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Le misure destinate agli studenti delle scuole

The measures aimed at school students

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Nel corso della XVIII legislatura, diverse sono state le disposizioni legislative approvate con destinatari gli studenti delle scuole e il loro diritto allo studio

In particolare, i più recenti interventi riguardanti gli studenti delle scuole, oltre a quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), per i quali si rinvia all'apposito Tema  , hanno riguardato: la previsione in base alla quale, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione  degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo (e non più in decimi); la sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e, al contempo, l'introduzione di misure volte a rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro; l'incremento delle risorse per il sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni; l'introduzione, dall'a.s. 2020/2021, dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione; l'istituzione di fondi per il finanziamento di iniziative in materia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile; la previsione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; la possibilità di azzerare o ridurre la quota corrisposta dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico; l'incremento delle risorse e la modifica della disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

The most recent measures concerning school students, in addition to those adopted to deal with the Coronavirus emergency concerned: the provision on the basis of which, starting from the 2020/2021 school year, the assessment of primary school pupils' learning is expressed through a descriptive grade (and no longer in tenths); the replacement of alternating school-work paths with paths for transversal skills and guidance (PCTO) and, at the same time, the introduction of measures aimed at strengthening the learning of professional skills required by the labour market; the increase in resources for the integrated education and training system from birth to 6 years; the introduction, from the a. s. 2020/2021, of the teaching of civic education in the first and second cycle of education; the establishment of funds for financing initiatives on environmental education and sustainable development; the provision of contributions to state and peer schools and to certain categories of students for the purchase of subscriptions to newspapers, periodicals and scientific and trade magazines; the possibility of zeroing or reducing the fee paid by families for the school transport service; the increase in resources and the amendment of the discipline for the school inclusion of students with disabilities.

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I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 784-787) – come anticipato - ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015   - in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO) e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere.

In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di:

  • 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore);
  • 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
  • 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

  Le linee guida   per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre 2019.  

Si ricorda, poi, che in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017  , che ha previsto l'istituzione della Rete nazionale delle scuole professionali, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021  , recante "Definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali".

Interventi per rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro

Il D.L. 34/2019   (L. 58/2019  : art. 49-bis) ha previsto che, a decorrere dal 2021, è riconosciuto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali (per un importo non inferiore a € 10.000 nell'arco di un anno) per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. A tale fine, ha autorizzato una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.

In particolare, le tipologie degli interventi finanziabili con le erogazioni liberali – di cui possono beneficiare sia le scuole statali sia le scuole paritarie private e degli enti locali – riguardano:

  • laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
  • laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
  • ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
  • attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

L'incentivo alle imprese consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione.

Preliminarmente si ricorda, con riguardo alla disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che le novità introdotte con il d.lgs. 66/2017   sono state modificate con il d.lgs. 96/2019   che, tra l'altro, ha previsto la costituzione di Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità – composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno stesso, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare – che hanno il compito di redigere il Piano educativo individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

 Il d.lgs. 66/2017   ha stabilito che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole (DPR 80/2013  ).

Alcuni interventi della XVIII legislatura sono consistiti nell'assegnazione di risorse specifiche.

In particolare, L. di bilancio 2019  (L. 145/2018  : art. 1, comma 561) ha autorizzato l'ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, comma 3, L. 104/1992  ), nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, comma 1, lett. c), d.lgs. 112/1998   e le risorse per il periodo 2019-2021 ammontavano complessivamente a € 100 mln annui. Al contempo, la stessa L. di bilancio 2019 ha autorizzato (art. 1, comma 1138, lett. b)) una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

Analogo finanziamento è stato successivamente previsto dai commi 179 e 180 dell'art. 1, della L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  ) che, allo scopo, ha istituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2080), per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - l'apposito "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

La medesima legge di bilancio 2022 ha disposto, all'art. 1, comma 174, l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – di importi variabili da € 30 mln per il 2022 a € 120 mln annui a decorrere dal 2027 – allo scopo di incrementare il numero di studenti disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Essa, infine, ha incrementato di € 20 mln per il 2022 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici. Nello specifico, il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, commi 697 e 698). 

Si ricorda, poi, che la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 335) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Lo stesso contributo è poi stato incrementato di € 70 mln per il 2021 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 514).

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 42/2016   (L. 89/2016: art. 1-quinquies, comma 1) ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000  , che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

 

Inoltre, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra le altre, le seguenti misure:

  • proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo (e ultimo) termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 la possibilità di effettuare in videoconferenza le riunioni dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica. Si è inoltre introdotta la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti (art. 5, comma 2);
  • autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022. Inoltre, ai fini della copertura del suddetto stanziamento relativo agli anni 2023 e 2024, si riduce, nella stessa misura di 400.000 euro per ciascuno dei due anni, la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 5, comma 3-bis);
  • incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse. A tal fine, si novella l'art. 1, comma 179, della legge n. 234 del 2021   (legge di bilancio 2022), disponendo che la dotazione del suddetto fondo sia incrementata da 100 a 200 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2022. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017   (legge di bilancio 2018) (art. 5-bis).

In materia di diritto allo studio si ricorda, preliminarmente, che il d.lgs. 63/2017   ha indicato le prestazioni che devono essere erogate da Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze – ossia: servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti didattici indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle medesime prestazioni.

