provvedimento 22 aprile 2024
Studi - Ambiente Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore

È all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 1018-A, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

La proposta di legge - che si compone di un solo articolo, modificato in sede referente - è stata esaminata dalla VIII Commissione, che ne ha concluso l'esame, con il conferimento del mandato al relatore, nella seduta del 10 aprile 2024.

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La norma recata dalla proposta di legge in esame - che interviene in novella all'art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) - è volta a dettare criteri per l'applicazione alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto della normativa di favore prevista (dall'art. 71, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 117/2017) per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore.

Mentre il testo originario disponeva la non applicazione della citata disciplina di favore alle attività (anche occasionali) di culto di confessioni religiose non regolate, nei loro rapporti con lo Stato, da intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il testo risultante dalle modifiche operate in sede referente prevede che - fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione - la disciplina di favore in questione si applica alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con apposito decreto ministeriale.

In relazione alle modalità e ai tempi di emanazione di tale decreto, viene previsto che lo stesso sia adottato:

- dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

- entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In relazione ai contenuti del decreto, viene previsto che lo stesso tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche con riguardo alla concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto.

ultimo aggiornamento: 22 aprile 2024
 
temi di Ambiente e gestione del territorio