L'Assemblea del Senato, nella seduta del 12 marzo 2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1294, in precedenza approvato dalla Camera (v. atto Camera n. 1632), che prevede una disciplina quadro in materia di ricostruzione post-calamità ed è composto da 28 articoli, così suddivisi: Capo I (artt. 1-7), recante i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità; Capo II (artt. 8-17) sulle misure per la ricostruzione; Capo III sulle misure per la tutela ambientale (artt. 18-19), Capo IV (artt. 20-26) sulle disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo e Capo V (artt. 27-28) recante le disposizioni transitorie e finali.
Per approfondire, si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge prevedendo che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, esse disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Si prevede poi l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge in esame anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e si detta una clausola di salvaguardia delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile. La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
L'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi. In particolare, la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, avviene, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato nel Presidente della Regione interessata; in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale; o, in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Si prescrive che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della struttura di supporto del Commissario straordinario è stabilita da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, rispettando: le disposizioni penali; i principi generali dell'ordinamento; le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011); il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004); nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
In sede referente è stato previsto: che la relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione sia trasmessa con cadenza semestrale anche alle Camere, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione; che il previsto Piano generale pluriennale di interventi, predisposto dal Commissario straordinario, tenga conto, oltre che delle esigenze di sviluppo economico, anche delle esigenze di tutela ambientale; che il Commissario straordinario, tra i compiti assegnati, definisca una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo altresì i relativi contributi; che la suddetta struttura di supporto possa essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, possa fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.
Sempre in sede referente, è stato altresì disposto che: nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il suddetto piano generale pluriennale di interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella prevista contabilità speciale, possa contenere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione; il Commissario straordinario coordina, se necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, altresì la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero inclusi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c); ai fini delle previste assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza, la spesa per tali assunzioni non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia previsto per il turn over di personale degli enti in questione, come indicato dall'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020.
L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, prevedendo che essa sia composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia, dal capo del Dipartimento della Protezione civile, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'ANCI.
L'articolo 5 prevede l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, volte ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.
L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari, ovvero il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. In sede referente, è stato previsto che alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni interessate e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet dedicato
L'articolo 7 disciplina le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, incrementandone la dotazione di personale fino a 25 unità. In sede referente, è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione e, con una modifica all'art. 221 del Codice dei contratti pubblici, è stato assegnato alla Cabina di regia (istituita tra l'altro per il coordinamento nell'attuazione del Codice dei contratti pubblici e per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare) l'ulteriore compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.
L'articolo 8 detta disposizioni concernenti l'approvazione o l'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria. Sono previste semplificazioni procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi e la disciplina con ordinanza commissariale delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di pianificazione territoriale e definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione. Viene disciplinato il procedimento di adozione degli strumenti urbanistici attuativi, che sono adottati dal comune con atto consiliare, innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente. È, inoltre, dettata la disciplina delle modalità di attuazione delle previsioni di dettaglio eventualmente contenute negli strumenti urbanistici attuativi, stabilendosi che in presenza di tali previsioni e prescrizioni dettagliate la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). È attribuita ai comuni la facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio. Sono inoltre dettate norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile. Si dispone infine che le regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni. In sede referente è stato altresì previsto: che l'approvazione o l'adeguamento della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione da parte dei comuni, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici avvenga entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione (e non più dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale) e che qualora il Commissario straordinario preveda forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
L'articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. In particolare, si stabilisce che per tali interventi le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, che ai fini dell'attribuzione dei contributi previsti il Commissario straordinario provveda sulla base di specifici criteri, e che i suddetti interventi siano subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
L'articolo 10 disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati. In particolare, si precisa che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, con disposizione di legge, possa essere previsto un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona.
L'articolo 11 regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata. In particolare, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, la relazione tecnica e il progetto degli interventi. In sede referente è stato previsto: che alla predetta istanza sia allegata l'eventuale ordinanza di sgombero munita della eventuale scheda AeDES ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente; che nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
L'articolo 12 detta disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nello specifico, si prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata, pena la revoca totale del contributo erogato. In sede referente è stato introdotto altresì l'obbligo per l'appaltatore di dare comunicazione al Commissario straordinario entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuali inottemperanze dei propri subappaltatori o subaffidatari.
L'articolo 13 disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato. Nello specifico, si prescrive che con ordinanze commissariali sia disciplinato: il finanziamento di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico; un piano speciale delle opere pubbliche, un piano speciale dei beni culturali, un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, un piano speciale per le infrastrutture statali danneggiate. Viene, inoltre, prevista una specifica disciplina volta a superare da parte del Commissario straordinario i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. Si disciplina, poi, il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo, provveda alla nomina di un commissario ad acta, ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione. In sede referente, è stato previsto che i suddetti interventi includano tra l'altro anche le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini, di ampliamento delle aree di esondazione.
L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. Specificatamente, si individuano i seguenti soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio, le diocesi, limitatamente a determinati interventi, le università. Si stabilisce, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale, che la competenza come soggetto attuatore spetti alla società ANAS S.p.A.. In sede referente, è stato previsto che, in relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, individua quale soggetto attuatore lo stesso comune o ente locale titolare, salvo il caso che tali enti non risultino in condizione di svolgere tale funzione.
L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, e ne disciplina composizione, competenze, profili procedimentali ed effetti delle determinazioni. La suddetta Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, ed è composta da: un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia (presso la Presidenza del Consiglio), del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante della Regione o Provincia autonoma; un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta, nonché del Comune, territorialmente competenti.
L'articolo 16 disciplina i criteri di individuazione della centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione, fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di effettuare tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi previsti. Agli eventuali oneri che derivano dall'attuazione delle convenzioni si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
L'articolo 17 detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati, che su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, possono essere integrate con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a determinate condizioni.
L'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica. Il piano speciale è coerente con la pianificazione regionale e sono previste misure per l'accelerazione dell'acquisizione degli atti di assenso di altre amministrazioni (ad eccezione degli atti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica e di prevenzione degli incendi).
L'articolo 19 reca disposizioni sul trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità. Sono altresì dettate norme in materia di: classificazione delle macerie come rifiuti urbani; gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali; raccolta e trasporto dei materiali; demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico; utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e modalità di rendicontazione dei materiali gestiti; obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo; gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione. In sede referente sono state aggiunte disposizioni che recano norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.
L'articolo 20 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. I provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.
L'articolo 21 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario di tutti i provvedimenti del Commissario che non siano riservati o secretati.
L'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche, relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La richiesta del DURC per le imprese appaltatrici dei lavori deve essere effettuata dal Commissario straordinario per il tramite della Struttura commissariale. In sede referente, è stato specificato che tali contratti collettivi devono essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'articolo 23 riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale (nel limite del 30 per cento) per beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione. In sede referente è stato specificato che la suddetta procedura di liquidazione deve fare riferimento al danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato.
L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al medesimo Ministero la sottoscrizione di un apposito accordo di programma con la regione interessata.
L'articolo 25, introdotto in sede referente, prevede che, al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
L'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. In sede referente, tra i criteri di delega è stata aggiunta la promozione della costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi.
L'articolo 27 stabilisce l'esclusione dall'applicazione delle presenti disposizioni delle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.
L'articolo 28 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge.