IstruzioneEducation

L'emergenza Covid-19The Covid-19 emergency

Le disposizioni adottate nel mondo della scuola a seguito della pandemia da Covid-19

Provisions made in the school world following the Covid-19 pandemic

ITALIANO ENGLISH

Da marzo 2020, in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19, anche il settore dell'istruzione ha dovuto affrontare la sfida – del tutto inedita per dimensioni e criticità – di continuare a educare e istruire milioni di ragazzi, in una situazione di grave insicurezza sia per questi che per tutto il personale scolastico. Si sono quindi succeduti una serie di interventi normativi e organizzativi di carattere emergenziale, che hanno, per oltre 2 anni, seguito l'evolversi della situazione epidemiologica: da un impianto incentrato sulla didattica a distanza, si è gradualmente recuperato un sistema di attività in presenza, accompagnato da misure igienico-sanitarie di varia natura.

Di seguito si riportano le principali disposizioni adottate nell'ambito della scuola in relazione alla pandemia, sia per il contenimento della diffusione del virus, sia per considerarne gli effetti e le conseguenze.

Since March 2020, following the spread of the Covid-19 pandemic, the education sector has been faced with the challenge - totally unprecedented in terms of scale and criticality - of continuing to educate and instruct millions of children, in a situation of serious insecurity for both them and all school staff. A series of regulatory and organisational interventions of an emergency nature therefore followed one another, which for over 2 years, according to the evolution of the epidemiological situation: from a system centred on distance teaching, a system of in-presence activities was gradually recovered, accompanied by hygienic and sanitary measures of various kinds.

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Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state recate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6   (L. 13/2020  ) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, comma 2, lett. d) ed f). 

 

Preliminarmente, si ricorda che le disposizioni di tutti i DPCM sono state applicate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Successivamente, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19   (L. 35/2020  )  ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, potesse essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno originariamente di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, originariamente fino al 31 luglio 2020 (termine iniziale dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  ,  e prorogato più volte – come noto – fino al 31 marzo 2022), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p) e q) e art. 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020   (art. 5, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le sospensioni già indicate.

E', poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33   (L. 74/2020  ) che ha previsto che le attività dei servizi  educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani fossero svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020   (art. 1, comma 13).

In linea generale, lo stesso D.L. 33/2020   aveva disposto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM, le regioni, informando contestualmente il Ministro della salute, potevano introdurre misure derogatorie, originariamente ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, comma 16). Successivamente, tale previsione è stata modificata dal D.L. 125/2020   (L. 159/2020: art. 1, comma 2, lett. a)), che ha disposto che le regioni potessero introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.

Lo stesso D.L. 33/2020   aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (art. 3, comma 1).

 

Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83   (L. 124/2020  ) aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato   dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020   (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

 

Ancora dopo, è intervenuto il citato D.L. 7 ottobre 2020, n. 125   (L. 159/2020) che aveva prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020  ) la possibilità di intervento con DPCM.

 

Si erano dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano innanzitutto progressivamente esteso il ricorso alla didattica digitale integrata nelle scuole di istruzione secondaria.

 

Nel prosieguo, era intervenuto il D.L. 158 del 2 dicembre 2020  , che aveva esteso da 30 a 50 giorni il termine massimo di vigenza delle misure adottate con i DPCM adottati ai sensi del D.L. 19/2020   (art. 1, comma 1). Tale previsione è poi stata riversata nel D.L. 172/2020   (art. 1, comma 3-bis), la cui legge di conversione (L. 6/2021  : art. 1, comma 2) ha abrogato il D.L. 158/2020  , facendone salvi gli effetti.

 

Tali previsioni erano poi state superate dal D.L. 1/2021   (art. 4), il cui contenuto è stato a sua volta riversato nel già citato D.L. 172/2020   (art. 1-quater), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 3) ha abrogato il D.L. 1/2021, facendone salvi gli effetti.

In particolare, era stata disciplinata in via legislativa la graduale ripresa dell'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021.

 

Ancora dopo, il D.L. 2/2021   (L. 29/2021) aveva prorogato al 30 aprile 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021  ) la possibilità di intervento con DPCM.

