provvedimento 31 luglio 2025
Studi - Trasporti Testo unificato per l'organizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati

È all'esame dell'Assemblea il testo unificato volto a fornire un inquadramento normativo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, cosiddetti «data center».

Il testo, che a seguito delle modifiche in sede referente si compone di quattro articoli, è frutto dell'unificazione del contenuto dei testi originari delle proposte C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152, C. 2194, che vertono sulla stessa materia. Nel dettaglio, il testo unificato è stato approvato e adottato come testo base dalla IX Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 19 marzo 2025, che ha poi licenziato il provvedimento, con modifiche, in data 29 luglio 2025. 

Per ulteriori approfondimenti si consulti il dossier relativo al provvedimento.

apri tutti i paragrafi

Nel dettaglio, l'articolo 1 indica la finalità sottesa al provvedimento, ovvero quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese attraverso, tra l'altro, la definizione di una normativa a carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, la progettazione e l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante dei centri di elaborazione dati.

L'articolo 2, reca la definizione di "centro di elaborazione dati". Con tale espressione si intende infatti "il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi."

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la disciplina dei centri di elaborazione dati, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione. Pertanto, il comma 1, reca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

a) prevedere una disciplina generale sugli elementi di cui al precedente articolo 1, che comprenda anche l'aspetto - aggiunto mediante un emendamento approvato in sede referente - dell'allaccio alla rete elettrica e di telecomunicazioni e l'indicazione delle procedure autorizzative e del codice ATECO;

b) prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe. In questo contesto, il criterio direttivo prescrive anche l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite con la sperimentazione di sistemi di teleriscaldamento e di raffreddamento, per la riduzione del consumo d'acqua del comparto;

c) qualificare i progetti di nuovi data center come opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti, di prevalente interesse pubblico nella ponderazione procedimentale degli interessi, anche ai fini della semplificazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

d) introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, al contempo rafforzando la Commissione tecnica VIA e VAS;

e) ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale per gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, consentendo anche la deroga in ordine alla dotazione di parcheggi degli immobili dedicati (da questo punto di vista, in sede referente, è stato stabilito che la possibile deroga inerisce ai parcheggi pubblici che privati). Nel medesimo contesto, un'ulteriore modifica apportata in sede referente richiama l'ispirazione specifica della legge rivolta alla riqualificazione di aree industriali dismesse;

f) istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati;

g) individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati;

h) agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti a carbone, dismessi o in dismissione, promuovendo la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, che - come specificato nel corso dell'esame in sede referente - assicurino la continuità e la stabilità della fornitura energetica, in chiave circolare e di bassa emissione;

i) assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati;

l) promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento (specifica introdotta in sede referente);

m) sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;

n) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati;

o) incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati (per come deriva da un emendamento approvato in sede referente, anche secondo le best practices internazionali) anche al fine di ridurne i rischi ambientali e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, nonché di prevenire interruzioni nella fornitura di energia (anche quest'ultimo aspetto è l'esito di un'approvazione di un emendamento in sede referente);

p) favorire il pieno utilizzo delle strutture di archiviazione dati già esistenti;

q) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica;

r) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati;

Si ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato soppresso il criterio direttivo r), che prevedeva la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati. Pertanto, a seguito di una ri-numerazione, il criterio s) è stato denominato r) e anche le successive lettere sono state conseguente rinominate.

s) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia, tenuto conto dei progetti di data center e di servizi cloud federati, basati su tecnologie aperte ed interoperabili di rilevanza europea;

t) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca. In sede referente sono state approvate proposte emendative volte ad arricchire tale criterio direttivo con il riferimento all'orientamento della formazione in questa materia verso le esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi data center; e con il riferimento alla creazione di percorsi professionalizzanti quali stage, dottorati e borse di studio anche in collaborazione con le imprese operanti nel centri di elaborazione dati;

u) sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

v) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in particolare comprendendovi:

  1. il controllo sull'utilizzo dei sistemi di cloud da parte dei prestatori di servizi intermediari e sulla legittima fruizione dei dati ivi archiviati (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente);
  2.  la vigilanza sui protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle pubbliche amministrazioni (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente);
  3. la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi da parte degli operatori, pubblici o privati, coinvolti.

commi 2 e 3 dell'articolo 3, descrivono il procedimento per l'adozione dei citati decreti delegati.

Il comma 3 prescrive la trasmissione degli schemi di decreti delegati al Parlamento, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Si prevede altresì il meccanismo c.d. di scorrimento, per cui se la trasmissione avviene negli ultimi 30 giorni prima della scadenza della delega, il termine per esprimersi è di 90 giorni.

 Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è dunque reso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Quanto ai profili finanziari, il comma 4 dell'articolo 3 prevede, in via generale, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se, tuttavia, i decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa comunque salva l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, solo laddove compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

ultimo aggiornamento: 1 agosto 2025
 
temi di Trasporti e reti
 
10.166.21.29:I