provvedimento 20 luglio 2023
Studi - Ambiente D.L. 61/2023 - Decreto Alluvioni

L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha concluso l'esame in sede referente, nella seduta del 19 luglio 2023, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Il testo originario del decreto-legge, composto di 23 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni. In particolare sono state introdotte (negli articoli da 20-bis a 20-undecies) disposizioni che riproducono, con limitate modifiche, quelle recate dal D.L. 88/2023 (tale decreto-legge viene abrogato dal disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, rimanendo salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti). Conseguentemente, il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea (Atto Camera n. 1194-A) si compone di 39 articoli.

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In materia di adempimenti fiscali:

  • vengono sospesi alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al decreto. In sintesi sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). I termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Viene altresì prorogato il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento prevista dalla disciplina del cosiddetto superbonus e viene sospeso di un anno il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (articolo 1, modificato in sede referente);

  • vengono sospesi i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Si prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini (articolo 11 modificato in sede referente);
  • vengono introdotte alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A tal fine la disposizione prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

    - è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni;

    - istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto (articolo 21).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di giustizia civile e penale il provvedimento reca disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione (dal 16 al 23 maggio) dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari delle zone colpite dagli eventi calamitosi (nel qual caso il rinvio è disposto d'ufficio a data successiva al 31 maggio) o presso qualunque ufficio giudiziario qualora una delle parti sia residente, domiciliata o avente sede nelle predette zone (nel qual caso il rinvio è disposto su istanza della parte a data successiva al 31 luglio). È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile (articolo 2).

La formulazione originaria del testo dell'art. 2, poi modificata in sede referente, prevedeva altresì la sospensione di termini amministativi. L'eliminazione di tali riferimenti sembrerebbe avere la finalità di ricoprendere l'intera disciplina della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nell'articolo 4 del provvedimento in esame.

In materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria sono previsti il rinvio delle udienze (su istanza di parte a data successiva al 31 luglio) e la sospensione dei termini processuali (dal 1° maggio al 31 luglio) per i giudizi in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nelle zone colpite dagli eventi calamitosi (articolo 3).

Inoltre, in virtù di una disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente, volta a semplificare la procedura relativa agli interventi economici in favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi, si prevede che, fino al 31 dicembre 2023, per l'erogazione dei benefici economici in favore delle predette imprese ricorra sempre il caso di urgenza e si proceda pertanto anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva della sopravvenuta interdittiva (articolo 12-ter). 

 

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

Il decreto (articolo 4) prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio la sede legale o la sede operativa, o che esercitavano la propria attività nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (co 1-3, 6). Per i medesimi comuni sono prorogati di sei mesi i termini in materia di realizzazione delle opere pubbliche o di forniture per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (co. 6-bis).

La sospensione dei termini ha portata generale, con le eccezioni, stabilite in origine dal decreto, dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (co. 7). In sede referente sono state individuate ulteriori esclusioni che riguardano: i procedimenti sui concorsi per il personale del SSN e della protezione civile; i procedimenti connessi al funzionamento dell'università e dell'alta formazione artistica musicale, incluse le selezioni e iscrizioni al prossimo anno accademico; i termini dei bandi aperti dalla regione per la concessione di contributi; altri termini relativi a procedimenti individuati dalla regione (co. 1-bis). Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate (co. 4). La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (co. 5).

In sede referente si è previsto che gli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali possono ottenere, a richiesta, la sospensione per il periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, dei termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale (co. 3-bis).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

Con riferimento al settore agricolo :

- l'art. 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile in favore dei lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari verficatisi;  

- l'art. 11 dispone, per le società e le imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali, la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, tra gli altri, del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario; 

- l'art. 12, modificato in sede referente, al comma 1, consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il comma 2 precisa che la Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali vengano trasmesse alla Regione competente, mentre quelle per i danni alle produzioni agricole ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat). Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole, rimodulando la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Conseguentemente, vengono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legge n. 115 del 2022 ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 8 stabilisce che un quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame. Il comma 9 bis stabilisce un incremento di 2 milioni di euro per il finanziamnto dei progetti di cui al Fondo istituito ai sensi del comma 444 della legge n. 197 del 2022;

- l'art. 13, comma 3 e 5, reca una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi. 

