Nel corso della legislatura sono stati sottoposti al parere parlamentare diversi schemi di decreto ministeriale concernenti l'acquisizione di sistemi d'arma per le Forze speciali.
La commissione Difesa ha approvato, inoltre, diversi atti di indirizzo al Governo concernenti le Forze speciali italiane, con particolare riferimento sia al trattatmento economico (risoluzioni n. 8-00173 e n.8-00174
), sia al potenziamento e all' ammodernarnamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze special (cfr. risoluzione n. 8-00143
).
Sul finire della legislatura è stato approvato l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del D.L. 50/2022 che istuisce la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate, in linea con le risoluzioni approvate della Commissione Difesa n. 8-00129
(ex n.
7-00680
) e n. 7-00825
(cfr. seduta del il 27 luglio 2021
).
In Italia le Forze Speciali (FS) sono quelle unità militari chiamate a svogere "operazioni speciali", ovvero operazioni militari non convenzionali ad effetto strategico quali, ad esempio: il contrasto di attività di matrice insurrezionale e terroristica, la liberazione di ostaggi, le incursioni contro obiettivi nemici, le ricognizioni speciali e l'addestramento delle forze di sicurezza di Paesi a deficit di stabilità.
Si tratta di reparti in possesso di elevatissime qualifiche tecniche e operative ed il cui personale è addestrato ad operare nei tre domini di riferimento – terrestre, marittimo e aereo – in ambiente ostile e a grande distanza dalle unità amiche (fonte difesa cfr qui ).
Possono avvalersi del supporto di altre forze ed in particolare di quelle maggirmente affini per addestramento e tipologia di azione.
Il Comando operativo per la gestione delle Operazioni Speciali è il COFS, posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa. La sua azione è determinata direttamente da parte del vertice politico-militare nazionale.
Le Forze armate italiane e l'Arma dei Carabinieri dispongono tutte di un corpo speciale (FS-TIER1, in gergo tecnico):
- Il 9° Reggimento d'Assalto paracadutisti "Col Moschin
" dell'Esercito che rappresenta l'unità di maggiore consistenza organica nonché il naturale protagonista delle Operazioni Speciali che si sviluppano in ambiente terrestre;
- Il GOI (Gruppo Operativo Incursori
) della Marina Militare, creato e strutturato, fin dalla sua nascita nella 2^ Guerra Mondiale, per operare prevalentemente in ambiente marittimo;
- Il 17° Stormo Incursori
dell'Aeronautica Militare che, di più recente costituzione;
- Il GIS (Gruppo Intervento Speciale
) dei Carabinieri, creato negli anni '70 per contrastare il terrorismo.
Accanto ai reparti inquadrati nel COFS, che costituiscono il cosiddetto «TIER 1», operano due ulteriori unità, costituenti il «TIER 2»: il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) «Folgore» e il il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti
(Rangers)"Monte Cervino", che possono compiere, con la medesima efficacia, una parte significativa delle missioni ad esse assegnate, con particolare riferimento alle tre missioni «NATO SOF» (Direct Action, Military Assistance e Special Reconnàissance).
Altri tre reparti orientati al supporto delle operazioni speciali sono: il 3° Reggimento elicotteri per operazioni speciali (REOS) «Aldebaran» dell'Esercito italiano, il Reparto Eli-Assalto della Marina militare e il 9° Stormo «Francesco Baracca»
dell'Aeronautica militare.
Oltre alle summenzionate unità sono state, inoltre, sancite le Forze per Operazioni Speciali (FOS): si tratta di reparti convenzionali, a livello compagnia, orientati al supporto delle operazioni speciali, forniti dal 187° Reggimento paracadutisti «Folgore», dal Reggimento lagunari «Serenissima», dal 66° Reggimento «Trieste», dal 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania», dalla compagnia Supporto Tattico alle Operazioni Speciali (STOS) del 17° Stormo e dalla Compagnia FOS del Reggimento «San Marco».
Le Forze Speciali Italiane dipendono dal Cofs, il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali .
Il comandante del Cofs ha quindi la competenza per le operazioni condotte dai 4 reparti di Forze Speciali Italiane FS – TIER 1
.
ll Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali è stato costituito il 1° dicembre 2004 alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ed ha sede presso l'Aeroporto "Francesco Baracca" di Centocelle.
Come evidenziato nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021 , (Vol. II
, pag. pag. 216) "nel 2021 è stato costiuito il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) al fine di garantire l'unicità di Comando e Controllo di tutte le operazioni, assicurando un più efficace coinvolgimento delle Forze Armate e dei domini cyber e spaziale oltre alle forze convenzionali e speciali, realizzando l'aggregazione delle informazioni a supporto del processo decisionale anche del livello Politico -Militare.
