



La legge n. 119 del 2022 prevede anche una delega al Governo finalizzata ad incrementare le dotazioni organiche complessive di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario, ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato e riformare la sanità militare. Viene, altresì, contemplata la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate in relazione alle differenti esigenze operative.









Nello specifico, per le lettere da a) a e) del comma 1, il differimento del termine al 2033 riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare .
- 2196-bis , comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate;
- 2197, commi 1, alinea, e 1 - bis relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze Armate;
- 2197-bis , comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze Armate;
- 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate;
- 2208, comma 1 - bis relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personal e militare non direttivo;
- 2209-ter , comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate a 150.000 unità;
- 2209-quater , comma 1, alinea, in merito all'adozione annua le di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;
- 2209-septies , comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell' aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze Armate;
- 2214-bis , comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;
- 2221-bis , comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
- 2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa;
- 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
- 2236-bis , comma 1 - quater , sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
- 2238-ter , comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.
- 2239, comma 3 - quater sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.
Sono invece differiti al 2034 i termini di cui ai seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:
- 2206-bis, comma 1, lettera c), che fissa in 150.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze Armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A sua volta l'articolo 2 della legge n. 119 del 2022 prevede una rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
Nello specifico, viene rideterminata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA., individuata dall'art. 798-bis, comma 1, del COM, tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, nei seguenti termini:
- in aumento, per 3.330 unità complessive, rispetto all'assetto vigente, con riguardo ai sottufficiali fissandoli a: 17.400 (+1.230 ) dell'Esercito (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti); 10.250 (+1.000) della Marina (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti); 16.350 (+1.100 ) dell'Aeronautica (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti) [ comma 1, lett. a) , n. 1 ].
- in riduzione, per 3.330 unità complessive, rispetto all'assetto vigente, con riferimento ai volontari fissandoli a: 63.000 (-1.230) dell'Esercito (di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata); 12.550 (-1.000) della Marina (di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata); 12.150 (-1.100) dell'Aeronautica (di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata) [ comma 1, lett. a) , n. 2 ]
Viene, inoltre, soppresso l'art. 2207 - bis , del COM recante la ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per ciascun anno del periodo 2025 - 2028 (comma 1, lett. b)).
Le tabelle seguenti riepilogano la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA. prima e dopo le modifiche apportate dalla legge n. 119 del 2022.
Fonte: elaborazione Servizio Studi - Dipartimento Difesa - su dati articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare, prima e dopo le modifiche apportate dalla legge n. 119/2022.
La c.d. legge " Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militareLa legge n. 244 del 2012, sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sull'organizzazione delle Forze armate nazionali, con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO. In sintesi uno strumento più piccolo, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale.
La legge n. 244 del 2012va collocata nel più ampio e diffuso contesto della spending review e mirava ad incrementare le risorse destinate al funzionamento dello Strumento militare riducendone il personale e, conseguentemente, gli assetti organizzativi sul territorio.
Nello specifico la legge n. 244 ha conferito al Governo un'ampia delega riguardante i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:
- l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa;
- le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;
- le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa.
In termini concreti tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti:
- una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), da attuare entro l'anno 2024;
- una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile ella difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
- una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, da conseguire entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014
(ovvero il 26 febbraio 2014), attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.
- il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.
A seguito di tale legge delega, anche attraverso sue intercorse novelle, si sono succeduti diversi decreti legislativi: nn. 7 (strutture organizzative) ed 8 (personale militare e civile) del 2014; n. 91 del 2016(disposizioni integrative e correttive); nn.94 e 95 del 2017(ulteriori disposizioni integrative volte ad una sostanziale equiordinazione tra FFAA e Forze di Polizia).
A seguito di nuova delega contenuta nel "decreto sicurezza e immigrazione" D.L. n.113/2018
sono stati altresì emanati i decreti legislativinn.172 e 173 del 2019, rispettivamente di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle FFAA.
Il seguente grafico riporta i contingenti di personale militare per categoria nel triennio 2017-2021. Il grafico rappresenta, inoltre, le previsioni 2022-2024 secondo il previgente obiettivo di riduzione a 150.000 unità previsto per il 2024.
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Fonte: Rielaborazione Servizio Studi Camera - Dipartimento difesa - su dati articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare (come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173
), All. E, DPP 2018-2020, DPP 2019-2021, DPP 2020-2022, DPP 2021-2023 e DPP 2022-2024.
La legge n. 119 del 2022 interviene, inoltre, sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata (artt. da 3 a 7) la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Libro IV (Personale militare), Titolo II (Reclutamento), Titolo III (Formazione e addestramento), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Titolo VII (Avanzamento) del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010
.

A tal riguardo si ricorda che la legge n. 331 del 2000 , recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa.
A sua volta la legge n. 226 del 2004 , nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quelle del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
. La relativa disciplina normativa è successivamente confluita nel Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare.
In estrema sintesi può dirsi che la ferma prefissata era strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, potevano concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potevano essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, venivano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato. Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituiva, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.
In relazione a tale disciplina, l'articolo 3 della legge n. 119 del 2022 prevede che le ferme siano in numero di due:
- la prima, di tre anni, denominata "ferma prefissata iniziale":
- la seconda, sempre di tre anni, definita "ferma prefissata triennale", in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente (cfr. nuovo articolo 696-bis, previsto dal comma 1, lettera a), n.1 dell'articolo 3).
Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per il reclutamento nelle FFAA in qualità di VFP (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697).
Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale - ai quali sono riservati il 70% dei posti - in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi - ai quali è riservato non più del 30% dei posti - che abbiano un'età non superiore ai 28 anni (29 anni per i volontari in riafferma annuale, in servizio o in congedo) e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700, prevista dal comma 1, lettera a), n.7 dell'articolo 3).
Con riferimento alla disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista sempre dall'art. 3 della legge in esame (comma 1, lett. a) punto 10.1), conferma le attuali percentuali, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.
I volontari sono immessi nei ruoli VFP con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri da definire con decreto ministeriale (art. 3, comma 1, lett. a), n. 11).
Le ulteriori norme della legge n. 119 del 2022 che attengono alla nuova disciplina dei volontari in ferma prefissata fanno riferimento:
- al trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata (articolo 4);
- alle norme transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento (articolo 5);
- all'applicazione delle disposizioni del TUOM (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n. 90 del 2010
) alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata, nelle more dell'adeguamento delle norme del richiamato Testo unico alla nuova disciplina (articolo 6);
- alla ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente (articolo 7).
Per un approfondimento di queste disposizioni si rinvia al seguente dossier

- la lettera a), novellando l'art. 1042, comma 1 del COM, dispone la modificazione della composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano: 5 generali di brigata e un brigadier generale possono infatti esserne nominati componenti in alternativa agli ufficiali previsti a legislazione vigente ossia - rispettivamente - a 5 colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi;
- la lettera b), introducendo l'articolo 1094-bis del COM, prevede la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate1 , nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando la divergenza di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto.
La legge n. 119 del 2022 prevede anche una delega al Governo per la revisione dello strumento militare volta, in particolare, ad incrementare le dotazioni organiche complessive del personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario. Inoltre, è prevista l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato e la riforma della sanità militare e si contempla la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate.




Per quanto attiene al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati, si prevede che i medesimi siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (28/08/2022) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi. Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al Codice dell'ordinamento militare, di cui al richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010 .
Il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al TUOM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 ) le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.