 

Nel prosieguo, era dunque intervenuto il DPCM 14 gennaio 2021  , le cui disposizioni si sono applicate dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Successivamente, era intervenuto il DPCM 2  marzo 2021  , che aveva previsto ulteriori possibilità di ricorso alla didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ancora dopo, gli interventi sono stati disposti con norme primarie. In particolare, sono dapprima intervenuti il D.L. 44/2021   (L. 76/2021), il D.L. 52/2021   (L. 87/2021) e il D.L. 105/2021   (L. 126/2021) che hanno delineato questo quadro fino al 31 dicembre 2021, prevedendo, in particolare - e in estrema sintesi - che sino a quella date continuassero ad applicarsi le disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021, salvo diverse determinazioni recate dagli stessi D.L. (art. 1, comma 1, D.L. 44/2021   e art. 1, comma  1, D.L. 52/2021  ; art. 12, comma 2, D.L. 105/2021  ).

 

Inoltre, il D.L. 111/2021   (L. 133/2021) - nel quale è stato riversato, con modifiche, il D.L. 122/2021   (contestualmente abrogato) - ha previsto che: 

- nell'a.s. 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado fossero svolte in presenza. Fino al 31 dicembre 2021, tuttavia, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci potevano derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità. In ogni caso, restava sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse stato necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (art. 1, commi 1 e 4);

- nell'a.a. 2021/2022 le attività delle università e degli ITS fossero svolte prioritariamente in presenza (art. 1, comma 1);

fino al 31 dicembre 2021, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie si applicavano alcune misure minime di sicurezza. Si trattava di: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentavano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive; fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove fossero presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; raccomandazione di rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che avessero tutti completato il ciclo vaccinale o avessero un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale, poteva essere disciplinato con protocolli e linee guida adottati con Ordinanza del Ministro della salute (art. 1, commi 2 e 3, secondo periodo);

Successivamente, il decreto-legge n. 4 del 2022   (legge n. 25 del 2022  ), cosiddetto Sostegni-ter, ha disciplinato la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che avessero aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione ha provveduto al riparto, tra le istituzioni scolastiche, del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021  ), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 19, commi 1-3). Esso, inoltre, ha esteso, agli alunni delle scuole primarie, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica (di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2022  ) è stata incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022 (art. 30, comma 2).

 

Ancora dopo, il decreto-legge n. 68 del 2022   (legge n. 139 del 2022) ha previsto che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applicasse l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio, tale disposizione ha previsto che, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022, non si applicasse la misura di sicurezza di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021   (L. 87/2021  ) (art. 11, comma 2).

 

Da ultimo – si ricorda che lo stato di emergenza è formalmente durato sino al 31 marzo 2022 - il Ministero dell'istruzione ha inviato alle scuole, il 28 agosto 2022, il vademecum Covid-19   con le indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

I primi interventi specifici per considerare gli effetti e le conseguenze dell'emergenza epidemiologica nel settore della scuola sono stati previsti dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9  , che aveva introdotto disposizioni inerenti alla validità dell'a.s. 2019/2020 (art. 32), all'assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai viaggi di istruzione sospesi (art. 28, comma 9), alla presa di servizio dei vincitori della procedura per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (art. 20). 

Le previsioni recate dal D.L. 9/2020   sono poi state inserite, durante l'esame parlamentare, in alcuni casi con modifiche, nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18  , al contempo prevedendo, nella relativa legge di conversione (L. 27/2020  ), l'abrogazione dello stesso D.L. 9/2020  , con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.

  Nel prosieguo, sono intervenuti numerosi altri decreti-legge. In vari casi, le previsioni recate da un D.L. sono state integrate, ovvero modificate, ovvero estese ai successivi a.s., da successivi D.L. o da successive leggi, che, a loro volta, hanno introdotto nuove previsioni.

Di seguito si darà conto delle articolate previsioni in argomento, accorpandole, per quanto possibile, in base all'atto normativo nel quale sono recate.

In particolare:

  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 121-ter) ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l'a.s. 2019-2020 conservava comunque validità. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
    In seguito, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 91) ha previsto che le attività didattiche (relative all'a.s. o formativo 2019/2020) dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)  e degli Istituti tecnici superiori (ITS) erano svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità a distanza. Per i medesimi percorsi, sono state fatte altresì salve la validità dello stesso anno scolastico o formativo 2019/2020, anche qualora non si fosse riusciti ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si fosse determinata una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte.
    Le previsioni relative a IeFP, IFTS e ITS sono state riproposte, con riferimento all'anno scolastico o formativo 2020/2021, dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 58, comma 2, lett. e);
  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 87, comma 3-ter) ha disposto che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'a.s. 2019/20, produceva gli stessi effetti della valutazione in presenza.
    Tale previsione è poi stata estesa all'a.s. 2020/2021 dal D.L. 183/2020   (L. 21/2021  : art. 5, comma 3);
  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 120, commi 1-3, 5-5-bis, 6 e 7) ha incrementato di € 85 mln per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è stato destinato: per € 10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per € 70 mln, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole potevano comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità.

Al contempo, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 120, commi 6-bis e 7) ha stanziato € 2 mln per il 2020 a favore delle scuole paritarie per la dotazione di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e per i dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, disponendo che le risorse dovevano essere ripartite con gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali.

 

Ulteriori incrementi delle risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale sono stati previsti:

- dal D.L. 22/2020   (L. 41/2020  : art. 2, co. 3-bis): € 2 mln per il 2020;

- dal D.L. 137/2020   (L. 176/2020  : art. 21, co. 1-6, 6-quinquies e 7-bis): € 85 mln per il 2020, nonché € 2 mln per il 2021 specificamente destinati alla regione Val D'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

- dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art 1, comma 512): € 8,1 mln annui, dal 2021, al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica;

- dal D.L. 41/2021   (L. 69/2021  : art. 32): € 35 mln per il 2021 per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare, le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata;  

- dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 58, commi 5-ter e 5-quater): € 20 mln per il 2021 per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito di dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata;

  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 77) ha autorizzato la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse le scuole paritarie – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale;
  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 120, commi 4-7) ha autorizzato le scuole statali a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

Analoga possibilità è poi stata prevista per i mesi da settembre a dicembre 2020 - e, dunque, con contratti fino al 31 dicembre 2020 - dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34   (L. 77/2020  : art. 230-bis, co. 1). Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 966-967) ha previsto la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2021 e, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha incrementato la relativa dotazione organica di 1000 posti a decorrere dall'a.s. 2021/2022;  

  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 121) ha previsto che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegnava comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulavano contratti a tempo determinato con personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza; 
  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 4-ter, comma 1) ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali potevano fornire l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Ciò, tenendo conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi. Inoltre, ha previsto (art. 48) che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantivano, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi (per quanto concerne gli alunni con disabilità, ciò riguarda anche le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione). In seguito, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34   (L. 77/2020  : art. 109) ha disposto che tali prestazioni potevano essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto;
  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 73, comma 2-bis) ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole potevano svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non fosse previsto nei regolamenti interni. Successivamente, tale possibilità è stata consentita prima fino al 15 ottobre 2020 (D.L. 83/2020  -L. 124/2020  : art. 1, comma 3, e allegato 1, punto 16), poi fino al 31 dicembre 2020 (D.L. 125/2020  : art. 3, co. 1), poi fino al 30 aprile 2021 (D.L. 183/2020   -L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, punto 10), poi fino al 31 luglio 2021 (D.L. 52/2021   - L. 87/2021:  art. 11 e allegato 2, punto 6) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 (D.L. 105/2021  - L. 126/2021: art. 6 e allegato A, numero 2);

-       il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 88-bis, commi 8-10) ha previsto un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro 12 mesi dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardasse la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali doveva essere sempre corrisposto un rimborso). Sono stati fatti salvi, con effetto per l'a.s. 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020  , che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole potevano modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. Successivamente, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 182, comma 3-bis, lett. a) e b)) ha esteso (da 12) a 18 mesi il periodo di validità dei voucher e ha esteso la previsione di corresponsione del rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, anche ai soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.

 

A sua volta, il D.L. 22/2020   (L. 41/2020  ) ha disciplinato la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e ha dettato le prime indicazioni per l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021.

Il medesimo D.L. 22/2020   (L. 41/2020  ) ha disposto che le ordinanze avrebbero disciplinato altresì le modalità di svolgimento degli esami di Stato.

