La legge 28 aprile 2022, n. 46 , approvata sul finire della XVIII legislatura, delinea la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Il provvedimento interviene dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018 ), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.
Il cammino parlamentare che nella XVIII legislatura ha condotto all'approvazione della legge n. 46 del 2022 trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018
con la quale sono stati definiti i giudizi di legittimità costituzionale inerenti all'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare).
Nello specifico, la Consulta, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione del Codice dell'ordinamento militare, in quanto prevedeva che i militari non potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che i militari potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge", fermo restando "il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali" (sentenza n. 120 del 2018 ).

In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:
- ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
- ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
- ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse";
- ha ribadito la legittimità del divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare.

La legge 28 aprile 2022, n. 46 reca per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano norme che regolano l'esercizio della libertà sindacale del personale militare.







Il principio generale della nuova normativa è sancito dall'articolo 1 in forza del quale i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze.
In deroga al comma 1 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare (COM - D.Lgs. n. 66/2010 ), che prevede il preventivo assenso del Ministro della difesa per la costituzione di associazioni o circoli fra militari, si stabilisce che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale; gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.
Vengono elencati i principi a cui sono improntati gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che fra l'altro devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza dei sistemi di finanziamento. Viene, inoltre, specificato che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi (art.2).
La procedura per la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è disciplinata dall'articolo 3.
Vengono espressamente elencati i divieti posti alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (art.4).
Con riferimento alle competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale si precisa che le medesime curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art.5).



- presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
La trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio è esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A tal proposito l'articolo 6 della legge 46 del 2022 ne definisce ambiti di competenza e limiti.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.
In relazione alle cariche direttive delle associazioni professionali le medesime sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
Il comma 1 dell'articolo 8 richiede il rispetto del "principio di parità di genere" nell'assegnazione delle cariche.
Lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni sono definiti dall'articolo 9.
Con riferimento, poi, all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni. A tal fine si prevede che il legislatore delegato consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
Per quanto attiene, in generale, al diritto di assemblea si stabilisce (art.10) che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:
- anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
- in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. A loro volta i comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Con riferimento alle procedure di contrattazione l'articolo 11 attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.
Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla legge in esame e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Tali DPR sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
Per quanto attiene agli obblighi informativi, si prevede che le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunichino alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di loro competenza (art.12).
A sua volta l'articolo 13 considera rappresentative a livello nazionale le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare (escludendo il personale che non può aderire alle associazioni sindacali). Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
- di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
- di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e per i successivi quattro anni.
Con riferimento alla tutela e ai diritti dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale la nuova normativa stabilisce che i medesimi:
Si previsto l'obbligo di pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale e si prevede la possibilità che i dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari abbiano rapporti con gli organi di stampa e rilascino dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare (art.15).
Con riferimento alla materia di giurisdizione, l'articolo 17 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge in esame, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge.
A sua volta l'articolo 18 riguarda le procedure di conciliazione, e istituisce
- presso il Ministero della difesa, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale;
- per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Gli ultimi due articoli della legge recano, rispettivamente, abrogazioni e norme transitorie, anche in relazione alla carica dei delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 2022) e la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 reca la delega al Governo per il coordinamento normativo e il regolamento di attuazione.
Ai sensi della richiamata disposizione il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 2022), uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del COM, al fine di inserirvi le disposizioni della nuova normativa prevista dalla legge n. 46 del 2022;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge in esame;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate") e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
Per quanto concerne la procedura di adozione dei richiamati decreti, i relativi schemi, corredati di relazione tecnica, dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Si prevede la possibilità che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di questi decreti legislativi, il Governo adotti, con la medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Inoltre:
- con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (27 maggio 2022), è adottato il regolamento di attuazione della legge.
- con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto decorreranno le abrogazioni previste dal medesimo art. 19, comma 1 (articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare).
Lo scorso 26 luglio il Ministro della Difesa ha firmato il primo decreto attuativo della legge n. 46 del 2022.
Il decreto riguarda la disciplina del versamento, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delle trattenute mensili sulla retribuzione, operate dall'Amministrazione sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.