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I tirocini curricolari ed extracurricolari

Curricular and extracurricular internships

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Nel corso della XVIII legislatura, uno dei temi di rilievo affrontati è stato quello dei tirocini, sia di tipo curricolare che extracurriculare: i primi sono funzionali al conseguimento di un titolo di studio e tendono a creare un proficuo collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro; i secondi sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e, quindi, con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

La legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha previsto, all'art. 1, commi 720-726, la definizione di tirocinio e di tirocinio curricolare. Essa ha, inoltre, demandato a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari (cioè, extracurriculari). Inoltre, ha individuato le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e specificato che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.

Con specifico riferimento ai tirocini curriculari, con l'obiettivo di realizzarne una riforma complessiva, le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera, hanno esaminato, tra fine 2021 e luglio 2022, i testi (poi unificati) delle proposte di legge AC 1063  -2202  -3396  -3419  -3500  , pur senza pervenire all'approvazione di un testo prima della conclusione della legislatura.

In the eighteenth legislature, one of the most important issues addressed was that of traineeships, both curricular and extracurricular: the former are functional to the attainment of a qualification and tend to create a fruitful link between the world of education and the world of work; the latter are aimed at facilitating young people's career choices through a period of training in a productive environment and thus with direct knowledge of the world of work.

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Andando nel dettaglio di quanto disposto dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ), si ricorda che l'art. 1, comma 720, reca, innanzitutto, la definizione di tirocinio, introducendo, altresì, la definizione di tirocinio curricolare.

In particolare:

- il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto

I tirocini curricolari

Le disposizioni normative alle quali ancora si fa riferimento per i tirocini curricolari sono costituite dall'art. 18 della L. 196/1997   – che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, senza usare le locuzioni curricolare ed extracurricolare – e dal regolamento conseguentemente emanato con D.I. 142/1998  . A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento.

In particolare, l'art. 18 della L. 196/1997  , al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha previsto l'intervento di un regolamento, da emanare con decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con l'allora Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le norme generali regolatrici della materia.

Il D.I. 142/1998   è poi intervenuto, tra l'altro, dettando norme in materia di soggetti abilitati a promuovere i tirocini, obblighi assicurativi del datore di lavoro, durata massima del tirocinio curriculare.

In seguito, l'art. 1, comma 1180, della L. 296/2006   – modificando l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996   (L. 608/1996  ) – ha disciplinato l'istituto della comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La citata comunicazione deve essere effettuata da parte dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e degli enti pubblici economici, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Essa deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

 Il successivo comma 721 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022   affida al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza Stato-regioni, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari (ossia extracurricolari). La definizione di tali linee guida è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

A tale proposito, si ricorda che, con riferimento all'ambito dell'istruzione, l'art. 117 della Costituzione   attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali. Attribuisce, invece, alla competenza concorrente l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale (di esclusiva competenza regionale).

Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza 200/2009  , ha incluso fra le norme generali sull'istruzione il (allora) modello di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO, ossia percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Con particolare riguardo all'istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005   la Corte ha chiarito, in linea generale, che "la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi". 

In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L'ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. n. 689/1981 (art. 1, comma 722). 

Si precisa, altresì, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (art. 1, comma 723).

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996   (cfr. supra, box ricostruttivo) (art. 1, comma 724).

Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008   (art. 1, comma 725).

Infine, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 92/2012  , in materia di tirocini formativi e di orientamento (cosiddetti extracurricolari, disciplinati dalle singole regioni e Province autonome) (art. 1, comma 726). 

Le richiamate disposizioni abrogate della L. n. 92/2012   prevedevano i criteri sulla base dei quali sono definite le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell'ambito di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 1, comma 34), nonché l'ammontare della sanzione amministrativa irrogata a carico del trasgressore in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (art. 1, comma 35). Infine, l'art. 1, comma 36, prevedeva che dall'applicazione dei commi 34 e 35 non derivassero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Inoltre, l'art. 1, comma 731 della medesima legge di bilancio 2022 ha esteso al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021  . 

Nel dettaglio la disposizione in esame modifica l'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021  . Il comma 1 di tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972  , si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997  . L'articolo in esame integra il dettato di tale previsione stabilendo che l'esenzione si applica anche per l'anno 2022.

Si ricorda che l'art. 18 della legge n. 196 del 1997  , al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 1962  , ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988  , nel rispetto dei principi e criteri generali dettati dalle lettere da a) ad i) del comma 1 del medesimo articolo.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il regolamento sui tirocini formativi e di orientamento (decreto 25 marzo 1998, n. 142  ). Sul tema si segnala inoltre  la direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2005  .