In attuazione, sono intervenute, per il primo ciclo, l'ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020   e, per il secondo ciclo,  l'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.   

Il 27 giugno 2020 è, poi, intervenuta l'ordinanza n. 41  , concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

 

Il medesimo D.L. 22/2020   (L. 41/2020  ) ha disposto, altresì, che le ordinanze avrebbero previsto specifiche modalità per l'adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'immunodepressione (art. 1, co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5).

Infine, il D.L. 22/2020   (L. 41/2020  ) ha previsto che:

- in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente doveva assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza e che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, potevano svolgersi nelle modalità del lavoro agile (art. 2, comma 3). A sua volta, il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 32, commi 4 e 6-quater) ha previsto che per l'a.s. 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicavano le modalità di lavoro agile, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica. Al contempo, ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, poteva assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni, le istituzioni scolastiche potevano incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di € 10 mln.

Inoltre:

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12) ha autorizzato la spesa di € 39,23 mln per il 2020 da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per le medesime finalità, ha stanziato (art. 231, co. 7-bis), sempre per il 2020, ulteriori € 2 mln da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020:   art. 231-bis) ha previsto che, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potevano essere adottate misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali a derogare (per l'a.s. 2020/2021), nei soli casi necessari, al numero minimo e massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse. A tal fine si dovevano utilizzare le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2020/2021, con uno stanziamento iniziale di € 377,6 mln nel 2020 ed € 600 mln nel 2021.

Nel prosieguo, il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 32, co. 1, 2, 3, 5) ha incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, di tali risorse aggiuntive:

1) € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, sono stati destinati: al trasferimento di risorse agli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica, ai fini dell'acquisizione - in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee - di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.

Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 58, commi da 3 a 4-quinquies, 5 e 5-bis), oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l'a.s. 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, ha incrementato le stesse di € 70 mln per il 2021.

Inoltre, lo stesso D.L. 73/2021   (L. 106/2021):

  • ha istituito un nuovo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/2022, con una dotazione di € 350 mln nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali;
  • per finalità analoghe, ha autorizzato un contributo complessivo di € 60 mln nel 2021 a favore delle scuole paritarie, di cui € 10 mln a favore delle scuole dell'infanzia paritarie;
  • ha previsto che, nei limiti delle risorse di cui all'art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) non utilizzate entro il 31 luglio 2021 per l'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA, è possibile l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021. Solo per il personale docente è previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, lo stesso assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, co. 326) ha disposto che il termine di detti ulteriori incarichi temporanei attivati con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 sia prorogabile (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa indicato. 
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 231, commi 1-5, 9, 10, 11 e 12) ha incrementato di € 331 mln per il 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per interventi volti a garantire nelle stesse scuole statali lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica. Le risorse dovevano essere destinate, tra l'altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni. Successivamente, per il perseguimento di alcune delle stesse finalità, il D.L. 41/2021   ( L. 69/2021: art. 31, co. 1-3) ha incrementato il medesimo Fondo di € 150 mln per il 2021. Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022   (cosiddetto Aiuti-bis) ha previsto un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (disciplinato dall'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006  ), al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (art. 39-bis).
  • il D.L. 137/2020   (L.176/2020:   art. 21, commi 6-bis-6-quinquies), oltre a quanto già detto, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 mln. Il fondo è stato destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Ne è stata prevista la ripartizione tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.
    A sua volta, il D.L. 41/2021   ( L. 69/2021: art. 31, comma 6) ha incrementato di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 233, commi 1, 2 e 5) ha incrementato di 15 mln per il 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo che al riparto dello stesso, solo per l'anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale (art. 233, commi 1, 2 e 5);
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 233, co. 3, 4 e 5) ha autorizzato la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali, e una spesa complessiva di € 120 mln per le scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 232) ha introdotto varie novità in materia di edilizia scolastica, finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, a incrementare di € 30 mln per il 2020 il "fondo per le emergenze" di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica.
    Successivamente, il D.L. 83/2020   (L. 124/2020  : art. 1, commi 3, e allegato 1, punto 34), il D.L. 125/2020   (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. a), il D.L. 183/2020   (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, punto 31), il D.L. 52/2021   (art. 11 e allegato 2, punto 26) e il D.L. 105/2021   (L. 126/2021: art. 6 e allegato A, numero 17) hanno disposto l'applicazione, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, delle previsioni volte a velocizzare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica e a semplificare le procedure di pagamento degli stessi.
    Inoltre, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 811) ha incrementato lo stesso "fondo per le emergenze" di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  • il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 26, co. 1-ter),  il D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 22), il D.L. 30/2021   (L. 61/2021: art. 2, co. 9), il D.L. 41/2021   ( L. 69/2021: art. 15, co. 4), il D.L. 105/2021   (L. 126/2021: art. 9, co. 3) e il D.L. 111/2021   (art. 2-ter) hanno autorizzato spese finalizzate a garantire la sostituzione per il 2020 e il 2021 di personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione ad alcune condizioni di rischio per la salute, ovvero per altre esigenze derivanti dai figli comunque correlate all'emergenza da COVID-19;  
  • il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 34) ha incrementato di € 580 mln per il 2020 il Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del d.lgs. 1/2018) da destinare, per € 500 mln, alle attività di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021 e contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali;
  • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 504-506) ha destinato alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per il 2021 € 30 mln e ha affidato ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, anche fra quelli già adottati per l'a.s. 2019/2020 a seguito del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