Con particolare riguardo al servizio di trasporto scolastico, il D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 3, comma 2) ha previsto la possibilità di ridurre o azzerare la quota di partecipazione corrisposta dalle famiglie, a determinate condizioni.

Inoltre, il D.L. 111/2019   (L. 141/2019  : art. 3) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Da ultimo, il decreto-legge n. 68 del 2022   (L. 139/2022) ha innovato la disciplina del mobility manager scolastico, recata dall'art. 5, comma 6, della legge n. 221 del 2015   (art. 8, commi 12-bis e 12-ter).

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2022  ) ha prorogato al 2024 la previsione di riconoscimento alle fondazioni bancarie di un credito di imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dall'art. 1, comma 392, della legge n. 208 del 2015   (L. di stabilità per il 2016). A tal fine, si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2024 (art. 1, commi 135 e 136). Essa, inoltre, ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica (art. 1, commi 344-347). Ha infine istituito - presso il Ministero dell'istruzione - e disciplinato, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 671-674). In attuazione della predetta disposizione, per l'assegnazione dei fondi, è stato adottato il decreto direttoriale n. 1176 del 2022  .

 

Da ultimo, l'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2022   (legge n. 91 del 2022  ) ha previsto che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione

  La L. 20 agosto 2019, n. 92   ha previsto, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) – dunque, dall'a.s. 2020/2021 -  l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.

L'insegnamento ha sostituito quello di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dal D.L. 137/2008   (L. 169/2008  : art. 1).

Successivamente, il D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 7) ha precisato che l'introduzione di tale insegnamento non determina un incremento della dotazione organica complessiva né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla L. 107/2015  .

Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica sono state emanate con DM 35 del 20 giugno 2020  .

Si segnala che il Ministero dell'istruzione ha attivato uno specifico Portale sull'educazione civica.   

Da ultimo, con DM 9 del 7 gennaio 2021   sono state disciplinate le modalità attuative per la realizzazione di collaborazioni scuola - territorio per esperienze extrascolastiche di educazione civica.

L'istituzione di fondi per il finanziamento di iniziative in materia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile

 

Il D.L. 111/2019   (L. 141/2019: art. 1-ter) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente", con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale.

Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020   : art. 1, comma 759) ha istituito nello stesso stato di previsione un Fondo con una dotazione di € 4 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche. I criteri e le modalità di riparto del Fondo devono essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I contributi alle scuole e agli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, commi 389-392) ha previsto che, dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa.

Inoltre, sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Infine, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono stati destinati solo agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini indicati, tale legge ha stanziato € 20 mln annui dal 2020.

In attuazione di quanto sopra, è intervenuto il DPCM 4 maggio 2020.   

Oltre a quanto già rilevato incidentalmente in precedenza, si ricorda che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha assegnato alle scuole paritarie dell'infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 2022. In particolare, il contributo è ripartito secondo modalità e criteri da definire con decreto del Ministro dell'istruzione.

 Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all' art. 1 della L. 62/2000  , il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, si definiscono scuole paritarie, e in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da determinati requisiti di qualità ed efficacia.

 

Con particolare riferimento ai contributi statali, si ricorda che l'art. 1, comma 636, della L. 296/2006   ha disposto che il Ministro dell'istruzione definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (che presentava, all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, risorse per € 512,8 mln per tale anno).

 

Successivamente, l'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 42/2016   (L. 89/2016) – come modificato dall'art. 1, comma 616, della L. 232/2016   – ha disposto la corresponsione di uno specifico contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che il contributo sia ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Ancora dopo, l'art. 1, comma 335, della L. 160/2019   (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo di cui all'art. 1- quinquies del D.L. 42/2016   (L. 89/2016), destinando l'incremento alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Inoltre, l'art. 1, comma 574, della L. 178/2020   (L. di bilancio 2021) ha incrementato il contributo di cui all'art. 1- quinquies del D.L. 42/2016   (L. 89/2016) di € 70 mln per il 2021.

Le risorse per tale finalità sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell'istruzione (che presentava, all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, risorse per € 113,4 mln per tale anno).

 

Ulteriori risorse sono state attribuite alle scuole paritarie a seguito dell'emergenza da COVID-19. In particolare, l'art. 233, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020   (L. 77/2020) ha autorizzato, tra l'altro, la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali e di € 120 mln nel 2020 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.

 

Successivamente, l'art. 58, comma 5, del D.L. 73/2021   (L. 106/2021) ha disposto che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, alle scuole primarie e secondarie paritarie doveva essere erogato un contributo complessivo di € 60 mln nel 2021, di cui € 10 mln a favore delle scuole dell'infanzia.

 

Come si può desumere da quanto sopra anticipato, in base al DM 31 dicembre 2021  , di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022, sull'intero cap. 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, denominato "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta" sono stati allocati complessivamente € 646,2 mln per tale anno.

 

Successivamente, è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 8 del 21 gennaio 2022  , recante "Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi annuali alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2021/22".

 

Da ultimo, il decreto-legge n. 144 del 2022   (cosiddetto Aiuti-ter), in corso di conversione da parte del Parlamento, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'art. 1, comma 13, della L. 62/2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici (art. 13).  

 

Per un approfondimento sulla normativa relativa alla scuola non statale, si rimanda all'apposita sezione del sito del Ministero dell'istruzione  .