provvedimento 5 giugno 2023
Studi - Ambiente D.L. 39/2023 - Decreto Siccità

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,  recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", è stato approvato con modifiche dal Senato.

L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 6 giugno 2023, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo approvato dal Senato.

Il testo originario del decreto-legge, composto di 14 articoli, nel corso dell'esame al Senato è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni. Conseguentemente, il provvedimento ora all'esame della Camera (Atto Camera n. 1195) si compone di 18 articoli.

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L'articolo 1, modificato dal Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Alla cabina di regia è attribuita, tra gli altri compiti, l'effettuazione di una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica. Durante l'esame al Senato la composizione della cabina di regia è stata integrata con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o con un Presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato ed è stato inoltre previsto che la cabina di regia individui gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

L'articolo stabilisce, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, l'attivazione da parte della cabina di regia dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di governance del PNRR; viene inoltre introdotta una procedura che trova applicazione qualora le vigenti disposizioni non prevedano meccanismi di superamento del dissenso.

L'articolo 3, modificato dal Senato, disciplina la nomina e i compiti del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti: ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019 (cd. sblocca cantieri), ai commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), al commissario unico nazionale per la depurazione e, a seguito di un'integrazione apportata dal Senato, al Commissario straordinario di Governo previsto per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Restano altresì fermi, fino al 31 dicembre 2023, i compiti e le funzioni dei commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza in relazione alle situazioni di deficit idrico nei territori della regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche. Durante l'esame al Senato, è stato, inoltre, ampliato il coinvolgimento delle Autorità di bacino distrettuali, per il caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi ed è stata prevista l'apertura di una contabilità speciale per il Commissario straordinario nominato per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera.

L'articolo 4, modificato dal Senato, dispone alcune semplificazioni procedurali, in particolare riguardanti le procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nel settore idricoNel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le seguenti misure: è stata definita una serie di scadenze procedurali per gli interventi di manutenzione straordinaria e l'incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo; è stato previsto che, entro il 30 settembre 2023, le Regioni comunichino i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici; sono state introdotte semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti; è stato attribuito alle Commissioni tecniche PNRR e PNC lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale e dei progetti comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) ed è stato stabilito di sottoporre a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al superamento delle procedure di infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connesse alla gestione della risorsa idrica, ricomprese nell'allegato III del Codice dell'ambiente.

L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, derogando ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici.

L'articolo 5modificato dal Senato, prevede che il commissario straordinario, di intesa con la Regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi degli invasiNel corso dell'esame al Senato, è stato disposto a carico dei soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche lo svolgimento di attività periodica di pulizia del materiale flottante.

L'articolo 6, modificato dal Senato, riguarda la realizzazione delle vasche di acque piovane per uso agricolo, realizzabili anche, come specificato dal Senato, mediante un unico bacino. Nel corso dell'esame al Senato, limitatamente alla gestione commissariale, per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, è prevista l'applicazione della disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

L'articolo 7 disciplina l'utilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 7-bisintrodotto dal Senatoalla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata, stabilisce che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dal Codice dell'ambiente.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

L'articolo 9 specifica, con novella all'art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di genetica agraria, finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica ed in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità.

L'articolo 10, modificato dal Senato, interviene sulla disciplina degli impianti di desalinizzazione, che non saranno più soggetti a valutazione di impatto ambientale statale, bensì a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, nel caso in cui abbiano una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Al Senato sono state introdotte disposizioni concernenti la soppressione delle condizioni in presenza delle quali sono ammissibili gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano e la possibilità che gli impianti possano essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato.

L'articolo 11 inserisce tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati.

L'articolo 12modificato dal Senato, aumenta l'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Durante l'esame al Senato, è stata introdotta la riduzione di un terzo dell'entità delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.

L'articolo 13, modificato dal Senatoprevede l'adozione di un piano di comunicazione, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dell'acqua. Come specificato dal Senato, per la predisposizione del piano sono sentite anche le Autorità di bacino.

L'articolo 13-bisintrodotto durante l'esame al Senato, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023
 
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