In tale ambito alle dipendenze del COVI sono stati posti il Comando per le Operazioni in Rete (COR), il Comando delle Operazioni Spaziali (COS), il Comando Operativo Interforze (COI) ed il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), in un passaggio dal concetto di interforze a quello di multi –dominio".
A sua volta il comma 8 dell'articolo 52 del DL 2022_50 (dl aiuti energia) ha riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare.
Nel 2015, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 del 2015 ("proroga missioni internazionali dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015"), è stata approvata una disposizione, l'articolo 7-bis (Disposizioni in materia di intelligence), che consente al Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di emanare disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa".
Con riferimento all'ambito oggettivo, la disposizione è estremamente restrittiva perché consente al Presidente del Consiglio di impiegare forze speciali solo in relazione alle operazioni descritte nella richiamata disposizione legislativa, fermo restando che per l'impiego di un dispositivo militare ampio che preveda invio di personale militare oltre i confini nazionali è necessaria la necessaria autorizzazione parlamentare ai sensi della "legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016 ).
Inoltre, la norma riguarda esclusivamente l'impiego di forze speciali (Tier-1, in gergo militare), escludendo altri assetti, vale a dire i richiamati soli corpi d'élite delle quattro forze armate (il 9° Col Moschin dell'Esercito, gli incursori Comsubin della Marina e quelli del 17° stormo dell'Aeronautica, più i Gis dei Carabinieri).
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7-bis nei confronti del personale militare impegnato nell'attuazione delle
attività di intelligence hanno effetto le disposizioni penali che prevedono l'applicazione:
1. del codice penale militare di pace;
2. della competenza del tribunale di Roma prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008 , n. 209;
3. della scriminante (circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purchè ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, prevista all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009
, n. 197;
4. ove ne ricorrano i presupposti, dell'estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei Servizi di informazione, di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
Le richiamate disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in nessun caso ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7- bis prevede il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nelle seguenti fasi:
- al comma 1, si prevede che il Comitato esprima un parere sulla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124
, che reca le disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani All'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa;
- al comma 2, si stabilisce altresı`, che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Copasir, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124
, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- ai sensi del comma 5, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) può inoltre essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, Secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Copasir e sentito il Comitato interministeriale stesso;
- il comma 6, infine, prevede che il Copasir, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, trasmetta alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nello stesso articolo 7-bis.
Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio per il 2021 è stato approvato l'ordine del Giorno (9/2790-bis-AR/311 ), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un fondo per le Forze Speciali volto a garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l'ammodernamento e l'aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l'introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78
.

.
Con il decreto "aiuti" (decreto-legge n. 50/2022, articolo 51, commi 8-ter e 8-quater) è stata, poi, istituita la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate, in considerazione delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso.
Il «soccorritore militare per le forze speciali» deve essere in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, Può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute sono stabiliti:
- i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali;
- i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.


Sul finire della XVIII legislatura (seduta del 12 luglio 2022), la Commissione Difesa della Camera ha approvato le risoluzioni n. 8-00173 (ex n.7-00793
) e n. 8-00174
(ex 7-00825
) sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali e l'indennità di rischio per gli operatori subacquei.
Nel corso della XVIII Legislatura sono stati sottoposti al parere parlamentare diversi schemi di decreto ministeriale concernenti l'acquisizione di programmi d'arma relativi alle Forze speciali.
Si segnalano:
- l'Atto n. 109
, di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale (parere favorevole espresso nella seduta del 15 ottobre 2019);
- l'Atto n. 114
, di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare (parere favorevole espresso nella seduta del 16 ottobre 2019);
- l'Atto n. 224
- Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (Parere favorevole, espresso nella seduta del 10 dicembre 2020);
- l'Atto n. 311
- Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali (Parere favorevole espresso nella seduta del 9 novembre 2021);
- l'Atto n. 318
- Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Parere favorevole espresso nella seduta del 30 novembre 2021);
- Atto n. 338
- programma n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI), da destinare prioritariamente alla condotta di attività addestrative avanzate nei settori relativi alle operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo e ad azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto rischio (Parere favorevole espresso nella seduta del 19 gennaio 2022);
- Atto n. 343
- programma n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (U.Bo.S.- Unità navale per Bonifiche Subacquee
) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Obiettivo del programma è il rinnovamento delle Unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN
) della Marina Militare. Si prevede, quindi, l'acquisizione di una nuova Unità navale - a spiccata connotazione multi-purpose by design - per effettuare un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse in un vasto spettro di scenari operativi d'impiego, tra i quali quelli duali per il concorso della Difesa in occasione di eventi straordinari e calamità naturali (Parere favorevole espresso nella seduta del 15 febraio 2022).
Per un approfondimento si rinvia al tema: Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma