Il disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" (A.C. 2280), trasmesso dal Senato il 27 febbraio 2025, passa ora all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.
La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:
Il comma 4 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento.
Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
a) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
b) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
c) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
d) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.
Il disegno di legge di delegazione europea 2024, a seguito delle modifiche apportate presso il Senato della Repubblica, consta di 29 articoli, divisi in 3 Capi. L'articolato contiene:
1) principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive,
2) norme per l'adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti;
3) disposizioni per l'istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 3).
L'annesso Allegato A – che, originariamente, elencava 15 direttive da recepire con decreto legislativo – a seguito dell'esame presso il Senato ne contiene 21.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
In particolare, il disegno di legge in esame, così come modificato a seguito dell'esame in Senato, introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti alle seguenti Direttive:
Vengono quindi dettate disposizioni relative all'adeguamento o all'attuazione dei seguenti Regolamenti:
Regolamenti della Commissione:
(UE) 2022/1646 sui controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive (art 28).
Come già ricordato, il disegno di legge di delegazione europea 2024, a seguito delle modifiche apportate presso il Senato della Repubblica, consta di 29 articoli, divisi in 3 Capi.
Il Capo I reca le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, all'articolo 1 conferendo la relativa delega al Governo e all'articolo 2 delegandolo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni recanti la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, fatte salve le norme penali vigenti.
L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico, a fini ricognitivi, avente ad oggetto la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022 nella causa C-590/20, afferente al diritto a una remunerazione adeguata dei medici che abbiano intrapreso il proprio percorso specialistico prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva introduttiva del corrispondente obbligo – incondizionato e sufficientemente preciso – in capo agli Stati membri , di assicurare la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche.
Il Capo II reca le disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee. Tra queste si menzionano: la direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta Second Consumer Credit Directive, o CCD2 (articolo 4); la direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e modifica la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (articolo 5); la direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (articolo 6); la direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (articolo 7); la direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (articolo 8); la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (articolo 9); la direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la disciplina europea relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e alle discariche dei rifiuti (articolo 10); direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (articolo 11); la direttiva (UE) 2024/2881, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (articolo 12); il Pacchetto legislativo sulla quotazione ("listing act"), finalizzato a rendere i mercati dei capitali pubblici dell'UE più attraenti per le aziende e a facilitare la quotazione in particolare delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 13); la direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 14); la direttiva (UE) 2024/1174, che fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (c.d. "crisis management and deposit insurance framework", CMDI) (articolo 15); direttiva (UE) 2024/1619, recante modifiche alla disciplina europea concernente i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi, nonché i rischi ambientali, sociali e di governance (articolo 16); la direttiva (UE) 2024/2841, in materia di carta europea della disabilità e di contrassegno europeo di parcheggio per disabili (articolo 17).
Il Capo III reca, invece, le deleghe conferite al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, tra i quali si menzionano: il regolamento (UE) 2024/1991, per il ripristino degli ecosistemi degradati europei e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e biodiversità, migliorando anche la sicurezza alimentare (articolo 18); il
regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali (articolo 19); il regolamento (CE) n. 1071/2009 e il regolamento (UE) 2020/1055, relativi all'attività di trasportatore su strada (articolo 20); il regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali (articolo 21); il regolamento (UE) 2023/2859 e il regolamento (UE) 2023/2869, in materia di punto di accesso unico europeo (European single access point - ESAP) (articolo 22); il regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi (articolo 23); il regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (articolo 24); il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (articolo 25); il regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR), che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici (articolo 26); il regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (articolo 27); il regolamento delegato (UE) 2022/1644, in tema di controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui (articolo 28); il regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (articolo 29).
A seguito delle modifiche operate durante l'esame parlamentare, le direttive ricomprese nell'Allegato A - le quali, si ricorda, non necessitano di specifici principi o criteri direttivi di delega ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale - sono le seguenti:
- Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture);
- Direttiva (UE) 2023/1791 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955) (rifusione);
- Direttiva (UE) 2023/2226 (del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale);
- Direttiva (UE) 2023/2413 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio);
- Direttiva (UE) 2023/2668 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro);
- Direttiva (UE) 2024/505 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che hanno completato la formazione in Romania);
- Direttiva delegata (UE) 2024/782 (della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista di base e di farmacista);
- Direttiva (UE) 2024/825 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione);
- Direttiva delegata (UE) 2024/846 (della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada);
- Direttiva (UE) 2024/1233 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro) (rifusione);
- Direttiva (UE) 2024/1260 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni);
- Direttiva delegata (UE) 2024/1262 (della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali utilizzati a fini scientifici e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali);
- Direttiva (UE) 2024/1265 (del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri);
- Direttiva (UE) 2024/1385 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica);
- Direttiva (UE) 2024/1438 (del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana);
- Direttiva (UE) 2024/1499 (del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE);
- Direttiva (UE) 2024/1500 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE);
- Direttiva (UE) 2024/1711 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione);
- Direttiva (UE) 2024/1712 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime);
- Direttiva (UE) 2024/1788 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE) (rifusione);
- Direttiva (UE) 2024/3017 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione).