Difesa e Sicurezza internazionaleDefence and international security

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Trade union professional associations

ITALIANO ENGLISH

La legge 28 aprile 2022, n. 46  , approvata sul finire della XVIII legislatura, delinea la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il provvedimento interviene dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018  ), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Law No 46 of 28 April 2022, which was approved at the end of the 18th parliamentary term, sets out the legal framework within which it is possible to establish, for the first time in the Italian legal system, professional associations of a trade union nature between military personnel.

The measure comes after a significant ruling by the Constitutional Court, which in 2 018 changed its well-established case-law on the rights of military personnel (judgment No 120 of 2018  ), recognising for the first time the legitimacy of professional associations of military personnel of a union nature.

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Il cammino parlamentare che nella XVIII legislatura ha condotto all'approvazione della legge n. 46 del 2022   trae origine dalla  sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018   con la quale sono stati definiti i giudizi di legittimità costituzionale inerenti all'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66   (Codice dell'ordinamento militare).

Nello specifico, la Consulta, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione del Codice dell'ordinamento militare, in quanto prevedeva che i militari non potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che i militari potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge", fermo restando "il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali" (sentenza n. 120 del 2018  ).

Per un approfondimento del giudizio di legittimità costituzionale riguardante il comma 2 dell'articolo 1475 si rinvia al seguente dossier    predisposto in occasione dell'inizio dell'esame parlamentare delle proposte di legge AA.C. 875 e 1060. Nel citato dossier è possibile consultare anche il precedente orientamento della della Corte Costituzionale relativo al divieto di aderire ad associazioni sindacali.

In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018   la Corte:

  1. ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
  2. ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
  3. ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse";
  4. ha ribadito la legittimità del divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare. 

Appare opportuno ricordare che la  Corte Costituzionale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale,  aveva espressamente sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguevano le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore la Corte osservava come un eventuale vuoto normativo sarebbe stato "di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale".
Nelle more dell'approvazione della legge, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con  circolare del 21 settembre 2018   (("Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale") aveva provveduto ad integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.

La legge 28 aprile 2022, n. 46   reca per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano norme che regolano l'esercizio della libertà sindacale del personale militare.

Appare utile ricordare che l'esame in Commissione difesa delle proposte di legge C. 875 e C.1060 è stato avviato nella   seduta del 29 gennaio 2019. Nel corso dell'i ter alla Camera sono state abbinate le proposte di legge C.  1702     e   C.2330    abb. L'esame  in prima lettura alla Camera si è  concluso nel corso della seduta del   22 luglio 2020. Qui l'iter del provvedimento C.875  
A sua volta l'Aula del Senato ha concluso l'esame del provvedimento,  il 17 novembre 2021.
La Camera ha concluso definitivamente l'esame del provvedimento  C.875-B   (ora legge n. 46 del 2022  ) nella seduta del 20 aprile. Qui l'iter del provvedimento A.S.1893  .
la legge n. 46 del 2022   è entrata in vigore il 27 maggio 2022.

Il principio generale della nuova normativa è sancito dall'articolo 1 in forza del quale i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze.

In deroga al comma 1 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare (COM - D.Lgs. n. 66/2010  ), che prevede il preventivo assenso del Ministro della difesa per la costituzione di associazioni o circoli fra militari, si stabilisce che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale; gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.

Si ricorda che gli allievi citati dall'articolo 627, comma 8, del COM, sono gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

Vengono elencati i principi a cui sono improntati gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che fra l'altro devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza dei sistemi di finanziamento. Viene, inoltre, specificato che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi (art.2).

La procedura per la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è disciplinata dall'articolo 3.

Entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto  presso il Ministero della difesa o  presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Il ministero competente, entro i 60 giorni successivi, accerta la sussistenza dei requisiti di legge e ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Con le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti. Ogni successiva modifica statutaria deve essere comunicata entro 15 giorni al competente Ministero, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti. 
In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo, il Ministro per la pubblica amministrazione. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste (commi 1-5). 
Sono riservate alla  giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse  nel caso di cancellazione.

Vengono espressamente elencati i divieti posti alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (art.4).

In particolare, è fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori  non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo  sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere  manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza  in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto,  organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a  campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
i) aderire ad  associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.

Con riferimento alle competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale si precisa che le medesime curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art.5).

