provvedimento 29 ottobre 2024
Studi - Giustizia Studi - Finanze D.L. 131/2024 - Attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
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Il decreto-legge n. 131 del 2024, avente ad oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, a seguito delle integrazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, è composto di 27 articoli.

 

L'articolo 1, modificato in sede referente, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. Definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

 

L'articolo 2 disciplina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. A tal fine, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si prevede che tali soggetti sono iscritti altresì alle c.d. coperture minori, ossia all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a quella contro le malattie, nonché a quella di maternità.

 

L'articolo 3 reca modifiche al codice penale al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE, per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagine e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.

 

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità (di cui 61 dell'Area funzionari e 189 dell'Area assistenti), autorizzando il Ministero alle relative assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, sia mediante nuove procedure concorsuali, sia mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

 

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile per il completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

 

L'articolo 6 novella l'art. 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.

L'articolo 7, modificato in sede referente, integra la normativa italiana relativa alla disciplina sanzionatoria del "Cielo unico europeo", introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall'ENAC.

 

L'articolo 8, che apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE, interviene sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. In particolare, si prevede che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali impiantistici previsti dal progetto di sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica e che la richiesta di messa in servizio di determinate gallerie debba essere presentata comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Si introduce inoltre un regime sanzionatorio per l'incompletezza della documentazione presentata dai gestori e si modificano le sanzioni amministrative a carico dei gestori che non attuano misure in materia di sicurezza.

L'articolo 9 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

 

L'articolo 10 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali. La novella di cui al comma 1 estende, con decorrenza – come stabilisce il comma 3 – dal 1° gennaio 2025, l'ambito di applicazione della possibilità di computo in oggetto estendendo l'ambito applicativo della diposizione ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali in altri Stati dello Spazio economico europeo nonché la possibilità di computo ai periodi assicurativi che il soggetto alle dipendenze di un'organizzazione internazionale abbia maturato negli ordinamenti pensionistici dei suddetti Stati. 

 

L'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

L'articolo 11-bis prevede una proroga dei termini per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di ricavare le risorse per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disponendosi, altresì, una proroga dei termini per procedere alle assunzioni previste per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 12, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle p.a.

 

L'articolo 13, modificato in sede referente, interviene in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, stabilendo che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). A seguito delle modifiche introdotte si prevede inoltre un intervento sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide nonché l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

L'articolo 14, modificato in sede referentereca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria

L'articolo 14-bis, introdotto in sede referente, apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo la realizzazione di programmi di sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del relativo riciclo, prevedendo sanzioni per la mancata attivazione di tali programmi. Viene inoltre ridefinita la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di efficientare i cosiddetti sistemi di ritiro. 

L'articolo 14-ter, introdotto in sede referente, disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. In particolare, si prevede che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì le modalità per l'adempimento semplificato di tali obblighi escludendosi dall'applicazione di quanto sopra previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

 

L'articolo 15, modificato in sede referente, a seguito dell'attivazione – da parte della Commissione - della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti. Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente è stata prevista  la cessazione dell'obbligo di apposizione, da parte della SIAE, del contrassegno anticontraffazione previsto dalla normativa vigente sul diritto d'autore riconoscendo la possibilità di apposizione dello stesso, su richiesta degli interessati, oltre che alla SIAE ai ctati organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti.

 

L'articolo 16 dispone l'introduzione di obblighi in materia di pubblicità da parte di alcuni centri dati, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791.

L'articolo 16-bis, introdotto in sede referente, disciplina, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali.

L'articolo 16-ter, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti dai contribuenti (per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi). Tale disposizione prevedeva la non rilevanza, ai fini IVA, dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

articolo 16-quater, introdotto in sede referente, designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dando con ciò attuazione a quanto disposto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

L'articolo 16-quinquies, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter, comma 24-bis del decreto legge n. 135 del 2009, che prevedeva l'esenzione da imposizione fiscale degli atti e delle operazioni posti in essere per il trasferimento, a titolo gratuito, delle società del Gruppo facente capo a Tirrenia di navigazione S.p.A. in favore delle regioni.

L'articolo 16-sexies  introdotto in sede referente, prevede la valutazione di proporzionalità di cui al decreto legislativo n. 142 del 2020 sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari.

L'articolo 16-septies, introdotto in sede referente, prevede l'autorizzazione, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, di un bando per il reclutamento di dieci unità di personale non dirigenziale da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025 per rafforzare l'attività di coordinamento relativa alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione.

L'articolo 17 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore.

ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2024
 
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