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di istruzione, sono state adottate misure a sostegno delle istituzioni scolastiche "statali e paritarie" (precisazione inserita in sede referente) dei territori colpiti dall'emergenza. In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si prevede poi che, fino al 31 agosto 2023, l'acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate ha luogo in deroga a una serie di disposizioni legislative. Si demanda, quindi, a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito la possibile adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, di specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nel corso dell'esame in sede referente si è inoltre previsto che, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, agli alunni della scuola secondaria superiore è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 5, modificato in sede referente).

In materia di istruzione universitaria e alta formazione il presente provvedimento prevede la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) - per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 - con modalità a distanza. Si prevede, inoltre, che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Viene altresì istituito un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che, a seguito degli eventi alluvionali, hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, si istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Si incrementa, inoltre, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Si istituisce, poi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Si precisa, infine, che i contributi e le provvidenze erogate di cui sopra non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e – tra l'altro - non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio (articolo 6).

In materia di servizi educativi, si prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023 (articolo 15).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di lavoro:

  • si riconosce un'integrazione al reddito mensile in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, al 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, nonché ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari (articolo 7);
  • ferma restando la durata massima di 24 mesi, si riconosce ai datori di lavoro la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 90 giorni e in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente, i contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) dei lavoratori impiegati presso imprese che hanno sede legale o operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Tale possibilità è riconosciuta anche in assenza delle causali richieste dalla normativa vigente per la proroga o il rinnovo dei contratti a termine (articolo 7-bis, introdotto in sede referente);
  • riconosce, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro (articolo 8).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In tema di sanità il provvedimento:

  • dispone l'autorizzazione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali (art. 13, comma 1);
  • stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto per tali professionisti, vista l'emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM si intende parzialmente assolta (art. 13, comma 2);

  • reca una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi. Tale disciplina transitoria è valevole fino al 31 agosto 2023, e riguarda anche l'applicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina vigente a regime per il caso di inadempimento. Sono fatti salvi alcuni particolari adempimenti in materia, espressamente menzionati (art. 13, commi 3-5).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione, si incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per tali finalità, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a: interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati; attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Si demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui sopra, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 14).

In materia di interventi per il risanamento delle infrastrutture sportive, si destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro per il 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate, al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si prevede, quindi, l'adozione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui sopra, nei limiti della quota della dotazione del fondo, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 2 giugno 2023), sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 16).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di prevenzione antincendio:

  • sono prorogati al 30 settembre 2023, nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto in esame, i termini dei procedimenti di prevenzione incendi delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. n.151/2011, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023 (articolo 4, comma 1-ter, introdotto in sede referente);

  • si disciplina la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire, per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 gennaio 2024, l'esercizio dell'attività mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo; la previsione si applica dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.(articolo 17-bis, introdotto in sede referente)

    In materia di protezione civile:

  • si dispone il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di avviare i primi interventi emergenziali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; viene inoltre previsto il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 (articolo 18);

  • si autorizza l'applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia - dell'articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023), per le procedure di somma urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Tale procedura d'urgenza è prevista anche per l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno; i comuni indicati nell'allegato 1 nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso (articolo 19, modificato in sede referente).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di ambiente:

  • sono previste deroghe in merito ai limiti degli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali (articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);
  • viene disposta la sospensione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, dell'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi alluvionali, contenute nelle principali autorizzazioni ambientali (AIA e AUA), nonché nelle autorizzazioni relative agli impianti di gestione dei rifiuti e nei provvedimenti relativi alle discariche (articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);
  • sono esentati dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1°maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa (articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente).

ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di sostegno delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, si prevede:

- il riconoscimento, fino a fine 2023, a favore delle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione, l'accesso agevolato (senza costi di commissione) e con percentuali di copertura più alte (fino al 90% per la garanzia diretta e fino al 100% per la riassicurazione), quando consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, al Fondo di garanzia PMI (art. 9);

- la concessione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro, tramite SIMEST, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatici localizzate nei territori alluvionati, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica (art. 10);

- l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro per le imprese del settore turistico e della ristorazione con sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione (art. 17);

- lo stanziamento di 100 milioni di euro da utilizzare in base ad appositi accordi di programma sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni interessate, per interventi di recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione, applicando il regime di aiuto per le aree di crisi industriale (art. 20-undecies).

Con riguardo al settore dell'energia, si segnala, infine, all'articolo 22, l'abrogazione di una norma (art. 5, D.L. n. 34/2023) che escludeva dalla base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo del 50% sui maggiori profitti conseguiti nel 2022, a carico delle imprese del settore energetico alcune voci di bilancio (in particolare, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali). Per effetto dell'abrogazione, si stima un maggior gettito per 404 milioni di euro nel 2023.

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2023

Nella materia della finanza locale il decreto:

  • proroga i termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali (art. 20, commi 1-4). Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserite un nuovo comma con cui si prevede l'erogazione in favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali delle risorse relative al Fondo di solidarietà comunale in un'unica rata per l'anno 2023 (comma 4-bis);
  • consente ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, di utilizzare l'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni del TUEL (art. 20, commi 4-ter e 4-quater, inseriti nel corso dell'esame in sede referente);
  • prevede ulteriori proroghe di termini contabili a favore degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali, in materia di: salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio consolidato, documento unico di programmazione, presentazione dei conti redatti dagli agenti contabili degli enti (art. 20, commi 4-quinquies - 4-octies inseriti nel corso dell'esame in sede referente).
ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023

In materia di ricostruzione sono introdotte disposizioni che riproducono, con limitate modifiche, quelle recate dal D.L. 88/2023. Nel dettaglio:

  • viene individuato l'ambito di applicazione delle disposizioni in questione (art. 20-bis, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 1 del D.L. 88/2023);
  • è disciplinata la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione con particolare riguardo alla procedura di nomina e alle funzioni del Commissario stesso (art. 20-ter, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 2 del D.L. 88/2023);

  • sono disciplinate le modalità di istituzione, composizione e di funzionamento della Cabina di coordinamento per la ricostruzione (art. 20-quater, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 3 del D.L. 88/2023);
  • viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro, cui si aggiungono ulteriori 1,5 miliardi di euro. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo (art. 20-quinquies, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 4 del D.L. 88/2023);
  • viene stabilito, in relazione alla c.d. ricostruzione privata, che il Commissario straordinario individua i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione per rafforzare gli edifici residenziali e produttivi, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati. Viene inoltre: definita la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti; regolata la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati; prevista, come copertura finanziaria degli oneri, un'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 20-sexies, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 5 del D.L. 88/2023);
  • sono disciplinate le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti e attribuendo al Commissario per la ricostruzione il potere di adottare i relativi provvedimenti e di svolgere le verifiche ai fini dell'eventuale annullamento o revoca dei decreti di concessione dei contributi (art. 20-septies, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 6 del D.L. 88/2023);
  • in relazione alla c.d. ricostruzione pubblica, è disciplinata la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale (art. 20-octies, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 7 del D.L. 88/2023);
  • sono disciplinati: le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati; i poteri di delega delle regioni per la realizzazione degli interventi previsti; le competenze di ANAS S.p.A per il ripristino delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate; i lavori attribuiti alle diocesi ed agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; e la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi della Struttura tecnica per la progettazione di beni e di edifici pubblici per gli interventi sugli immobili pubblici danneggiati (art. 20-novies, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 8 del D.L. 88/2023);
  • sono introdotte varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità. Sono altresì disciplinati: la classificazione delle macerie come rifiuti urbani; la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico; la raccolta e il trasporto dei materiali; la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico; l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti; gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo; la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione. Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e per la gestione dei materiali contenenti amianto (art. 20-decies, introdotto in sede referente, che riproduce l'art. 9 del D.L. 88/2023).
ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023
 
temi di Ambiente e gestione del territorio