 

Le materie di competenza riguardano:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195  , nonché all' articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95   (recante "Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate");
b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
e) alle pari opportunità;
f) alle prerogative sindacali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  , sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
In relazione alle richiamate materie le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
  • presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
  • essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
  • chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

La trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio è esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. 

 Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A tal proposito l'articolo 6 della legge 46 del 2022   ne definisce ambiti di competenza e limiti. 

Le competenze delle articolazioni periferiche sono definite dagli statuti  nei limiti previsti dall'articolo 5, ovvero nei medesimi limiti di quelli stabiliti per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Vengono elencate le materie di competenza delle articolazioni periferiche definite dagli statuti,  nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.
Si precisa che ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Con riferimento, poi, al  finanziamento delle associazioni , si prevede che l e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dalla stessa legge e con le attività di assistenza fiscale e consulenza a favore dei propri iscritti (art.7).
Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega a favore dell'associazione alla quale aderiscono per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente.
A tal proposito lo scorso 26 luglio il Ministro della Difesa  ha firmato   il decreto riguardante la disciplina del versamento, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delle trattenute mensili sulla retribuzione, operate dall'Amministrazione sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.  (cfr. sopra).

In relazione alle cariche direttive delle associazioni professionali le medesime sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 

Il comma 1 dell'articolo 8 richiede il rispetto del "principio di parità di genere" nell'assegnazione delle cariche.

Il comma 2 dell'articolo 8 definisce nel dettaglio i criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche, prevedendo che non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 , del testo unico di cui al decreto legislativo  n. 235 del 2012 che reca le cause di  incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte (art.8).

Lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni sono definiti dall'articolo 9.

Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale può essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

Con riferimento, poi, all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, l'articolo 9 delega il Governo  ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni. A tal fine si prevede che il legislatore delegato consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Tale decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente  trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, con la medesima procedura.

Per quanto attiene, in generale, al diritto di assemblea si stabilisce (art.10) che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

  • anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
  • in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. A loro volta i comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Con riferimento alle procedure di contrattazione l'articolo 11 attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.

Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla legge in esame e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Tali DPR sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

Per quanto attiene agli obblighi informativi, si prevede che le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunichino alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di loro competenza (art.12).

A sua volta l'articolo 13 considera rappresentative a livello nazionale le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare (escludendo il personale che non può aderire alle associazioni sindacali). Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
La norma prevede che,  in via transitoria, le quote percentuali di iscritti  sono ridotte:
  • di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
  • di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame  e per i successivi quattro anni.
Con  decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,  sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge in esame.

 Con riferimento alla tutela e ai diritti dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale la nuova normativa stabilisce  che i medesimi:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla legge  in esame e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla legge  in esame;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti (art.14).

 Si previsto l'obbligo di pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale e si prevede la possibilità che i dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari abbiano rapporti con gli organi di stampa e rilascino dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare (art.15).

Con riferimento alla  materia di giurisdizione, l'articolo 17 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge in esame, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 

Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla  legge.

A sua volta l'articolo 18 riguarda le procedure di conciliazione, e istituisce 

  • presso il Ministero della difesa, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale;
  • per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni centrali di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  in esame. Le commissioni sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche. Sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

Gli ultimi due articoli della legge recano, rispettivamente, abrogazioni e norme transitorie, anche in relazione alla carica dei delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 2022) e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 reca la delega al Governo per il coordinamento normativo e il regolamento di attuazione.

Ai sensi della richiamata disposizione il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 2022), uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del COM, al fine di inserirvi le disposizioni della nuova normativa prevista dalla legge n. 46 del 2022;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge in esame;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale  deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95   (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate") e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

 

Per quanto concerne la procedura di adozione dei richiamati decreti, i relativi schemi, corredati di relazione tecnica, dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti

Si prevede la possibilità che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di questi decreti legislativi, il Governo adotti, con la medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Inoltre:

  •          con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (27 maggio 2022), è adottato il regolamento di attuazione della legge.
  •         con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto decorreranno le abrogazioni previste dal medesimo art. 19, comma 1 (articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare).

Lo scorso 26 luglio il Ministro della Difesa ha firmato il primo decreto attuativo   della legge n. 46 del 2022.

Il decreto riguarda la disciplina del versamento, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delle trattenute mensili sulla retribuzione, operate dall'Amministrazione sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.