Difesa e Sicurezza internazionaleDefence and international security

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare

Recruitment in the initial careers of the Armed Forces and revision of the military instrument

ITALIANO ENGLISH

Il 28 agosto 2022 è entrata in vigore la legge n. 119 del 2022  , approvata sul finire della XVIII legislatura, che proroga al 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, prevista dala legge n. 244 del 2012   (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare).
Il provvedimento interviene, inoltre sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.
Sulla necessità di una revisione significativa del sistema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate si era espressa la Commissione Difesa della Camera nel Documento conclusivo   dell'indagine conoscitiva   su questo tema, approvato nella seduta del 28 gennaio 2020.

La legge n. 119 del 2022   prevede anche una delega al Governo finalizzata ad incrementare le dotazioni organiche complessive di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario, ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato e riformare la sanità militare. Viene, altresì, contemplata la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate in relazione alle differenti esigenze operative.

On 28 August 2022, Law No 119 of 2022  , approved at the end of the 18th parliamentary term, entered into force, extending to 2034 the deadline for reducing the overall staffing levels of the armed forces to 150.000 units, provided for by Law No 244 of 2012 (the ‘Di Paola' Law on the overhaul of the military instrument).

The measure also covers the recruitment, legal status, advancement and employment of the armed forces' fixed-term volunteers.

The Chamber's Defence Committee expressed a view on the need for a significant revision of the recruitment system in the initial careers of the Armed Forces in the final document   of the fact-finding inquiry on this subject, approved at its sitting of 28 January 2020.

Law No 119 of 2022   also provides for a delegation to the Government to increase the overall staffing levels of military personnel highly specialised in the technical, logistical and health sectors, to establish a state auxiliary reserve and to reform military health.

Provision is also made for the possibility of intervening with flexibility in the budgets of individual armed forces according to the different operational needs.

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La legge n. 119 del 2022   differisce in primo luogo il termine, previsto dalla legge n. 244 del 2012   (cosiddetta legge "Di Paola" vedi infra), entro il quale concludere la revisione in senso riduttivo dello strumento militare, con riferimento alle dotazioni organiche del personale militare (dal 2024 al 2034).
A tal riguardo, il Consiglio supremo di Difesa, a conclusione della riunione del 27 ottobre 2020, aveva "convenuto sulla necessità di effettuare una verifica della legge 244 del 2012  , al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento e di procedere al completamento del processo di riforma della Difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettami della legge n. 25 del 1997  ".
A sua volta il Governo, nel Doc. XXXVI-bis, n. 4   (Relazione trasmessa al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate), ha osservato come il mutato il quadro di riferimento rispetto all'epoca in cui venne varata la legge 244, "impatta oggi negativamente proprio sulle componenti operative delle Forze armate, che hanno assunto maggiori compiti anche a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 per la gestione delle ricadute sanitarie, determinando sensibili criticità associate anche ad un progressivo invecchiamento del personale sia militare che civile. Occorre pertanto avviare una riflessione generale sulla legge n 244 del 2012   che, pur preservandone l'impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie".
L' articolo 1 della legge n. 119 del 2022   proroga, infatti,  dal 2024 al 2033 o al 2034 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010   (Codice dell'ordinamento militare - COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare delle FFAA, secondo la tempistica originariamente prevista dalla legge n. 244 del 2012  .

 

Nello specifico, per le lettere da a) a e) del comma 1, il differimento del termine al 2033 riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare .

  • 2196-bis , comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate;
  • 2197, commi 1, alinea, e 1 - bis relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze Armate;
  • 2197-bis ,   comma   1,   relativo   al   regime   transitorio   della   valutazione   delle   consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze Armate;
  • 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate;
  • 2208, comma 1 - bis relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personal e militare non direttivo; 
  • 2209-ter , comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate a 150.000 unità;
  • 2209-quater , comma 1, alinea, in merito all'adozione annua le di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;
  • 2209-septies , comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell' aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze Armate;
  • 2214-bis , comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;
  • 2221-bis , comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
  • 2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa;
  • 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
  • 2236-bis , comma 1 - quater , sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
  • 2238-ter , comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.
  • 2239, comma 3 - quater sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Sono invece differiti al 2034 i termini di cui ai seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:
  • 2206-bis, comma 1, lettera c), che fissa in 150.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze Armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A sua volta l'articolo 2 della legge n. 119 del 2022   prevede una rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e  dell'Aeronautica militare.

Nello specifico, viene rideterminata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle  FF.AA., individuata dall'art. 798-bis, comma 1, del COM, tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, nei seguenti termini:  

  • in aumento, per 3.330 unità complessive, rispetto all'assetto vigente, con riguardo ai  sottufficiali  fissandoli a:  17.400 (+1.230 ) dell'Esercito (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti);  10.250 (+1.000) della Marina (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti);  16.350 (+1.100 ) dell'Aeronautica (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti) [ comma 1, lett.  a) , n. 1 ].  
  • in riduzione,  per 3.330 unità complessive, rispetto all'assetto vigente, con riferimento ai  volontari  fissandoli a: 63.000 (-1.230) dell'Esercito (di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata); 12.550 (-1.000) della Marina (di cui 9.350 in servizio  permanente e 3.200 in ferma prefissata); 12.150 (-1.100) dell'Aeronautica (di cui 8.550 in  servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata) [ comma 1, lett.  a) , n. 2 ]

Viene, inoltre, soppresso l'art. 2207 - bis , del COM recante la ripartizione transitoria delle dotazioni  organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per ciascun anno del periodo 2025 - 2028 (comma 1, lett. b)).  

Le tabelle seguenti riepilogano la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle  FF.AA. prima e dopo le modifiche apportate dalla legge n. 119 del 2022.

Fonte: elaborazione Servizio Studi - Dipartimento Difesa - su dati articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare, prima e dopo le modifiche apportate dalla legge n. 119/2022.

La c.d. legge " Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare
 
La legge n. 244 del 2012  , sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sull'organizzazione delle Forze armate nazionali, con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO. In sintesi uno strumento più piccolo, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale.
La legge n. 244 del 2012   va collocata nel più ampio e diffuso contesto della spending review e mirava ad incrementare le risorse destinate al funzionamento dello Strumento militare riducendone il personale e, conseguentemente, gli assetti organizzativi sul territorio.
Nello specifico la legge n. 244 ha conferito al Governo un'ampia delega riguardante i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:
  • l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa;
  • le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;
  • le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa.
 In termini concreti tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti:
    1. una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), da attuare entro l'anno 2024;
    2. una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile ella difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
    3. una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, da conseguire entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014   (ovvero il 26 febbraio 2014), attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.
    4. il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

A seguito di tale legge delega, anche attraverso sue intercorse novelle, si sono succeduti diversi decreti legislativi: nn. 7 (strutture organizzative) ed 8 (personale militare e civile) del 2014; n. 91 del 2016(disposizioni integrative e correttive); nn.94 e 95 del 2017(ulteriori disposizioni integrative volte ad una sostanziale equiordinazione tra FFAA e Forze di Polizia).

A seguito di nuova delega contenuta nel "decreto sicurezza e immigrazione" D.L. n.113/2018   sono stati altresì emanati i decreti legislativinn.172 e 173 del  2019, rispettivamente di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle FFAA.

Il seguente grafico riporta i contingenti di personale militare per categoria nel triennio 2017-2021. Il grafico rappresenta, inoltre, le previsioni 2022-2024 secondo il previgente obiettivo di riduzione a 150.000 unità previsto per il 2024.
 

Fonte: Rielaborazione Servizio Studi Camera - Dipartimento difesa - su dati articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare (come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173  ), All. E, DPP 2018-2020, DPP 2019-2021, DPP 2020-2022, DPP 2021-2023 e DPP 2022-2024. 

 

La legge n. 119 del 2022   interviene, inoltre, sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata (artt. da 3 a 7) la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Libro IV (Personale militare), Titolo II (Reclutamento), Titolo III (Formazione e addestramento), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Titolo VII (Avanzamento) del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010  .

Si ricorda che nel corso della XVIII legislatura la  Commissione difesa della Camera dei deputati, ha svolto un'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate. L'indagine si è conclusa il 28 gennaio 2020 con l'approvazione unanime di un  Documento conclusivo   nel  quale si auspicava, tra l'altro, la predisposizione di un testo normativo organico sulla materia, che prendesse spunto dalle proposte di legge già depositate.

 

A tal riguardo si ricorda che la legge n. 331 del 2000  , recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa.

A sua volta la legge n. 226 del 2004  , nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quelle del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196  . La relativa disciplina normativa è successivamente confluita nel Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare.

In estrema sintesi può dirsi che la ferma prefissata era strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, potevano concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potevano essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, venivano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato. Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituiva, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.

 

In relazione a tale disciplina, l'articolo 3 della legge n. 119 del 2022   prevede che le ferme siano in numero di due:

  1. la prima, di tre anni, denominata "ferma prefissata iniziale":
  2. la seconda, sempre di tre anni, definita "ferma prefissata triennale", in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente (cfr. nuovo articolo 696-bis, previsto dal comma 1, lettera a), n.1 dell'articolo 3).

Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per il reclutamento nelle FFAA in qualità di VFP (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697).

Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale - ai quali sono riservati il 70% dei posti - in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi - ai quali è riservato non più del 30% dei posti - che abbiano un'età non superiore ai 28 anni (29 anni per i volontari in riafferma annuale, in servizio o in congedo) e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700, prevista dal comma 1, lettera a), n.7 dell'articolo 3).

 

Con riferimento alla disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista sempre dall'art. 3 della legge in esame (comma 1, lett. a) punto 10.1), conferma le attuali percentuali, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

In base all'attuale formulazione dell'articolo 703, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

 

I volontari sono immessi nei ruoli VFP con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri da definire con decreto ministeriale (art. 3, comma 1, lett. a), n. 11).

Si ricorda che il testo previgente dell'art. 704 del COM prevedeva che al termine della ferma prefissata quadriennale, ovvero della rafferma biennale, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito fossero immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto ministeriale, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.

 

Le ulteriori norme della legge n. 119 del 2022   che attengono alla nuova disciplina dei volontari in ferma prefissata fanno riferimento:

  1. al trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata (articolo 4);
  2. alle norme transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento (articolo 5);
  3. all'applicazione delle disposizioni del TUOM (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n. 90 del 2010  ) alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata, nelle more dell'adeguamento delle norme del richiamato Testo unico alla nuova disciplina (articolo 6);
  4. alla ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente (articolo 7).

Per un approfondimento di queste disposizioni si rinvia al seguente dossier  

Si segnala che l' articolo 8 della legge n. 119 del 2022   detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.
Il comma 1 allinea la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Nel dettaglio:
  1. la lettera a), novellando l'art. 1042, comma 1 del COM, dispone la modificazione della composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano: 5 generali di brigata e un brigadier generale possono infatti esserne nominati componenti in alternativa agli ufficiali previsti a legislazione vigente ossia - rispettivamente - a 5 colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi;
  2. la lettera b), introducendo l'articolo 1094-bis del COM, prevede la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate1 , nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando la divergenza di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto.
È introdotto il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal COM per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga alla disciplina relativa alla determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale (di cui all'art. 1078, del COM), non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

La legge n. 119 del 2022   prevede anche una delega al Governo per la revisione dello strumento militare volta, in particolare, ad incrementare le dotazioni organiche complessive del personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario. Inoltre, è prevista l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato e la riforma della sanità militare e si contempla la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate.

Nello specifico i criteri direttivi della delega legislativa prevista dall'articolo 9 attengono alla:
ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033 - ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del COM e successive modificazioni (lettera a) ;
 -  revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2033, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all' articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010   e, successive modificazioni (lettera b);
- previsione di un di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 44  , non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento ( lettera c);
  - istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all' articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66   (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1   (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale ( lettera d);
- previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi (lettera e);
- previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa (lettera f) ;
- revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare, prevedendo la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni (lettera g);
- istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato (lettera h).

 

Per quanto attiene al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati, si prevede che i medesimi siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (28/08/2022) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi. Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al Codice dell'ordinamento militare, di cui al richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010  .

Il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al TUOM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n. 90 del 2010  ) le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.