In attuazione sono intervenute:

- l'OM 52 del 3 marzo 2021  , relativa all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- l'OM 53 del 3 marzo 2021  , relativa all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

- l'OM 54 del 3 marzo 2021  , relativa alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;   

  • il D.L. 41/2021   (L. 69/2021: art. 31, comma 5), ha previsto che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle scuole comunali, delle scuole paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio;
  • il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 58, co. 4-septies) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con uno stanziamento di € 6 mln per il 2021, le cui risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitavano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici;
  • il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 58, comma 4-sexies) ha previsto l'istituzione di tavoli di coordinamento presso le prefetture per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra l'altro, le seguenti misure:

  • ha novellato l'art. 48-bis del D.L. 104/2020   (L. 126/2020), che consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta  dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro con il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai medesimi enti:

i) estendendo la vigenza di tale disposizione all'anno scolastico 2021/2022 (precedentemente circoscritta al solo a.s. 2020/2021);

ii) specificando che la disposizione riguarda i contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato (precedentemente il riferimento era ai contratti a tempo determinato) (art. 1-ter);

  • ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'art. 1 del D.L. 221/2021   - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'art. 232, commi 4 e 5, del D.L. 34/2020   (L. 77/2020) (art. 5, comma 1);
  • ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 - la possibilità di effettuare in videoconferenza le riunioni dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica; si è poi introdotta la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti (art. 5, comma 2);
  • ha autorizzato una spesa, nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022. Inoltre, ai fini di copertura del suddetto stanziamento relativo agli anni 2023 e 2024, ha ridotto - nella stessa misura di 400.000 euro per ciascuno dei due anni - la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 5, commi 3-bis e 3-ter).

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha autorizzato una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione (art. 1, comma 765). Essa ha inoltre previsto che, n relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, potessero, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione (art. 1, comma 956).

Sono state quindi adottate: l'O.M. 64 del 14 marzo 2022  , recante la disciplina sugli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022; l'O.M. 65 del 14 marzo 2022  , recante la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nel medesimo anno scolastico 2021/2022 e l'O.M. 66 del 14 marzo 2022  , recante "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

Da ultimo, l'art. 36 del decreto-legge n. 21 del 2022   (legge n. 51 del 2022  ) ha previsto quanto segue in materia di scuola:

  • si dispone - nel limite di spesa dell'incremento di 570 milioni di euro, per il 2022, del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235 del D.L. 34/2020 - una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. "organico COVID") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data (comma 1);
  • si incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", istituito dall'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2022   (comma 2). Tali risorse sono destinate specificamente all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica; vi sono ricompresi anche gli impianti di ventilazione meccanica e gli altri sistemi di igienizzazione dell'aria;
  • si uniforma la disciplina della mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria con quella dei docenti della scuola secondaria. Si estende, infatti, ai primi la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo nella provincia in cui si è titolari, così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie (comma 2-bis);
  • si integrano - le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020, ricomprendendovi candidati idonei (comma 2-ter).