti, del valore di circa 5,9 mld €, rispondono ad un fabbisogno prevalentemente potabile; b) 90 progetti, del valore di circa 2,0 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo prevalentemente irriguo; c) 101 interventi, del valore di circa 4,1 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo misto, prevalentemente potabile ed irriguo. Sono tutti interventi inseriti per le ricadute positive nei territori, con impatti rilevanti sul tessuto economico e sociale dei comuni e delle città metropolitane; sono state comunque individuate, come previsto dal citato decreto-legge, tre classi di merito degli interventi inseriti, come di seguito riportato".
Nella risposta all'interrogazione 5-03585, resa nella seduta del 18 febbraio 2025, viene sottolineato che le programmazioni adottate per il finanziamento di interventi nel settore idrico che sono confluite nel PNIISSI "comprendono, tra altre fonti di finanziamento, anche gli investimenti PNRR relativi alle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2C4-I.4.1) e alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (M2C4-I.4.2)".
La succitata relazione tecnica sottolinea inoltre che, con la recente adozione del PNIISSI, "il MIT può dare seguito ad un Piano Stralcio attuativo, del valore di circa 950 milioni di euro a valere su risorse assegnate dalla precedente legge di bilancio e su residui individuati nell'ambito dei lavori della Cabina di Regia per la crisi idrica".
Già nella risposta all'interrogazione 5-02614, resa nella seduta del 16 ottobre 2024, veniva evidenziato che il MIT ha "presentato una prima ipotesi di stralcio di programmazione, finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse MIT, per incentivare l'avanzamento in via prioritaria delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel PNIISSI, selezionate, tra l'altro, in base allo stato di avanzamento progettuale, dall'equilibrio territoriale nella ripartizione delle risorse e dal diverso stato di crisi idrica".
Si fa notare inoltre che il comma 533 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha autorizzato la spesa complessiva di 708 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del PNIISSI.
La succitata relazione tecnica evidenzia che tale lo stanziamento complessivo di 708 milioni di euro è finalizzato a coprire le "necessità finanziarie per:
1. Programmare gli interventi oggetto di finanziamenti per la progettazione per:
a. 290 milioni di euro relativamente a interventi finanziati per la progettazione I stralcio PNISSI;
b. 180 milioni di euro relativamente a finanziamenti erogati tramite il fondo progettazione;
2. Programmare ulteriori lotti funzionali per opere positivamente valutate nel PNISSI e già parzialmente finanziate (lotti funzionali) dall'approvando I stralcio PNISSI, per almeno 238 milioni di euro".
L'articolo 33, comma 2, del D.L. 13/2023 - attraverso la modifica dell'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 - ha previsto disposizioni finalizzate a semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al PNIISSI.
L'articolo 1, comma 292, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha previsto un rifinanziamento, per un importo complessivo di 450 milioni di euro (300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028), dell'autorizzazione di spesa relativa al "piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili" previsto dal comma 523 della L. 205/2017 nelle more della definizione del PNIISSI.
Disposizioni per le infrastrutture idriche sono altresì contenute nella legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). Si ricordano, in particolare:
- l'autorizzazione di spesa di 708 milioni di euro per il triennio 2028-2030 (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del PNIISSI (art. 1, comma 533);
- la possibilità di destinare a un piano stralcio per il potenziamento delle infrastrutture idriche una quota fino a un massimo di 144 milioni di euro, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (art. 1, comma 706);
- le disposizioni (recate dall'art. 1, comma 707) finalizzate al finanziamento, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, di investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche;
- i definanziamenti previsti dalla sezione II; in particolare si segnalano quello a carico del comma 155 della L. 145/2018 (Piano idrico nazionale), per un importo di 116,1 milioni di euro nel 2025, e quello relativo al comma 523 della L. 205/2017 (Piano straordinario urgente propedeutico al Piano Invasi), per un importo di 25,1 milioni di euro nel 2025.
Si segnalano inoltre specifiche disposizioni per il finanziamento di alcune dighe.
L'art. 31-ter del D.L. 13/2023 ha autorizzato, in favore della regione Molise, la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2, componente 4, del PNRR, in relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e all'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia. Tali risorse sono state ridotte di 7,1 milioni di euro dalla sezione II della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
La medesima legge di bilancio, al comma 531, ha autorizzato la spesa complessiva di 36 milioni di euro (18 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'UE nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane (si rinvia in proposito al focus "Le norme per il superamento del contenzioso UE sulle acque reflue"), il comma 692 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha autorizzato la spesa complessiva di 110 milioni di euro (10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016. Il successivo comma 693 prevede invece che le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla CGUE nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto.
Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 (pubblicato nella G.U. dell'8 settembre 2023) si è provveduto alla nomina del prof. Fabio Fatuzzo a commissario unico e del dott. Antonino Daffinà e dell'avvocato Salvatore Cordaro a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016 (v. focus succitato).
Nel documento consegnato dal Commissario nel corso della sua audizione presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, tenutasi il 5 febbraio 2025, viene evidenziato che "ad oggi la Struttura Commissariale, sugli interventi in diretta attuazione relativi prevalentemente alle prime due procedure di infrazione, ha fonti finanziarie per competenza per oltre 2 miliardi di euro a fronte di un costo stimato che supera i 3 miliari di euro. Pertanto, al fine di per completare tutti gli interventi previsti sarà necessario reperire circa un ulteriore miliardo di euro".
L'articolo 14-ter del D.L. 181/2023 prevede (comma 1, lettera a)) che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE). Viene altresì previsto (comma 1, lettera b)) che la valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità dei progetti relativi a tali interventi compete alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e viene disciplinata la valutazione di incidenza per gli interventi e le opere in questione che rientrino in siti che costituiscono la rete "Natura 2000". Infine viene disposto (comma 2) che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Disposizioni sul riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate sono inoltre recate dall'art. 7 del D.L. 39/2023, come modificato dall'art. 12, comma 5, del D.L. 215/2023, e dall'art. 2, comma 5, del D.L. 208/2024.
Ulteriori disposizioni sono previste dall'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 (c.d. decreto-legge Ambiente).
In particolare, il comma 1 reca modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006): viene introdotta (all'art. 74 del Codice) la definizione di "acque affinate" e viene modificato l'art. 141 del medesimo Codice, al fine di ricomprendere anche il riuso delle acque reflue nella definizione di servizio idrico integrato. Il comma 2, invece, è volto a estendere i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione. In particolare detto Commissario è abilitato a esercitare anche compiti di coordinamento e gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, a condizione che i compiti stessi risultino funzionali a garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche nonché a contrastare situazioni di crisi idrica.
Modifiche alla disciplina del Commissario unico per le acque reflue sono state poi previste dall'art. 2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.L. 208/2024.
L'articolo 12 del D.L. 173/2022 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM). A tale Comitato è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. A tal fine, il CIPOM provvede all'elaborazione e all'approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale. Tale piano, che costituisce il riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore, viene aggiornato annualmente, in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, attraverso l'adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
Il Piano del mare per il triennio 2023-2025 è stato approvato con la delibera CIPOM 31 luglio 2023.
L'articolo 12 del D.L. 173/2022 prevede altresì la trasmissione alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. L'articolo 20 del D.L. 198/2022 ha prorogato dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il citato termine di invio alle Camere della relazione annuale. Tale relazione è stata trasmessa per la prima volta alle Camere il 31 luglio 2023 e successivamente aggiornata (Doc. CCXXVII).
Ulteriori misure di coordinamento delle politiche del mare sono state emanate con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.
La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) reca diverse disposizioni in materia di risorse idriche.
Il comma 531 autorizza la spesa complessiva di 36 milioni di euro (18 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 533 autorizza la spesa complessiva di 708 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).
Il comma 706 è volto a prevedere che una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche. Dispone inoltre il versamento all'erario di una quota di tale somma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
Il comma 707 reca disposizioni finalizzate al finanziamento, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, di investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche.
Il comma 708 rifinanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per un importo complessivo di 4 milioni di euro nel triennio 2025-2027 (1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027).
Il comma 709 prevede – per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani – l'assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).
I commi 880-882 prevedono l'istituzione di un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.
La legge di bilancio 2025 prevede inoltre una serie di definanziamenti in relazione ad autorizzazioni di spesa recate da precedenti disposizioni in materia di risorse idriche. Tra i principali definanziamenti si ricordano quello a carico del comma 155 della L. 145/2018 (Piano idrico nazionale), per un importo di 116,1 milioni di euro nel 2025, e quello relativo al sistema idrico del Peschiera (comma 519 della L. 197/2022) per un importo di 50 milioni di euro nel biennio 2026-2027.
Oltre all'attività parlamentare di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti, si segnala che l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha svolto:
- nella seduta dell'8 ottobre 2024, alcune audizioni informali sull'utilizzo di tecnologie per il risparmio idrico;
- nella seduta del 29 ottobre 2024, l'audizione informale del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso sulle tematiche riguardanti i lavori concernenti il traforo del Gran Sasso e gli interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.