provvedimento 19 febbraio 2025
Studi - Ambiente D.L. 208/2024 - Decreto emergenze

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 - recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" - ha terminato l'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) il 13 febbraio 2025 (Atto Camera n. 2184-A) ed è stato approvato (senza ulteriori modifiche) dall'Assemblea nella seduta del 18 febbraio 2025.

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, il decreto-legge 208/2024 è costituito da 2 capi e 17 articoli. Il Capo I (articoli 1-7) reca "Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza", mentre il Capo II (articoli 8-10) reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. 

Di seguito si dà sinteticamente conto delle disposizioni recate dal decreto, con evidenza delle principali modifiche intervenute in sede referente, raggruppando le stesse per capo e per materia.

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L'articolo 2, oggetto di modifiche in sede referente, reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l'attività del soggetto attuatore (comma 4).

I commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini: viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (comma 5) ed è prorogato al 30 giugno 2026 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (comma 6).

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti i seguenti commi:

- 4-bis e 4-ter, che prevedono uno stanziamento di 1 milione di euro in favore del "Commissario per la siccità" per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'officiosità idraulica del Lago Trasimeno;

- 6-bis, 6-ter e 6-quater, che modificano la disciplina del Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue;

- 6-quinquies, che reca disposizioni per la chiusura del ciclo delle acque interne negli impianti industriali od oggetto di revamping presenti nella Regione Siciliana;

- 6-sexies, che prevede che gli oneri per il supporto tecnico del Commissario straordinario dell'opera «Invaso di Campolattaro» è a carico del quadro economico dell'opera stessa nel limite massimo dello 0,7%;

- 6-septies, che dispone la nomina di un Commissario straordinario per la diga di Vetto e ne disciplina poteri, funzioni, durata e compenso.

L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, prevede un diritto di prelazione a favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio intende alienare. Tale diritto è subordinato all'ottenimento di un'attestazione della Regione ovvero degli enti regionali competenti. Resta ferma la possibilità per la Regione e gli enti locali di esercitare il diritto di opzione con riferimento all'acquisto di tali beni, in via prioritaria.

L'articolo 2-quater, introdotto in sede referente, prevede che per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

L'articolo 3, comma 1, modificato in sede referente, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-bis ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e nella Regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario.

L'articolo 3, comma 1-bis, introdotto in sede referente, reca interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023, al fine di specificare che l'attività di progettazione riguarda i processi di ricostruzione pubblica e che gli interventi finanziati sono per la ricostruzione pubblica e privata, a cui provvede il Commissario straordinario del sisma 2016/2017 in Centro Italia, per una spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 3commi 2 e 3, detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.

L'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti in sede referente, recano molteplici innovazioni alla disciplina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, tra cui la proroga al 30 giugno 2025 (in luogo del vigente 31 dicembre 2024) il termine di operatività della struttura di supporto del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico.

L'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, introdotti in sede referente, estendono i previsti piani di delocalizzazione del Commissario straordinario, nominato per gli eventi calamitosi di Ischia del 2017 e 2022, ad immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico. Si prevede altresì che per gli edifici a rischio non danneggiati dai citati eventi calamitosi del 2017 e del 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, si autorizza il suo Presidente a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025

L'articolo 1, commi 1-7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare viene prevista la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo,  Palermo-Borgo Nuovo. Per la realizzazione di tale piano, che dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

L'articolo 6 modifica gli articolo 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" possono essere finalizzati anche alla prevenzione.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti i nuovi commi 7-bis e 7-ter all'articolo 4, che incrementano di 15 milioni di euro per il 2025 il Fondo istituito al fine dell'erogazione di un contributo in favore di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili che, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 6-ter, introdotto in sede referente, con un'integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, interviene sulla disciplina transitoria relativa al Fondo per il gioco d'azzardo patologico, di cui al medesimo comma, disponendo la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione di quest'ultimo non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025

L'articolo 4, commi 1-3, prevede la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari. Agli oneri conseguenti, pari complessivamente a circa 9,9 milioni di euro per il 2025 e 10,1 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

L'articolo 4, comma 4, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie - come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedono al Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione - di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 - costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.

Il comma 6, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 5, commi da 3 a 5, proroga di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2026. Inoltre, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario Straordinario siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria. A quest'ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

L'articolo 5, comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riconosce al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, il potere di conferire fino a quattro incarichi di consulenza, di durata massima fino al 31 dicembre 2027, ad esperti del settore delle infrastrutture, che possono anche essere estranei alla pubblica amministrazione. Infine, specifica che il compenso per ciascun consulente non può superare i 60.000 euro lordi l'anno.

L'articolo 6-bis, introdotto in sede referente, modificando il comma 197 dell'art.1 della legge di bilancio 2025 - volto a favorire il conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) – specifica che le risorse sono assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando che tali risorse possono essere destinate anche a finanziare le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva. In particolare, tale articolo esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025

L'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, specifica che, con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario rientra altresì l'adozione di atti e provvedimenti nell'ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione, di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 13 del 2023.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025

L'articolo 8 reca misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR. In particolare, tale articolo reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; nonché delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del D.L. 144/2022, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, recepisce il contenuto del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2025, in materia di dimensionamento scolastico. In particolare, il comma 1: mette a disposizione, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolane o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; assegna alle regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti, un termine di dieci giorni per provvedere in tal senso, consentendo altresì a tali regioni di attivare, per l'anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, alle regioni in questione si applicano le misure di vantaggio di cui sopra in termini di esoneri e numero di alunni per classe; consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena. Il comma 2 anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola regione.
Il comma 3 prevede la possibilità di prorogare gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.

L'articolo 9-ter, introdotto in sede referente, prevede che gli eventuali risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica sono destinati a incrementare esclusivamente il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa vigente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025

L'articolo 10 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 dicembre 2024.

 Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025
 
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